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Gregorio XVI
Apostolici ministerii


Il ruolo del ministero apostolico, a Noi imposto ed affidato dalla suprema Provvidenza di Dio, richiede che non trascuriamo di perseguire con ogni impegno e cura ciò che individuiamo vantaggioso per la crescita della Religione Cattolica e la spiritualità dei fedeli cristiani.

Così, allorché abbiamo saputo, con grande gioia del Nostro paterno animo, che la Missione Olandese di Curaçao, nell’America Meridionale, con la benedizione di Dio si era sviluppata a tal punto da rendere quanto mai opportuno che la stessa missione fosse eretta in Vicariato apostolico, e che il suo responsabile fosse insignito del carattere episcopale; Noi, desiderando fortemente provvedere alla maggiore utilità spirituale di quei fedeli e favorire l’ampliamento e lo splendore della cattolicità, su consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa responsabili degli affari di Propaganda Fide, abbiamo deciso che colà si debba costituire un proprio Vicariato apostolico.

Pertanto, motu proprio, per certa scienza e matura deliberazione, nella pienezza del Nostro potere apostolico, con questa lettera erigiamo e costituiamo la Missione Olandese di Curaçao, nell’America Meridionale, in Vicariato apostolico particolare e disponiamo che un Vicario apostolico con carattere episcopale debba essere preposto all’amministrazione della stessa Missione. Al medesimo Vicario apostolico, che dovrà essere scelto da questa sede, con la stessa Nostra autorità concediamo e attribuiamo tutte e ciascuna le facoltà che solitamente sono assegnate ai Vicari apostolici.

Questo vogliamo, decidiamo e rendiamo noto, disponendo che questa lettera mantenga, ora e in futuro, validità ed efficacia; realizzi ed ottenga tutta la pienezza dei suoi effetti, per coloro ai quali spetta e spetterà rispettarla compiutamente. Tanto premesso, qualunque sentenza cui sia pervenuto qualunque giudice ordinario o delegato, anche uditore di cause di palazzo apostolico, sarà considerata irrita e nulla se in qualunque modo, per iniziativa di qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, sarà formulata in maniera contraria.

Nonostante la regola, Nostra e della cancelleria apostolica, di non rimuovere il diritto acquisito, le altre costituzioni e disposizioni apostoliche adottate in concili universali, provinciali o sinodali; qualunque altra norma contraria.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 20 settembre 1842, anno dodicesimo del Nostro Pontificato.


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