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Benedetto XIV
Cum semper oblatas


Noi approfittiamo sempre e volentieri di ogni occasione che Ci viene offerta di indirizzarci a Voi, Venerabili Fratelli, affinché risplenda sempre più la prova del Nostro sincero amore per Voi; e ora con maggiore alacrità d’animo lo facciamo, per eccitare lo zelo della Vostra Fraternità, per la conservazione della retta disciplina nel governo del Clero a Voi affidato in queste particolari condizioni di tempo e di necessità.

Noi non potremmo confidare di riuscire a sostenere il grave onere della sollecitudine di tutte le Chiese, imposto alla nostra debolezza, senza raccomandare e inculcare l’aumento del Culto Divino, l’osservanza delle Sanzioni Ecclesiastiche nelle singole Diocesi, e la particolare e vigilante cura dei Pastori.

1. In primis Ci offre l’occasione di rivolgerci a Voi con questa Lettera l’argomento sull’onere che si assumono tutti coloro che hanno cura d’anime, cioè di applicare la Messa Parrocchiale per il popolo affidato alle loro cure; come pure l’applicazione della Messa Conventuale a pro dei Benefattori in generale, che deve essere fatta da coloro che cantano la Messa nelle Chiese Patriarcali, Metropolitane, nelle Cattedrali e Collegiate; e per ultimo l’obbligo di salmodiare a cui sono tenuti i Canonici che assistono dal Coro nelle dette Chiese. La nostra dissertazione è su quest’ultimo argomento, non nuovo, anzi sempre trattato dagli Scrittori. Questo dovere fu molte volte discusso e definito nella Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli, i Cardinali di Santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio Tridentino, fin da quando Noi stessi, costituiti negli Ordini Minori, per molti anni fungevamo da Segretario della stessa Congregazione. E sebbene i Decreti di questa Sacra Congregazione quasi sempre siano usciti uniformi, ricevendo sempre l’approvazione dei Pontefici Nostri Predecessori, non c’è da meravigliarsi che non ne sia ancora giunta notizia a tutti Voi e ai singoli.

Per questo abbiamo stimato non solo opportuno, ma necessario scrivere a Voi questa Lettera Enciclica, affinché sia nota la costante opinione e direttiva di questa Sede Apostolica su tali argomenti, ponendo fine alla varietà delle opinioni e delle sentenze nelle quali si divisero gli Scrittori. Ciò pertanto servirà alle Vostre Fraternità come norma, affinché possiate dirigere secondo questa regola tutte le Vostre Costituzioni Sinodali e i vostri Rescritti, dei quali Noi Vi ordiniamo la pubblicazione. Vi preoccuperete pertanto di far eseguire – e non lo dubitiamo – con ogni sollecitudine e vigilanza quelle prescrizioni che nella presente Lettera sono da conservare e osservare. Dipenderà da Voi che i probabili ricorsi ai Tribunali della Nostra Curia contro i Vostri Rescritti, non costituiscano ostacolo o remora, poiché abbiamo prescritto e ordinato che debbano essere tutti respinti. Per questo vogliamo che questa Nostra Lettera sia conservata nelle Raccolte e Archivi dei Nostri Tribunali, e ordiniamo che sia le risoluzioni dei Tribunali, sia i Vostri Rescritti che emanerete in conformità con essa siano osservati.

2. Quello che abbiamo detto ora, ossia che il santo Sacrificio della Messa deve essere applicato dai Pastori di anime a favore del popolo affidato alle loro cure, il Santo Concilio di Trento lo enuncia chiaramente con queste importanti parole, come conseguenza del comando divino: "Poiché è di precetto divino la prescrizione fatta a tutti coloro che hanno cura di anime, di distinguere bene le loro pecore, e di offrire per esse il Sacrificio" (Conc. Trid., sess. 23, cap. 1), e quantunque non siano mancati coloro che, con interpretazioni ridicole o prive di fondamento hanno cercato di eliminare quest’obbligo ricordato dal Santo Sinodo o almeno di attenuarlo; tuttavia, siccome le parole sopracitate del Concilio sono abbastanza chiare e precise, ed inoltre, siccome la Congregazione summenzionata particolarmente preposta all’interpretazione dello stesso Concilio, ha costantemente notificato che coloro cui è stata affidata la cura di anime, devono non solo celebrare il Sacrifizio della Messa, ma devono anche applicarne il frutto "medio" a favore del popolo ad essi affidato, e non possono applicarlo a favore di altri, né possono ricevere per tale applicazione l’elemosina; e siccome infine – ciò che è più importante – questa volontà è stata approvata e confermata dai Pontefici Romani Nostri Predecessori, a nessuno di Voi rimane da desiderare se non di abbracciarla, di eseguirla, e di procurare con ogni zelo che venga prontamente eseguita nelle Vostre rispettive Diocesi.

