Contratto collettivo di lavoro piloti al 15 giugno 2002.

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER I PILOTI DELLA VOLARE AIRLINES S.p.A.

 

 TRA

 

 LA SOCIETÀ VOLARE AIRLINES S.p.A.,

 

RAPPRESENTATA DA:

- COMANDANTE VINCENZO SODDU - AMMINISTRATORE DELEGATO

 ASSISTITO DA

- DR. FRANCO SEBASTI - RESPONSABILE DEL PERSONALE

  

E

  

L’ANVA, (Associazione Naviganti Volare Airlines), RAPPRESENTATA DAI SIGNORI:

 

- COMANDANTE ALESSANDRO MONTALBETTI;

- COMANDANTE ALESSANDRO MATTEOLI.

  

Thiene, 14 Maggio 2000.

 

Edizione aggiornata al 15 giugno 2002.


 INDICE

                                                                                                                                              

ART.      1        ASSUNZIONE                                                                                  

   “          2        PERIODO DI PROVA                                                                                            

   “          3        CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO                                                   

   “          4        LAVORO A TEMPO PARZIALE                                                                   

   “          5        QUALIFICHE E GRADI                                                                                  

   “          6        CONDIZIONI D’IMPIEGO                                                                                  

   “          7        TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI RISERVA  TEMPO DI VOLO - RIPOSI                                                                              

   “          8        STIPENDI CONGLOBATI                                                                                

   “          9        AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ                                                                

   “        10       INDENNITÀ DI VOLO                                                                                         

   “        11       TREDICESIMA MENSILITÀ                                                                                

   “        12       QUATTORDICESIMA MENSILITÀ                                                                    

   “        13       COMPONENTI TRATTAMENTO ECONOMICO E LORO PAGAMENTO                                                                                       

   “        14       FERIE                                                                                                                     

   “        15       TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERTA                                                

   “        16       TRATTAMENTO DI MALATTIA                                                                         

   “        17       ASSENZE PER MALATTIA / INFORTUNIO                                                    

   “        18       INIDONEITÀ AL VOLO                                                                                      

   “        19       ASSICURAZIONI                                                                                                 

   “        20       PREVIDENZA                                                                                                       

   “        21       TRASFERIMENTI                                                                                                 

   “        22       PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                                                                     

   “        23       PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI                                          

   “        24       TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                              

   “        25       ASSENZE E ASPETTATIVA NON RETRIBUITA                                               

   “        26       PREFERENZA NELLE ASSUNZIONI                                                                 

   “        27       PERDITA O DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO                                                

   “        28       RIMBORSO SPESE PARTICOLARI                                                            

   “        29       RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE DEI PILOTI                              

   “        30       FIDEIUSSIONI                                                                                             

   “        31       DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO                                                                                               

   “  All.  1        ASSICURAZIONI                                                                                         

   “  All.  2        INDENNITÀ PER INCARICHI AZIENDALI                                               

   “  All.  3a      TABELLA RIEPILOGO VOCI STIPENDIALI 2001 (lire)                                     

   “  All.  3b      TABELLA RIEPILOGO VOCI STIPENDIALI 2002 (euro)                          



 

ART. 1 - ASSUNZIONE

 

1.      L’assunzione dei Piloti è subordinata all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

 

2.      Per l’assunzione, che verrà effettuata a norma di legge, il pilota è tenuto a presentare i seguenti documenti:

-   Libretto di lavoro;

-   Tessera e libretto delle assicurazioni sociali, ove ne sia in possesso;

-   Brevetti e licenze professionali (in visione);

-   Iscrizione alla Gente dell’Aria;

-   Certificato di nascita;

-   Certificato di stato di famiglia;

-   Certificato di residenza;

-   Certificato di cittadinanza;

-   Certificato dei carichi pendenti (Pretura e Procura);

-   Certificato penale;

-   Codice fiscale;

-   Titolo di studio.

 

3.      Nessuno può essere assunto senza la debita certificazione dell’iscrizione nel Registro dell’Ente Nazionale Gente dell’Aria.

 

4.      Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:

a)      le generalità ed il domicilio del Pilota;

b)      la qualifica ed il grado assegnati ai sensi dell’art. 5;

c)      la località di prestazione del lavoro;

d)      la durata dell’eventuale periodo di prova;

e)      la misura della retribuzione;

f)        l’indicazione del presente regolamento;

g)      la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;

h)      la data e il luogo di conclusione del contratto.

