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Benedetto XIV
Benedictus Deus


Benedetto il Signore, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che Ci ha concesso di trascorrere l’anno del Giubileo lieto e fecondo di ogni bene, secondo il desiderio del Nostro cuore. Siamo stati pieni di consolazione, di gioia sovrabbondante, nel verificare lungo tutto l’anno la fede, la religiosità e la devozione dei Nostri Diletti figli della Chiesa in Cristo. Abbiamo visto giungere in questa Nostra Città innumerevoli cristiani di ogni lingua, popolo, nazione, ceto sociale, età, sesso, che testimoniavano con il loro stesso arrivo il fervore della propria fede e la grandezza del regno di Dio. Li abbiamo visti, mentre visitavano a gara le sacre Basiliche di questa Città, con spirito contrito e umile, provvedere alla purificazione delle loro anime, e come virgulti di olivo intorno alla Mensa del Signore, alimento della cristiana unità, ricevere il Sacramento della pace. Si spostavano inoltre con sollecitudine e in religioso pellegrinaggio dall’una all’altra Basilica; ora invocando la clemenza del Nostro Salvatore nella Costantiniana Basilica Lateranense, per i meriti del Beato Precursore e dell’omonimo Discepolo prediletto ed Evangelista; ora invocando l’aiuto e il soccorso della Gloriosa Vergine Madre di Dio nella Basilica Liberiana sull’Esquilino; ora il sacro Patrocinio del Principe degli Apostoli in Vaticano; ora venerando con baci e con copiose lacrime il Martirio dell’Apostolo delle Genti sulla via Ostiense e innalzando preghiere fervide e unanimi per la pace e la glorificazione della Chiesa Cattolica, per l’incolumità e la salvezza di tutti i credenti. Con quale gioia dello spirito abbiamo sentito, con le Nostre orecchie, risuonare le vie, le piazze, gli spazi aperti, i colli delle devote preghiere, dei soavi canti, delle lodi del Divino Nome! Quante volte Ci siamo commossi nella profondità del Nostro essere vedendo le grandi folle dei fedeli che, ai Nostri piedi, veneravano nella Nostra umile persona la potestà del Vicariato di Cristo e la successione apostolica del Beato Pietro (la cui dignità non viene meno nell’indegno erede) con segni eloquenti di filiale ossequio! A questo fervido impegno dei popoli furono di luminoso esempio i Sacri Pastori, che per onorare – secondo la tradizione – la memoria dello stesso Principe Beatissimo della Chiesa, in questo anno sono accorsi numerosissimi; Noi, circondati dalla loro splendida corona, abbiamo celebrato con la massima dignità e con edificazione dell’universale fraternità le sacre adunanze. Che cosa diremo dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa e degli altri Dignitari della Nostra Curia che, distinguendosi fra gli altri per l’assiduità delle pie opere e, nello stesso tempo, abbassandosi con l’esercizio della Cristiana umiltà al di sotto di tutti gli altri fratelli, benché di infima condizione, son divenuti il buon odore di Cristo per tutta la cittadinanza e per tutti coloro i quali vi hanno soggiornato? Che cosa infine diremo della devozione di tutto il Clero della dilettissima Città e del Popolo, i cui esempi di pietà e di opere di carità in favore degli stranieri e dei pellegrini, notevoli in questo anno per numero e ardore, non dubitiamo che debbano essere resi noti al mondo intero? Benedetti i Nostri Figli, Cittadini e Abitanti della Città di Roma, che hanno compiuto tali opere di misericordia per i loro fratelli. Noi inoltre confideremo nel Signore, poiché è benigno e poiché le sue consolazioni hanno allietato la Nostra anima.