3. Anche Noi, che, come abbiamo già accennato, quando eravamo ancora occupati in impieghi minori, per molti anni abbiamo svolto l’Incarico di Segretario della predetta Congregazione per l’Interpretazione del Concilio di Trento e, per i non pochi anni che abbiamo trascorso nel governo della Diocesi di Ancona e parte della Metropolitana di Bologna, Nostra diletta patria, che ancora amiamo, Noi, diciamo, non siamo all’oscuro di tutte le vie di sfuggita, di ogni genere, per le quali molti cercano di evadere l’adempimento di questo obbligo, per la cui esecuzione Noi appositamente dobbiamo provvedere.

4. Il Sacro Concilio di Trento ordina sovente ai Vescovi che, ovunque sia necessario, affinché non venga trascurata la cura delle Anime, scelgano Vicari idonei ad esercitare questa cura d’Anime, assegnando loro un congruo frutto o beneficio, come si può leggere nella sess. 6, c. 2; sess. 7 e c. 5-7; sess. 21, c. 6; sess. 25, c. 16. Non raramente succede che, durante la sede vacante di qualche parrocchia, debba essere incaricato dal Vescovo un Vicario (economo spirituale) per adempiere gli oneri di questa Chiesa fino all’elezione del nuovo Rettore, sempre per disposizione dello stesso Concilio Tridentino (De Reformatione, sess. 24, cap. 18). Allora molti di questi Vicari cercano di sottrarsi a tale obbligazione, sia per il fatto che hanno già una cura pastorale abituale presso altri ed esercitano questa provvisoriamente; sia perché sono amovibili ad nutum Episcopi, ed esercitano quel ministero parrocchiale per breve tempo; per non parlare poi dei Parroci Regolari, i quali spesso dichiarano di non essere tenuti ad applicare la Messa festiva pro populo. Invece la Nostra volontà, e comando, è che, come già altre volte fu stabilito dalle predette Congregazioni, tutti coloro che esercitano cura d’Anime, e non soltanto i Parroci o i Vicari Secolari, ma anche i Parroci o Vicari Regolari, in una parola tutti quelli su nominati, tutti quelli che sono stati ritenuti degni di questa specifica menzione, tutti ugualmente sono tenuti ad applicare la Messa Parrocchiale per il popolo affidato alle loro cure.

5. Alcuni, per evitare l’adempimento di quest’obbligo, sono soliti obiettare che le rendite della propria parrocchia non sono sufficienti; altri si trincerano dietro un’inveterata consuetudine, affermando che quest’onere non fu mai in uso né presso di sé, né presso i loro predecessori per lungo tempo, anzi ab immemorabili.

Noi invece estendiamo la nostra conferma alle predette prescrizioni dettate dalla Congregazione del Concilio, e per quanto è necessario, con la Nostra Apostolica Autorità, a tenore della presente Lettera decretiamo e dichiariamo che questa disposizione debba avere esecuzione, anche se i Parroci o altri, come abbiamo visto sopra, che hanno cura d’Anime siano sprovvisti dei convenienti redditi stabiliti e nonostante che per consuetudine ab immemorabili nelle loro Diocesi o Parrocchie fosse stato praticato il contrario; tutti sono ugualmente tenuti ad applicare la Messa Parrocchiale per l’avvenire.

