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Benedetto XIV
Quamvis paternae


Quantunque sia noto già da tempo alla Nostra paterna vigilanza – per la quale dobbiamo essere solleciti a rendere a ciascuno piena ed oculata giustizia – che per comodità dei contendenti, al fine di dirimerle e definirle come si conviene, le cause vengono affidate fuori della Nostra Curia Romana ad alcuni (secondo quanto si dice) ai quali mancano sia un’adeguata conoscenza delle leggi, sia il presidio della probità e della Fede, tuttavia siamo stati colpiti da un più acuto dispiacere perché siffatto abuso, diventato di dominio pubblico, viene apertamente confermato dalle molteplici doglianze inoltrate alla Sede Apostolica e dalle lettere sempre più numerose inviate a Noi.

Le precipue motivazioni di tale abuso, che si evincono da molte di queste lettere, riguardano soprattutto l’alto numero di Protonotari privi di competenza. Ad essi, in quanto assunti a dignità ecclesiastica, vengono delegate le summenzionate cause, per il tempo in cui restano investiti di questo incarico, senza che siano sottoposti ad un preventivo attento esame dei loro meriti e delle loro qualità, e senza ponderare con cura se possiedono i requisiti di competenza giuridica e il polso per reggere le redini della giustizia.

1. Sincera preoccupazione e profondo dolore si sono insinuati nel nostro animo quando siamo venuti a conoscenza che le cose e le attività altrui vengono messe in pericolo e rese incerte per l’ignoranza e la malvagità dei giudici: ciò può essere pienamente compreso da chi conosce a fondo il profondo zelo che Ci anima nell’amministrazione della giustizia.

Ma poiché la Nostra paterna carità, essendo stata a Noi affidata la salvezza dei popoli, non può tacere più a lungo, siamo indotti a mettere mano agli opportuni rimedi per eliminare la corruzione e restituire integrità ai giudizi.

Sappiamo che queste lamentele non sono recenti, ma di antica data: non si tratta dunque di una malattia che muove ora i primi passi, ma di un male consolidato. Non occorre dunque escogitare nuovi rimedi per eliminarlo, ma rendere operativi quelli che già da tempo sono stati stabiliti.

L’origine di questo male non può essere imputata alla nostra Curia Romana, ma a chi si lamenta ingiustamente della prassi della Curia.

2. Se si riporta infatti l’attenzione indietro nel tempo, ciascuno può facilmente scoprire come siffatte lamentele furono presentate a Papa Bonifacio VIII di felice memoria e lo stesso Pontefice, per adempiere al suo ufficio di indirizzo apostolico, con suo decreto (Statuto dei rescritti, cap. 6) stabilì giustamente che dalla Sede Apostolica e dai suoi Legati non venissero delegate cause se non a dignitari ecclesiastici che avessero conseguito una carica o il Canonicato in una Chiesa Cattedrale e che i processi, inoltre, dovessero essere istruiti non in una città sconosciuta, ma di prestigio e con molta popolazione, dove fosse possibile disporre di un buon numero di giudici competenti.

È lecito credere che anche al Concilio di Trento fosse stata presentata un’istanza sulla questione dell’imperizia dei giudici. Infatti, dopo aver premesso che dalla Sede Apostolica le cause non venivano ovunque delegate a giudici idonei e che ciò avveniva ora per la malvagia ingerenza dei potenti, ora per la lontananza dei luoghi donde non era possibile avere ragguagli sulle persone a cui le cause venivano delegate, "lo stesso Concilio stabilì che in tutti i Sinodi provinciali o diocesani venissero designate alcune persone con le qualità previste dalla Costituzione di Bonifacio VIII, adatte a svolgere questo ufficio, a cui demandare in futuro le cause. Se nel frattempo veniva a morte qualcuna delle persone scelte, l’Ordinario del luogo, sentito il parere del Capitolo, doveva designare un sostituto fino al futuro Sinodo provinciale o diocesano. In questo modo ogni diocesi aveva a disposizione quattro o anche più persone competenti e qualificate a cui affidare dette cause. Avvenuta la designazione, da trasmettere immediatamente al Romano Pontefice, ogni delega a giudici diversi da quelli designati sarebbe stata conferita in modo surrettizio" (Conc. Trid., sess. 25, cap. 10, De reform.).