1. Ma è stata anche da Noi a buon diritto concepita la speranza che lo stesso Clementissimo Signore ci avrebbe mostrato la sua misericordia, implorata con le nostre preghiere, e avrebbe concesso ciò alla sua Chiesa, poiché ha consentito che gli venisse chiesto con preghiere così unanimi e ferventi; possa Egli esaltare la stessa Chiesa Cattolica, Regno del Figlio suo, su tutta la terra, per santità ed estensione; per purificare il mondo da ogni errore; per rafforzare la concordia e la pace fra i Principi Cristiani; difendendo tutto il popolo di Cristo da ogni mondana avversità, lo aiuti a raggiungere il porto dell’eterna salvezza.

Per chiedere ciò con la più grande fiducia a Dio Ottimo Massimo, sentito il parere dei già citati Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, abbiamo stabilito che tutti i fedeli seguaci di Cristo, che in ogni luogo e presso ogni popolo sono uniti nella comunione dell’unica Fede, siano inseriti nel vincolo di tali preghiere e, aperto molto generosamente il tesoro delle Indulgenze, ne partecipino efficacemente, nella fondata speranza che, nel mirare a ciò, cancellate con la penitenza le colpe delle loro anime, terranno un comportamento adeguato e, fervidi di pia devozione, manifestando in questo stesso atteggiamento l’ossequio dovuto alla Sede Apostolica, eserciteranno insieme le opere di pietà e di culto, per ottenere ciascuno per se stesso ciò che chiederanno per gli altri e quelle preghiere e suppliche innalzate per i fratelli – diffondendo essi stessi ogni bene – torneranno giustamente alla loro innocenza e carità.

2. Pertanto, per la Misericordia di Dio Onnipotente, confidando nell’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, in base alla suprema potestà di legare e di sciogliere, che il Signore Ci ha concesso, sebbene indegni, si è consentito a tutti i fedeli seguaci di Cristo di entrambi i sessi, in qualsiasi parte del mondo abitino – sempre fedeli e obbedienti alla Sede Apostolica – e anche a coloro che sono capitati a Roma una volta scaduto l’Anno e qui, o altrove, per qualsiasi motivo, hanno desiderato questo Giubileo da Noi concesso, se veramente pentiti, confessati e comunicati, entro sei mesi conteggiati a partire dal giorno di pubblicazione della presente Lettera in ogni Diocesi, qualora abbiano visitato devotamente la Cattedrale della Diocesi o la Chiesa più importante, e altre tre della stessa città o del luogo, anche fra quelle esistenti nei dintorni, da designare a cura degli Ordinari dei luoghi, o dei loro Vicari, o da altri da essi incaricati, almeno una volta al giorno per quindici giorni consecutivi, o intervallati da pause naturali o ecclesiastiche, dai primi Vespri di un giorno fino al compimento dei Vespri del giorno successivo, ed ivi abbiano innalzato a Dio devote preghiere per l’esaltazione della Santa Madre Chiesa, per l’estirpazione delle eresie, per la concordia dei Principi Cattolici, per la salvezza e la serenità del popolo Cristiano, di ottenere l’Indulgenza plenaria, il perdono e la remissione di tutti i peccati propri, come se avessero visitato le quattro Basiliche, o le Chiese da Noi designate – all’interno e all’esterno di Roma – per conseguire il Giubileo, in giorni personalmente scelti a questo scopo e abbiano compiuto gli altri adempimenti richiesti: concediamo ed elargiamo misericordiosamente nel Signore.