6. Quando abbiamo affermato che tutti coloro che hanno cura d’Anime devono applicare il Santo Sacrificio della Messa per il popolo ad essi affidato, non per questo abbiamo inteso stabilire che quotidianamente, o qualunque volta essi celebrano, siano tenuti a questa applicazione. E infatti il Santo Concilio Tridentino (sess. 23, cap. 14) ordina ai Vescovi di prendersi cura che i Sacerdoti celebrino la Santa Messa almeno alla domenica e nelle feste solenni; se poi sono in cura d’Anime, celebrino la Santa Messa così frequentemente da soddisfare le esigenze del loro popolo. Ma già in molte Costituzioni Sinodali sono stati provvidamente stabiliti dai Vescovi – come ben sappiamo – i giorni nei quali i Pastori d’Anime devono celebrare la Santa Messa pro populo.

Noi ci siamo presi l’impegno di decretare soltanto quando, senza alcun dubbio, si debba celebrare la Messa per il popolo. Sappiamo anzi quello che d’altronde era stato disposto dalla Santa Congregazione del Concilio, che cioè il Parroco dotato di pingue beneficio dovrebbe ogni giorno celebrare e applicare la Santa Messa per il popolo e che chi non gode di questi abbondanti redditi è tenuto a farlo soltanto nei giorni festivi. Ma Noi, ben sapendo quali controversie sono sorte su questo punto, cioè a quale somma dovrebbero giungere i proventi della Chiesa parrocchiale, per essere stimati pingui e abbondanti, e poiché non possono essere dichiarati pingui quei redditi, anche copiosi, ai quali però sono annessi molteplici e gravi oneri, e poiché conosciamo quante querele sono sorte contro questo decreto, ritenuto troppo rigido, Noi crediamo opportuno dichiarare alle Vostre Fraternità che per Noi è già soddisfacente e per Voi sufficiente che coloro che esercitano la cura d’Anime, celebrino il Sacrificio della Messa tutte le domeniche e le Feste di precetto applicando per il popolo.

Le domeniche e gli altri giorni festivi sono quelli nei quali, secondo il precetto del Concilio di Trento (sess. 5, cap. 2; sess. 24, cap. 4), tutti i preposti alla cura delle Anime devono nutrire il popolo loro affidato con salutari parole, insegnando quelle verità che tutti devono conoscere per la loro salvezza: e sono quelli i giorni dei quali il Sacro Concilio decretò: "Il Vescovo ammonisca il popolo con molta cura e ciascuno deve essere presente alla sua Parrocchia, quando ciò è comodo, per ascoltare la Parola di Dio". In questi giorni i Parroci devono istruire i loro parrocchiani nella dottrina cristiana, secondo quel che prescrive lo stesso Concilio: "Abbiano cura i Vescovi che i fanciulli nelle domeniche e negli altri giorni di festa siano istruiti nelle singole Parrocchie su i Rudimenti della Fede e l’obbedienza a Dio e ai genitori" (Conc. Trid., sess. 24, cap. 4).

7. E poiché in alcune Diocesi il numero delle Feste di precetto, per Nostra Autorità, è stato diminuito, cosicché in alcune Feste i fedeli cristiani devono ascoltare la Santa Messa e astenersi dalle opere servili, mentre in altre feste sono permesse le opere servili, pur restando fermo l’obbligo di ascoltare la Messa, Noi, per eliminare i già sorti dubbi sull’obbligo di applicare la Messa Parrocchiale in questi ultimi giorni festivi, stabiliamo e dichiariamo che tutti i curatori d’Anime sono tenuti a celebrare e ad applicare la Messa pro populo anche nei giorni predetti nei quali il popolo deve assistere alla Messa e può applicarsi alle opere servili.

8. Sappiamo però abbastanza bene, per averne fatto qualche volta Noi stessi esperienza, che ci sono dei Parroci così poveri da essere quasi costretti a vivere delle elemosine che ricevono dai fedeli per la celebrazione delle Messe. Altri invece, incaricati sotto il nome di Vicari o Economi di esercitare, durante la mancanza del Parroco, la cura d’Anime, in certi luoghi sono trattati così miseramente che le esigue entrate loro concesse e gli scarsi ed incerti guadagni che essi fanno, bastano appena alla necessità della loro vita. Questo avviene sovente anche a quei Sacerdoti che, in certe Chiese, esercitano solo interinalmente un ministero che stabilmente viene affidato ad altri; per conseguenza sembreremmo dare prova di troppo rigore, se proibissimo loro di ricevere l’elemosina per l’applicazione della Messa proprio nei giorni festivi in cui si presenta più facilmente l’occasione di averla.

