Associazione di volontariato

“ NIOBE “

Statuto

 

Art.1)               E’ costituita l’associazione di Volontariato denominata “ NIOBE”, a sostegno delle famiglie con minori in affido.

Art.2)                          L’Associazione ha sede in Molfetta, non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale. Essa è aperta a tutte le persone animate da spirito di solidarietà verso chi, per qualsiasi motivo, la Legge ha privato dei propri figli affidandoli ad altri; non può farne parte chi rischia o incorre in tale provvedimento giudiziario.

Art.3)              Scopo dell’Associazione è quello di rivendicare, nell’interesse di genitori e figli, una corretta interpretazione ed una responsabile applicazione della Legge 184 del 4 maggio 1983 che disciplina l’Affidamento Familiare dei Minori, al fine di ridurre i motivi di angosciosa disperazione da parte di chi incolpevolmente patisce tale provvedimento. Essa si propone, pertanto, di intervenire in ogni sede in difesa dei diritti ad un equo riconoscimento dei naturali bisogni affettivi, in vista di un auspicabile reinserimento del minore nella famiglia di origine, al cessare delle cause che provocarono l’affido.

 

Patrimonio – Entrate – Esercizi Sociali

 

Art.4)              Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)        beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della stessa;

b)        eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenza di bilanci;

c)        eventuali donazioni o lasciti.

Le entrate sono costituite da:

               1)     quote associative e contributi volontari dei soci

2)          rimborsi derivanti da convenzioni, utili derivanti da attività marginali;

3)          offerte e liberalità da parte dei sostenitori o Enti.

Art.5)                          L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, però la chiusura di questo esercizio avverrà il 31 dicembre del 2001.

                       Il bilancio preventivo annuale viene deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre, ed approvato dall’Assemblea entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio cui si riferisce.

                       Il bilancio consuntivo annuale viene deliberato dal Consiglio  entro il 31 gennaio ed approvato dall’Assemblea in febbraio.

                       Il Consiglio, per particolari esigenze può prorogare di trenta giorni i termini stabiliti per il bilancio consuntivo.

Soci

Art.6)                          Saranno associati coloro la cui domanda verrà accolta dal Consiglio, che ne valuterà i requisiti per l’ammissione.

Art.7)                          I soci, nei limiti delle proprie attitudini e disponibilità, parteciperanno volontariamente e gratuitamente alle iniziative intese al raggiungimento degli scopi prefissati all’art.3 del presente Statuto.

Art.8)              I soci hanno diritto a frequentare la Sede dell’Associazione, quando la stessa ne disporrà, per partecipare ai lavori disposti dal Consiglio, e di attendersi il sostegno delle legittime aspettative in tema di Affidamento. Hanno altresì il dovere di sostenere, nella misura delle proprie possibilità, gli impegni che l’Associazione assumerà.

Art.9)              La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio, mentre la indegnità viene pronunciata e sancita dall’Assemblea dei Soci.

 

Organi dell’Associazione

 

Art.10)            Sono organi dell’Associazione:

a)                 l’Assemblea dei Soci;

b)                il Presidente del Consiglio Direttivo;

c)                 il Consiglio Direttivo;

d)                l’eventuale Collegio Sindacale;

e)                 l’eventuale collegio dei Probiviri.

Art.11)                        L’Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto (cioè in regola con la quota associativa). Essa sarà convocata dal Presidente, d’intesa col Consiglio, in via Ordinaria almeno due volte all’anno, ed in via Straordinaria quando lo ritenga opportuno. L’avviso di convocazione, per entrambe le Assemblee, dovrà pervenire ai soci almeno tre giorni prima della riunione in prima convocazione, e dovrà indicare il luogo, la data e l’ora; tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle  24 ore e non superiore ai tre giorni. Va sempre indicato l’O.D.G.. L’Assemblea è valida quando siano presenti almeno la metà dei soci in prima convocazione ed almeno un quinto dei soci in seconda convocazione; in entrambi i casi i soci morosi vengono esclusi dal conteggio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che è coadiuvato dal Segretario col quale sottoscrive il relativo verbale.

Art.12)            L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

-          eleggere il Presidente, i Consiglieri, eventualmente i Sindaci e i Probiviri;

-          procedere all’esame ed all’approvazione dei bilanci;

-          deliberare sugli indirizzi ed i programmi associativi;

-          modificare lo Statuto.

Art.13)            L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

-           deliberare in merito ad eventuali proposte del Consiglio;

-          dichiarare decaduto il Consiglio con una maggioranza del 50%+1 di tutti i soci aventi diritto di voto, sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti, ad eccezione di quanto stabilito nel comma precedente. Ogni socio intervenuto all’Assemblea può rappresentare, a mezzo di delega scritta, solo un altro socio avente diritto di voto. La delega non è ammessa a favore dei, membri del Consiglio quando si delibera sull’approvazione dei, bilancio su responsabilità degli stessi membri.

Art.14)                        Per l’elezione degli Organi Sociali, spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare le procedure di svolgimento, mentre al Presidente spetta la convocazione della stessa con avviso che dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data dell’elezione.

Art.15)                        Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea  Ordinaria, ha la rappresentanza legale e morale dell’Associazione che amministra col Consiglio Direttivo da lui stesso presieduto, presiede altresì l’Assemblea e rende esecutive le delibere della stessa e quelle del Consiglio Direttivo. Provvede infine agli interventi statutari urgenti, da ratificarsi in Consiglio Direttivo.

Art.16)                        Il Consiglio Direttivo si compone di quattro consiglieri, oltre che del Presidente. Per tutti la durata della carica è di quattro anni. In caso di dimissioni o di altro impedimento, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. Chiedendone la convalida alla prima Assemblea Ordinaria.

                        Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

-          amministrare col Presidente l’Associazione, proporre ed attuare indirizzi dell’Assemblea sui programmi associativi;

-          eleggere nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario, l’Economo;

-          deliberare in ordine ai bilanci ed alla quota associativa annuale. Esso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri dello stesso; in ogni caso, dovrà riunirsi almeno due volte l’anno per deliberare in ordine ai Bilanci ed alla quota associativa.

Per la validità delle sue deliberazioni, occorre la effettiva presenza della maggioranza ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci (Vicepresidente o il più anziano d’età). Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario della seduta.

Art.17)            Il Collegio Sindacale controlla la gestione finanziaria, accerta la consistenza della cassa, la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione sui bilanci. Esso elegge il proprio Presidente e può procedere anche individualmente ai controlli. Esso è composto di 3 membri.

Art.18)                        Il Collegio dei Probiviri, anch’esso composto da tre membri eletti dall’Assemblea Ordinaria, elegge il proprio Presidente ed ha il compito di giudicare le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art.19)                        Tutte le cariche sociali, compresi il Collegio Sindacale e quello dei Probiviri, sono gratuite.

Art.20)            La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo eventuale scioglimento sarà deliberato da apposita assemblea Straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altra Associazione di volontariato, e comunque nel rispetto dell’art.30 del Codice Civile.

Art.21)                        Per tutto quant’altro non specificato nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

Art.22)            Il presente Statuto viene qui di seguito sottoscritto dai Soci Fondatori:

Molfetta, 06/09/2000

E' stato eletto Presidente dell'Associazione:

l'ingegnere Nicola de Palma

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