3. I naviganti e coloro che sono in viaggio, se ritornano a casa allo scadere dei mesi prescritti, o si fermano in un luogo particolare, trascorsi i tempi già indicati, visitata la Chiesa Cattedrale, o la più importante, o quella Parrocchiale del luogo del loro domicilio o della loro sosta, in alternativa, potranno conseguire la stessa Indulgenza e con la stessa efficacia: parimenti disporranno gli Ordinari dei luoghi non citati prima, con le Monache, gli Oblati, le altre giovani, o donne, sia nei Monasteri di clausura, sia nelle altre Congregazioni o pie Case o viventi in Comunità, per gli Anacoreti e gli Eremiti e altre persone di tal genere, laiche o ecclesiastiche, Secolari o Regolari, per quelli che vivono in carcere o sono prigionieri, poiché non possono compiere le visite già indicate, o per qualche malattia, o per impedimenti di altro genere; con i fanciulli inoltre, che non sono stati ancora ammessi alla Prima Comunione, con la dispensa dalla Comunione prescritta e a tutti coloro che vivono in Comunità e ai singoli, sia spontaneamente, sia tramite le indicazioni di Prelati, o Superiori, o Assistenti prudenti devono essere assegnate altre opere di pietà, di carità, di culto, da compiere al posto delle visite prescritte o della Comunione sacramentale già citata; e ancora ai Capitoli, alle Congregazioni Secolari e Regolari, ai Sodalizi, alle Confraternite, alle Università, ai Collegi di ogni tipo, che visitano processionalmente le Chiese indicate, concediamo benignamente di ridurre di numero le visite, secondo il proprio prudente arbitrio e le particolari esigenze.

4. Inoltre concediamo alle già citate Monache e alle loro Novizie, a tutti i Cristiani singolarmente considerati di entrambi i sessi, sia laici che ecclesiastici, Secolari e Regolari di qualsiasi Ordine, Congregazione e Istituto, da indicarsi distintamente, licenza e facoltà di scegliersi qualsivoglia sacerdote confessore, tanto secolare quanto religioso, di qualunque Ordine e Istituto, approvato dagli attuali Ordinari nelle cui Città, Diocesi e territori le confessioni dovranno essere ascoltate, purché detto confessore sia autorizzato ad udire le confessioni dei secolari; per le Monache il confessore abbia l’autorizzazione specifica. Ci riferiamo a tutti coloro, uomini e donne, i quali, entro il già indicato periodo di un semestre, abbiano stabilito sinceramente e seriamente di far tesoro del presente Giubileo con l’intento di lucrarne l’indulgenza, compiendo le opere dovute e che si accingano a confessarsi presso gli stessi. A questi confessori concediamo benignamente per questa volta, nell’ambito esclusivo della loro coscienza, di sciogliere da sentenze e censure di scomunica, di sospensione e simili, emesse in forza del diritto o per sanzione, o anche da quelle di competenza degli Ordinari locali, nonché Nostra e della Sede Apostolica, si tratti pure della Bolla che si è soliti leggere il giovedì santo o di qualsiasi altra disposizione apostolica o condanna da parte dei Sacri Canoni; nonché da tutti i peccati ed eccessi, per quanto gravi ed enormi, pure riservati come sopra agli stessi Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, dopo che sia stata ingiunta ai penitenti una salutare penitenza e quanto deve essere aggiunto obbligatoriamente; concediamo ancora di commutare voti di ogni genere, anche emessi con giuramento e riservati alla Sede Apostolica (eccettuati sempre quelli di castità, religiosi e inerenti allo stato specifico, che siano stati pubblicamente emessi, nonché quelli per cui si danneggino altri, e quegli accorgimenti che aiutano ad evitare il peccato, a meno che la commutazione non venga giudicata equivalente o superiore alla materia del voto precedente) in altre opere pie e salutari. Se si tratta di penitenti che hanno ricevuto gli Ordini sacri, anche regolari, concediamo la facoltà di dispensare dalla censura in cui si sia incorsi per qualche inadempienza occulta nell’osservanza della regola del proprio Ordine o delle direttive dei superiori: lo concediamo benignamente in virtù della medesima autorità e benevolenza Apostolica.

5. Non intendiamo con la presente dispensare in merito a qualche altra irregolarità pubblica o segreta, o mancanza, o colpa o altra incapacità o inabilità comunque contratte, né attribuire alcuna facoltà – oltre quelle già citate – di dispensare o riabilitare o restituire allo stato precedente anche nell’ambito esclusivo della loro coscienza, né concedere facoltà ad alcun confessore di assolvere un complice in qualsivoglia peccato disonorevole contro il sesto Comandamento, né al complice la possibilità di scegliersi un confessore con i poteri concessi dalla presente Bolla, come già in altra Nostra precedente che comincia Sacramentum Poenitentiae dell’anno 1741, 1° giugno, primo del Nostro Pontificato, fu ampiamente precisato; né infine intendiamo che la presente possa o debba in alcun modo beneficare coloro che siano stati dichiarati scomunicati, sospesi, interdetti o comunque colpiti da altre sentenze o censure o siano stati pubblicamente denunciati, a meno che entro i sei mesi stabiliti non abbiano fatto ammenda e siano giunti ad un accordo con la controparte, ove occorra.