Per questo Noi, mossi da una grandissima compassione per l’indigenza sia degli uni, sia degli altri, e allo scopo di venire loro incontro nel limite delle Nostre facoltà; quantunque, come abbiamo detto sopra, tutti e ciascuno dei Sacerdoti suddetti siano obbligati nei giorni festivi a celebrare ed applicare la Messa pro populo; tuttavia a beneficio dei predetti Parroci bisognosi, concediamo a ciascuno di Voi la facoltà di opportunamente dispensare coloro che avrete constatato essere nelle condizioni richieste, affinché possano ricevere liberamente e lecitamente l’elemosina, anche nei giorni festivi, da qualche pio offerente, ed applicare per lui il Sacrificio, se costui lo richiede: purché per la necessaria comodità del popolo, ed alla condizione che, nel corso della settimana, essi applichino tante Messe a favore del popolo, quante ne avranno celebrate, nei giorni festivi ricorrenti in quella settimana, secondo l’intenzione particolare di un altro pio benefattore.

9. Per quello che riguarda i Vicari, ossia Economi, delle Chiese vacanti, essendo concessa facoltà ad ogni Vescovo, dal Concilio Tridentino (sess. 24, cap. 18), di incaricarli e costituirli "con una congrua assegnazione dei frutti del beneficio a suo proprio giudizio", spetta a Voi, Venerabili Fratelli, agire con quelli che esigono i frutti di quella Chiesa vacante, così da dare un certo congruo aumento per l’onere di celebrare e applicare la Messa per il popolo nei giorni festivi a quell’Economo in stato di bisogno che gode di un’esigua assegnazione dei beni e di pochi e incerti altri proventi.

Inoltre in quei luoghi dove i frutti delle Chiese vacanti vengono riscossi a favore della Nostra Camera Apostolica, abbiamo inviato al nostro Tesoriere Generale opportuni ordini, che egli non tralascerà di trasmettere ai Collettori particolari di questi luoghi: "I Vescovi della Nostra giurisdizione e regione ecclesiastica e degli altri luoghi, dove i frutti delle Chiese vacanti appartengono alla predetta Camera Apostolica, dovranno devolvere parte di questi stessi frutti al fine di cui abbiamo parlato sopra".

10. Infine, riguardo a quei costituiti Vicari perpetui o ad tempus, che hanno la cura d’Anime che abitualmente appartiene ad altri, cioè di ragione di qualche Chiesa parrocchiale unita alle loro Chiese o Monasteri, Collegi e Pii Luoghi, sebbene dal Nostro Predecessore di venerata memoria San Pio V Papa sia stata stabilita una certa porzione da assegnare a questi Vicari, come viene chiaramente indicato nella sua Costituzione che comincia con le parole Ad exequendum, datata il primo novembre 1567, tuttavia, qualora non si trovi assegnata a questi Vicari una prestabilita porzione di frutti – o in nessun modo o non integralmente –, o anche qualora quella porzione loro attribuita dalla predetta Costituzione sia ritenuta da Voi insufficiente nella circostanza dei tempi e specialmente per l’adempimento dell’onere di celebrare e applicare la Messa pro populo nei giorni festivi di precetto; Voi potrete usare di questo potere che dà il Concilio di Trento ai Vescovi secondo il loro prudente giudizio (Conc. Trid., sess. 7, cap. 7), tenuto conto delle necessità dei tempi e della ragione dell’onere imposto, e assegnare a questi Vicari una congrua porzione di frutti. Per la qual causa Noi impartiamo alle Vostre Fraternità, per quanto è d’uopo, le necessarie e opportune facoltà, abolendo qualsiasi privilegio, appello o esecuzione – come viene sancito nel medesimo Concilio – che venissero opposti alle salutari disposizioni da Voi emanate.