3. Ma poiché le convocazioni dei Sinodi provinciali e diocesani, che avrebbero dovuto essere riuniti rispettivamente ogni tre anni e ogni anno, secondo quanto prescritto dal Concilio Tridentino, per avverse circostanze erano state procrastinate, i Vescovi, non avendo la fondata speranza che, rimossi gli ostacoli, potessero convocare tali Sinodi al fine di designare i giudici sinodali al posto di quelli deceduti, ponevano spesso al riguardo quesiti alla Congregazione del Concilio Tridentino. Questa rispondeva che la designazione dei giudici da sostituire doveva essere fatta dai Vescovi sentito il consiglio del Capitolo.

4. Quelle provvide e vetuste disposizioni rivelano chiaramente che le ferite inferte a questa specifica disciplina sono antiche e si fanno ancora più profonde non perché manchino le cure, ma perché vengono disattese le disposizioni canoniche sulla designazione dei giudici sinodali. Se infatti ne fosse stata data comunicazione tempestiva al Romano Pontefice, ad essi soltanto sarebbero state affidate le cause, rimuovendo in tal modo ogni occasione di querela.

5. Anche se ci prendiamo cura, in questa Curia, di uffici minori, rivolgiamo soprattutto l’attenzione a quello del Segretariato della Congregazione del Concilio e niente fu mai più importante che ingenerare nei Vescovi e negli altri Prelati della Chiesa questa convinzione, ed esortarli a mantenere integre le leggi ecclesiastiche con ogni mezzo.

Ora tuttavia, chiamati per l’imperscrutabile volere di Dio al supremo fastigio dell’apostolato, sia pure immeritatamente, la natura dell’ufficio Ci impone di fissarvi con questa lettera una linea di condotta valida per il futuro, al fine di sgombrare il campo dai dubbi e dalle lagnanze.

Vogliamo dunque e prescriviamo che nelle diocesi, dove gli accorti Vescovi delle Chiese, ottemperando alle disposizioni del Concilio Tridentino, hanno proceduto all’elezione dei giudici nei Consigli sia provinciali che diocesani, comunichino i nomi al più presto, e se per caso accadesse che uno o più degli eletti venisse meno prima della nuova convocazione, si proceda alla sostituzione con nuovi giudici, scelti dal Vescovo dopo aver sentito il parere del Consiglio Capitolare. Questi resteranno in carica fino al giorno del Sinodo e i loro nomi siano subito a Noi comunicati.

Dove invece da lungo tempo non sono stati convocati i Consigli provinciali e sinodali, e non si ha notizia dell’avvenuta elezione dei giudici, in forza della sollecitudine di tutte le Chiese connessa alla Nostra umile persona, esortiamo pressantemente nel Signore e scongiuriamo gli Arcivescovi e i Vescovi, nel caso che non sia stato provveduto, a rimuovere gli ostacoli e a convocarli al più presto. Nel frattempo tuttavia, con il consenso dei loro Capitoli, procedano all’elezione dei giudici e, dopo aver trascritto il nome degli eletti in un albo, sia a Noi recapitato. Nel caso che qualcuno giunga a morte, sia sostituito dopo aver sentito il parere del Capitolo, e il nome dei sostituti sia con sollecitudine a Noi comunicato.

Circa il numero degli eligendi, quantunque con il Decreto del Tridentino sia stato disposto che in ogni diocesi debbano essere eletti fino a quattro giudici, vogliamo che ne sia eletto un numero maggiore se l’ampiezza della diocesi o qualche altra peculiare circostanza sembri a buon diritto richiederlo.

6. Vogliamo dunque che gli Ordinari dei luoghi siano consapevoli, secondo le direttive della citata Decretale di Bonifacio VIII, cui si raccordano anche le disposizioni precisate dal Tridentino, che il potere di giudicare deve essere conferito a persone insignite di dignità ecclesiastica, di Personato o di Canonicato, nella Chiesa Cattedrale; le loro qualità debbono essere comprovate in modo che nella persona destinata a questo incarico non manchino soprattutto quelle indispensabili doti di dottrina e di idoneità che costituiscono l’essenza dell’attività giudiziaria. I giudici designati ed eletti secondo la prassi, siano notificati al Nostro Segretariato delle Istanze di accusa personalmente dagli Ordinario tramite i propri Procuratori residenti nell’Urbe. Sarà Nostro preciso dovere evitare che gli Ufficiali della Curia a ciò deputati deleghino in futuro le cause ad altri invece che ai succitati giudici.

Mentre vogliamo che queste disposizioni, per mezzo della presente Lettera apostolica, giungano a vostra conoscenza, Venerabili Fratelli, come auspicio di felicità e pegno della Nostra paterna benevolenza, impartiamo l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 26 agosto 1741, nel secondo anno del Nostro Pontificato.


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