6. Inoltre, se alcuni, dopo l’iniziale volontà di lucrare questo Giubileo, non hanno potuto portare a termine la complessità delle opere prescritte e il numero delle visite stabilite, Noi, desiderando benevolmente favorire la loro pia e decisa volontà, vogliamo che essi, se veramente pentiti, confessati e comunicati, siano partecipi della predetta Indulgenza e remissione dei peccati, come se avessero visitato le suddette Chiese nei giorni stabiliti. Per coloro poi, che, dopo avere ottenuto in forza della presente, l’assoluzione dalle censure, o la commutazione dei voti, o le dispense già citate, avranno mostrato il loro serio e sincero proposito richiesto e compiuto gli altri adempimenti necessari per lucrare l’Indulgenza, anche se a stento possono essere considerati liberi dalle colpe, tuttavia riteniamo e affermiamo che rimangano valide le assoluzioni, le commutazioni e le dispense dagli stessi ottenute con la predetta disposizione.

7. Per ottenere l’effetto desiderato di questa Nostra decisione, presa per la salvezza e per la santificazione di tutto il popolo Cristiano, riponiamo la massima fiducia prima in Dio e poi nella cooperazione e nell’impegno dei Venerabili Nostri Fratelli Antistiti della Chiesa di Dio. Pertanto esortiamo, preghiamo e sollecitiamo, in virtù dell’Autorità Apostolica, tutti i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi, i Vescovi e gli altri Prelati Ordinari locali, o coloro che legittimamente hanno giurisdizione nei diversi luoghi, qualora siano sedi vacanti, e che sono in piena comunione con la Sede Apostolica, in nome di Nostro Signore, Principe dei Pastori, Gesù Cristo, per l’amore della Chiesa, sua sposa, perché, appena ricevuta copia della presente Lettera, non solo la rendano pubblica solennemente e le diano precedenza su tutte le altre disposizioni, ma si sforzino in ogni modo perché i Fedeli affidati alla loro tutela accolgano con gioia l’occasione offerta loro di conversione, riconciliazione e santificazione; e, mostrandosi degni della grazia e dei favori della Sede Apostolica, li tramutino in frutti ricchissimi per le loro anime e per tutta la Chiesa. Abbiamo preferito che si facessero carico della preparazione dei fedeli loro affidati all’acquisizione dell’universale Giubileo gli stessi Antistiti, ai quali abbiamo indicato per iscritto le direttive di questa Sede Apostolica. Riteniamo che siano stati informati del fatto che Noi stessi Ci siamo impegnati in tal senso in questa Nostra Città. Riteniamo che nessun angolo della terra sia all’oscuro di quei frutti di pietà e di quell’esempio di devozione con cui qui a Roma, con la benedizione di Dio, è stato solennemente celebrato il Giubileo. A buon diritto dunque chiediamo e Ci aspettiamo che gli stessi Pastori della Chiesa, come coloro che si ispirano alla Pietra da cui derivano, si preoccupino di manifestare anche in ciò la comunione e l’unità con la Chiesa di Roma, in modo da ottenere, ciascuno nelle proprie Città e Diocesi, ciò che la stessa Madre Chiesa, per giovamento e incremento di tutto l’Orbe Cattolico, desidera per la purificazione e la salvezza del Popolo Cristiano e con esempi illustri convalida e insegna. Orientino dunque a ciò tutte le pastorali sollecitudini, perché rendano concordi i Popoli loro affidati nella purezza della stessa disciplina e nel fervore della Cristiana pietà, ed emerga chiaramente l’unico splendore delle buone opere in tutte le Chiese Cattoliche; perché il Padre Onnipotente, invocato dalle preghiere concordi di tutti i fedeli, purifichi la sua Chiesa dagli errori ricorrenti, la difenda e la ingrandisca; ricolmi di celesti benedizioni i Supremi Principi, resi tali dal suo volere, e guidi col dono della sua grazia all’eterna salvezza, che ha conquistato per noi il Figlio suo Unigenito, tutti i credenti per la via della pace e per i sentieri dei suoi comandamenti. Solo allora la Nostra gioia sarà piena e gli stessi Pastori della Chiesa esulteranno con Noi per il miglioramento del sacro gregge.