11. Abbiamo dunque indicato alle Vostre Fraternità quelle norme che devono essere stabilite circa la Messa Parrocchiale. Facendo un altro passo, le norme che regolano la Messa Conventuale sono così note e chiare che non è possibile far sorgere alcun dubbio: che cioè, secondo le sanzioni dei Sacri Canoni, è prescritto che ogni giorno nelle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Collegiali, siano recitate le Ore Canoniche nel debito modo e forma; non solo, ma venga celebrata la Messa Conventuale. Anche su questi obblighi esistono risoluzioni emanate molte volte da questa Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli interpreti del Concilio Tridentino, che Noi con la nostra Apostolica Autorità approviamo e confermiamo, inculcandone particolarmente la loro esecuzione. Pertanto la Messa Conventuale che viene celebrata ogni giorno dal Clero delle predette Chiese, sia applicata ogni giorno per i loro benefattori in genere, allo stesso modo in cui viene applicata pro populo da coloro che sono in cura d’Anime ogni domenica e festa di precetto, come abbiamo dichiarato superiormente.

12. Adoperatevi dunque ad eliminare la falsa opinione di alcuni, che sappiamo essere accettata in alcune di queste Chiese o per errore o dolosamente; l’opinione è questa: che cioè quando la Messa Conventuale è celebrata e applicata per qualche particolare benefattore della Chiesa, sia per gratitudine, sia per un onere accettato o imposto, con questo deve ritenersi soddisfatto l’onere della celebrazione. Invece questo dovere e onere non riguardano alcuni benefattori particolari, ma tutti i benefattori in generale di qualsiasi Chiesa al cui servizio sono addetti i Dignitari, i Canonici, i Mansionari, coloro che ricevono i benefici corali e celebrano la Messa Conventuale secondo i loro turni.

13. Voi comprendete che non è meno da riprovare l’affermazione di altri che dicono che questo obbligo viene sufficientemente soddisfatto quando nelle loro Chiese ogni tanto si fanno preghiere per i benefattori, oppure si celebra per loro il Santo Sacrificio in determinati giorni o negli anniversari.

Nessuno si arroghi il diritto di poter soddisfare un obbligo in altro modo da quello che è stato prescritto sovente dalle leggi ecclesiastiche: che cioè si deve celebrare la santa Messa Conventuale ogni giorno per i benefattori, applicandola per tutti loro in genere.

14. Nei primi secoli della Chiesa, ma anche in tempi da noi non molto remoti, – non dubitiamo che anche Voi l’avete appreso dalla Storia della Chiesa – si conservava nelle singole Chiese un elenco accurato di tutti e dei singoli per la liberalità dei quali era stata costruita la Chiesa; e i loro nomi erano scritti nei "Sacri Dittici" (così allora si chiamavano) perché non venisse mai meno il loro ricordo e perché per essi si facessero preghiere e si celebrasse il Santo Sacrificio della Messa. Per questa ragione si era soliti in molte Chiese porre quel catalogo davanti agli occhi del Sacerdote Celebrante, sebbene molti pii Benefattori nelle loro donazioni avessero dichiarato che non avevano posto alcuna condizione di Sante Messe, ma che offrivano i loro beni a Dio soltanto per la remissione dei loro peccati; ma i Presuli delle Chiese stabilirono che si facessero preghiere e impetrazioni per essi, sebbene costoro, offrendo i loro beni, non avessero fatto parola di questo.

Ma pian piano questo uso dei Sacri Dittici venne meno, e per questo sono caduti in oblio in tanti luoghi i nomi di molti Benefattori.

Ma non per questo si devono tralasciare l’uso e la disciplina di pregare per essi, e offrire in suffragio il Santo Sacrificio della Messa. Da questi fatti poi ha avuto origine (ed ha la sua ragione d’essere) il precetto di applicare la Messa Conventuale per tutti i Benefattori.

15. Come si portano varie scuse – come è stato detto sopra – per evitare di applicare pro populo la Messa Parrocchiale nei giorni di festa di precetto, così avviene per l’applicazione della Messa Conventuale quotidiana a pro dei Benefattori.