 

5.      Il Pilota ha l’obbligo del domicilio nel comune sede di lavoro o nei comuni limitrofi in un raggio di 50 chilometri. Ha inoltre l’obbligo di richiedere l’installazione dell’impianto telefonico e di comunicarne il numero alla Compagnia. Il pilota comunicherà alla Società a mezzo raccomandata il proprio domicilio nonché il numero di telefono ed ogni eventuale variazione degli stessi.

La Società farà riferimento al domicilio comunicato per inviare eventuale corrispondenza.

 

6.      Il Pilota si impegna a svolgere la propria attività professionale per la Società in modo esclusivo; qualunque deroga deve essere espressamente autorizzata per iscritto dalla Società.

 

7.      La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

8.      In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 della legge 1991 n° 223, non rientrano nelle quote di riserva stabilite dal comma 1 del medesimo art. 25 le assunzioni relative alla figura professionale dei Piloti. Pertanto tale figura professionale deve ritenersi esclusa dalle suddette quote di riserva.

 

back to index

ART. 2 - PERIODO DI PROVA

 

1.      L’Assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi.

 

2.      Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

 

3.      Durante il periodo di prova sussistono, tra le parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, tuttavia la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

 

4.      Qualora la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova avvenga per dimissioni o per licenziamento, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

 

5.      Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto, il Pilota si intende confermato in servizio.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma, anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

 

6.      La malattia e l’infortunio sospendono il periodo di prova, purché non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso.

Il trattamento economico è dovuto soltanto qualora la malattia e l’infortunio siano insorti per causa di servizio e comunque fino alla data di scadenza del periodo di prova.

 

 back to index

ART. 3 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

1.      L’assunzione può avvenire anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili.

 

2.      In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28/02/87 n. 56, l’Azienda può assumere con contratto a tempo determinato sino ad un massimo del 25% dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato. La durata del contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi continuativi.

 

 back to index

ART. 4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

1.      Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passaggio a tempo parziale.

 

2.      La Società può assumere direttamente personale a tempo parziale.

 

3.      Il totale massimo consentito dei contratti a tempo parziale è del 25% dei dipendenti Piloti con contratto a tempo totale e a tempo indeterminato.

 

4.      Il lavoro a tempo parziale può essere effettuato in forma ciclica e cioè per periodi di lavoro alternati con periodi di non lavoro. La durata dei periodi è determinata e decisa dalla Compagnia a seconda delle esigenze di servizio.

Nei periodi di lavoro sono applicati tutti i limiti previsti dal presente contratto nonché tutta la parte normativa ed economica. Durante i periodi di non lavoro non viene corrisposta alcuna retribuzione e resta interrotto il decorso delle ferie.

 

5.      Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno. La domanda sarà valutata dall’Azienda secondo le proprie esigenze organizzative.

 

 back to index

ART. 5 - QUALIFICHE E GRADI

 

1.      Le qualifiche dei Piloti sono le seguenti:

-   Comandante;

-   Copilota.

 

Nell’ambito delle suddette qualifiche sono riferiti al Comandante i seguenti gradi:

-   Comandante;

e al Copilota i seguenti gradi:

-   Pilota di prima;

-   Pilota di seconda;

 

2.      La promozione da Pilota di 2^ a Pilota di 1^ avviene su decisione di una Commissione composta da:

-   il Direttore Operazioni Volo o suo delegato;

-   il Responsabile dell’addestramento o suo delegato;

-   il Responsabile del personale o suo delegato, ed un rappresentante designato dall’organizzazione sindacale ANVA.

 

L’esame del candidato avviene dopo un massimo di 18 mesi di servizio dalla data di conseguimento dell’abilitazione in linea.

Se giudicato idoneo dalla predetta Commissione, passerà al grado di Pilota di 1^.

La Commissione è presieduta dal Responsabile del personale, in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso da quest’ultimo.

 

3.      La promozione da Pilota di prima a Comandante avviene a giudizio della Società; essa ha effetto solo dopo comunicazione scritta all’interessato. Espressamente è nullo ogni diverso accordo.

 

 back to index

ART. 6 - CONDIZIONI D’IMPIEGO

 

1.      Nell’ambito delle mansioni al pilotaggio dell’aeromobile, il Pilota dovrà effettuare, con le modalità previste dalle disposizioni e/o regolamenti aziendali, le seguenti attività:

-   ispezioni di transito e pre-volo;

-   ispezioni speciali;

-   rifornimento carburante.

 

 

2.      A bordo, il Comandante dell’aeromobile, nell’interesse della navigazione e per la sicurezza della stessa, ha la facoltà di adibire temporaneamente a suo insindacabile giudizio i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti.