8. Infine non dubitiamo che i carissimi Figli Nostri in Cristo, l’Imperatore eletto, i Re, tutti i Principi Cattolici, la maggior parte dei quali ha espresso il desiderio dell’estensione di questo Giubileo ai loro Regni e Domini, abbiano compreso sufficientemente che nell’esplicazione di questa opera salutare nei loro Domini, con l’intensificazione delle prediche, sarà rafforzato l’impegno della sincera obbedienza verso di loro da parte dei popoli soggetti, e molto efficacemente si implorerà l’aiuto divino, la pace e la prosperità per gli stessi Re e Principi; perciò esortiamo e raccomandiamo che tutti, singolarmente considerati, forniscano ogni aiuto possibile ai citati Prelati della Chiesa e contribuiscano a promuovere con i mezzi più idonei questa pia pratica, per ottenere il fine desiderato.

9. Riteniamo e desideriamo inoltre che questa Nostra Lettera sia valida ed efficace in ogni sua parte, ottenga e sortisca gli effetti plenari ovunque sia resa pubblica e messa in atto ad opera dei citati Presuli Ordinari della Chiesa; che ne siano beneficati tutti i Cristiani – legati da gratitudine e obbedienza alla Sede Apostolica – che vivono in questi luoghi o vi si sono rifugiati dopo una navigazione o un viaggio; si considerino superate le direttive e le disposizioni restrittive – nella concessione delle Indulgenze – emanate da Concili e Sinodi Apostolici Universali e Provinciali, nonché da Costituzioni, Ordinazioni generali e speciali relative alle assoluzioni, riduzioni e dispense contenute – fra l’altro – nella predetta Bolla del giovedì santo; anche gli Statuti, le Leggi, gli usi e le consuetudini profondamente radicate, gli stessi privilegi, gli indulti e le Lettere Apostoliche concessi agli Ordini Mendicanti e Militari, alle Congregazioni, alle pie Società, agli Istituti, compresa la Compagnia di Gesù, nonché ogni forma di Costituzione o regola dei medesimi, pur convalidate dalla conferma apostolica, da giuramento o da qualsiasi altro autorevole assenso, con particolare riguardo alle disposizioni che proibiscono di confessare i propri peccati al di fuori del proprio istituto di appartenenza; a tutti – anche singolarmente presi – i membri di queste famiglie religiose, anche se per una deroga valida fosse necessaria una menzione specifica e personale o qualche altra formulazione idonea a mantenere validi ogni ordinamento e disposizione di cui sopra: a tutti questi, anche singolarmente presi, concediamo ampia deroga, solo in questa occasione e in vista degli effetti citati, respinta ogni altra eccezione contraria.

10. Vogliamo inoltre che a tutte le copie della presente, anche stampate, purché sottoscritte da qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona investita di dignità Ecclesiastica, si presti la stessa fiducia come se fosse esibita o mostrata la presente.

11. A nessuno sia lecito, in nessun modo, manomettere questa pagina della Nostra estensione, esortazione, commissione, concessione, deroga, decreto e volontà, né opporvisi con temeraria audacia. Se qualcuno osasse fare ciò, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, nell’anno 1750 dell’Incarnazione, 25 dicembre, undicesimo anno del Nostro Pontificato.


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