E come le prime scuse, così le seconde sono state tolte di mezzo provvidamente con le opportune risoluzioni della Congregazione del Concilio Tridentino, che Noi ancora una volta approviamo e confermiamo.

16. Alcuni tuttavia, in ragione della contraria consuetudine anche "ab immemorabili", che vige nella loro Chiesa, si persuasero di potersi esimere da un tale onere.

Ma già molte volte è stato risposto che una tale consuetudine, anche se "ab immemorabili", deve essere chiamata più propriamente abuso e vizio, e non può in alcun modo né da alcuno essere difesa e accettata.

17. Altri vorrebbero essere esentati dall’applicare la Messa per i Benefattori, o perché soggetti ad un altro onere di Messe, o in ragione del loro Canonicato o altro Beneficio Ecclesiastico, che hanno ottenuto con la Prebenda Canonicale; o perché – oltre l’Ufficio di Canonico o Beneficiario o Mansionario nella Chiesa Cattedrale o Collegiata – quando cantano la Messa Conventuale nei giorni festivi di precetto, devono contemporaneamente applicare pro populo e quindi non possono offrire nello stesso tempo il Santo Sacrificio anche per i Benefattori. Ma si è provveduto anche a costoro, ordinando loro di applicare la Messa Conventuale per i Benefattori; per gli altri, per i quali fossero tenuti ad applicare peculiarmente la Messa, si facciano sostituire da un altro Sacerdote, che al loro posto celebri quella Messa da applicare pro populo.

18. Altri fanno l’osservazione che non sempre la Messa Conventuale viene celebrata da Canonici o Dignitari, ma talvolta da Beneficiati o Mansionari. Non è giusto che non ci sia alcuna elemosina per quella Messa e non sanno donde si debba prelevare quell’elemosina. Anche a questo si è provveduto, ordinando che deve essere detratta dalla "Massa di Distribuzione".

19. Altri ancora hanno dimostrato l’esiguità di tali distribuzioni, che detraendo infatti l’elemosina quotidiana per la Messa Conventuale, si ridurrebbero quasi a nulla. Allora non si troverebbe più nessuno che se ne occupasse, con grave detrimento delle prestazioni di servizio alla Chiesa. Il Concilio di Trento (sess. 24, cap. 15) espone le opportune ragioni per provvedere alla mancanza di mezzi e alla povertà di certe Prebende Canonicali. Se poi non si può seguire la via indicata dal Concilio, come spesso accade, allora non resta che inoltrare ricorso presso la Congregazione del Concilio, alla quale spetta ridurre l’applicazione quotidiana della Messa Conventuale ai soli giorni festivi. E questo dopo aver esaminato opportunamente la vostra particolare situazione in base alla Vostra relazione, e con l’autorità Apostolica ad essa concessa dai Nostri Predecessori, e da Noi confermata con la presente Lettera.

20. Sappiamo che è stato imposto ogni giorno il canto della Messa Conventuale nelle Chiese Patriarcali, Metropolitane e Collegiate, come è prescritto nelle Rubriche generali, la cui custodia e osservanza vivamente raccomandiamo alle Vostre Fraternità. Ma in certi giorni si devono celebrare anche due o tre Messe Conventuali. Allora, come è stato superiormente ordinato, la prima Messa deve essere celebrata senz’altro per i Benefattori; ma resta da decidere se si deve obbligare i Capitoli delle Chiese rispettivamente soggetti alla Vostra giurisdizione, che anche le altre Messe – se occorre celebrarle – siano ugualmente applicate a suffragio dei Benefattori.

21. Tale questione è stata prospettata alla Sacra Congregazione da alcuni di Voi, ardenti di zelo per la Chiesa. Ma già prima di tale domanda, si trovò che altre volte fu risposto dalla medesima Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli Interpreti del Concilio di Trento che si doveva concedere l’esenzione dall’applicazione della seconda o terza Messa Conventuale a pro dei Benefattori, quando lo esigeva la piccola dote dei Canonicati o dei Benefici. Da questo si poteva desumere l’obbligo dell’applicazione dove non si trattava di Chiese povere.

22. Noi però, conoscendo bene la regola tenuta dalla Sacra Congregazione per la definizione di questa questione; di rimandare cioè nel dubbio la soluzione di questa questione al Nostro giudizio, Noi allora giudichiamo – e vogliamo sia da Voi osservato – quanto segue: sono da lodare e incoraggiare tutti quelli che spontaneamente applicano la seconda o terza Messa Conventuale per i Benefattori in generale: coloro che lo fanno in forza della consuetudine vigente nella loro Chiesa devono perseverare in questa consuetudine; dove invece non si trova tale consuetudine, si deve lasciare ai celebranti la libertà dell’applicazione della seconda e terza Messa Conventuale, purché siano sempre ricordati i Benefattori della Chiesa nella commemorazione dei Defunti.

23. Terminando questa Nostra Lettera, esortiamo vivamente le Vostre Fraternità ad esercitare la massima attenzione e vigilanza affinché nei cori delle Vostre Chiese, oltre alla devota celebrazione e alla giusta applicazione della Messa Conventuale, anche le Ore Canoniche non siano cantate in fretta, ma bensì con diligenza, facendo sempre le pause richieste, e con tutto il rispetto e la devozione convenienti.

24. Sappiamo bene che in certe Chiese Metropolitane e Cattedrali si è fatta strada tra i Canonici l’opinione secondo la quale essi pretendono di soddisfare sufficientemente al loro dovere con la sola presenza in Coro, anche se vi rimangono silenziosi, né si uniscono al canto dei Beneficiati e dei Mansionari. Per avvalorare questa opinione essi sogliono addurre antiche consuetudini, particolari statuti e anche pretesi privilegi delle loro Chiese.

Ma poiché il Sinodo Tridentino, parlando dei Dignitari e dei Canonici che devono essere presenti al Coro, enuncia i loro doveri in questi termini: "Lodate con Inni e Cantici il Nome di Dio, con riverenza, con chiara voce e con devozione nel Coro a ciò istituito per salmodiare" (Conc. Trid., sess. 84, cap. 12); e poiché sono pochi attualmente i Capitoli nei quali i Canonici partecipano al Coro nel modo da Noi deprecato; e perciò sono pochi quelli che avversano la disciplina della Chiesa – per quanto Noi sappiamo –; poiché inoltre questa opinione (che mai fu proposta alla discussione nella Congregazione del Concilio di Trento) appena venne esaminata fu subito riprovata e respinta – ancorché ne venissero addotte a suo sostegno le presunte consuetudini ed altri motivi e ragioni – e nonostante l’istanza che ne facevano i Canonici delle Chiese Patriarcali di questa Nostra Città; siccome, infine, un giudizio fu emesso in questo stesso senso da molti Sinodi Provinciali, anche approvati e confermati da questa Sede Apostolica, non sembra rimanere null’altro che impedisca a questi pochi di uniformarsi alla Legge universale.

In verità Noi non vediamo su quale titolo particolare possano appoggiarsi i Canonici di questa o di quell’altra Chiesa, per persuadersi di soddisfare al loro obbligo con la semplice presenza in Coro, senza il canto della Divina Salmodia.

Pertanto, se costoro non possiedono un Privilegio o Indulto Apostolico – non presunto né abrogato, ma legittimo e ancora in vigore – giustamente e meritatamente si deve temere che finché essi agiscono in questo modo, non possono fare propri i frutti delle Prebende e delle distribuzioni, e che sono tenuti alla loro restituzione.

Pertanto è vostro dovere, Venerabili Fratelli, spiegare loro tutte queste responsabilità, se non vogliamo, Noi con Voi, con la nostra dissimulazione e col nostro silenzio favorire e confermare abusi e corruttele che dovevamo togliere, riprendendo coraggiosamente e scongiurando, per non essere trovati colpevoli davanti al Divin Giudice in una cosa di così grande importanza, riguardante così da vicino il culto di Dio.

Frattanto, alle Vostre Fraternità, che con tutto il cuore abbracciamo, con tanto affetto impartiamo la Benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 19 agosto 1744, anno quinto del Nostro Pontificato.


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