 

 back to index

ART. 7 - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI RISERVA - TEMPO DI VOLO - RIPOSI

 

A. TEMPO DI SERVIZIO

 

1.      È tempo di servizio qualsiasi periodo durante il quale il Pilota è impegnato in attività assegnategli dalla Compagnia. Sarà quindi considerato fra l’altro, tempo di servizio:

 

a)      il tempo che intercorre tra il momento in cui il Pilota deve presentarsi in aeroporto e cioè:

-   attività di lungo raggio: 120 minuti prima dell’ETD per voli ETOPS in partenza dalla base di armamento e 90 minuti negli altri casi;

-   attività di corto e medio raggio: 60 minuti prima dell’ETD in tutti i casi;

fino a 30 minuti dopo l’ultimo atterraggio, oppure:

-   il momento in cui il Pilota può lasciare l’aeroporto nel caso in cui il volo non sia effettuato;

-   al raggiungimento della destinazione finale per i voli in f/s e/o aerotaxi.

 

(Nota: per attività di lungo raggio si intende quando l’avvicendamento è programmato con almeno una tratta di volo di durata pari o superiore alle sei ore);

 

b)      il tempo durante il quale il Pilota è impegnato in corsi o è di servizio a terra;

 

c)      il tempo durante il quale il Pilota è impegnato in voli prova, voli di addestramento e controllo.

 

2.      Casi particolari:

 

a)      per sostituire i membri di equipaggio resisi indisponibili per qualsiasi causa, ove questa non sia ascrivibile a volontà aziendale e non fosse possibile un posizionamento anticipato, si farà riferimento a quanto previsto per il giro macchina, (art.10 paragrafo 9.);

 

b)      il tempo di trasferimento impiegato dal Pilota per recarsi a prendere servizio, qualora sia previsto un consecutivo servizio di volo effettivo, o quello relativo al trasferimento consecutivo ad un servizio di volo effettivo, è considerato, convenzionalmente, tempo di servizio al 50%;

 

c)      non si considera tempo di servizio il tempo di percorrenza dall’albergo assegnato per il riposo all’aeroporto e viceversa.

 

3.      In programmazione il numero massimo delle tratte di volo continuative, comprese quelle fuori servizio, non può essere superiore a quattro.

La Società, in programmazione, e per un massimo di una volta al mese di calendario, ha la facoltà di assegnare a ciascun Pilota una quinta tratta di volo, sia in servizio che in fuori servizio.

Il numero massimo delle tratte di volo continuative potrà essere inoltre elevato a cinque, in effettuazione, in caso di sopravvenute esigenze operative e/o commerciali.

 

  1. Il tempo di servizio indipendentemente dal numero delle tratte, è fissato di norma nella misura di:

 

a)      EQUIPAGGIO MINIMO, (due membri):

-   13 ore durante 24 ore consecutive;

-   63 ore durante 7 giorni consecutivi;

-   185 ore durante 30 giorni consecutivi.

 

b)      EQUIPAGGIO RINFORZATO: (tre membri ovvero due membri più INS: (*)

-   17 ore durante 24 ore consecutive;

-   68 ore durante 7 giorni consecutivi;

-   185 durante 30 giorni consecutivi.

 

c)      EQUIPAGGIO RINFORZATO, (quattro membri ovvero tre membri più INS: (*)

-   24 ore durante 24 ore consecutive;

-   72 ore durante 7 giorni consecutivi;

-   185 durante 30 giorni consecutivi.

 

(*) Nota: INS (Inertial Navigation System) quale solo mezzo di navigazione o sistemi equivalenti.

 

  1. In caso di superamento delle 17 ore di servizio, nelle 24 ore consecutive, saranno conferiti i seguenti importi:

 

a)      Comandanti,

-   oltre la 17^ ora e fino alla 19^: euro 58,41 per ora; oltre la 19^ ora: euro 76,99 per ora;

 

b)      Copiloti,

-   oltre la 17^ ora e fino alla 19^: euro 29,21 per ora; oltre la 19^ ora: euro 39,82 per ora.

 

Si conviene che il servizio effettuato sino a 30 minuti è arrotondato a 30 minuti; il servizio svolto oltre i 30 minuti è arrotondato ad 1 (una) ora.

 

  1. Ai fini della determinazione delle ore di servizio mensile nel corso del mese nel quale si verifichi il godimento delle ferie, il limite di 185 ore mensili di servizio viene ridotto in misura proporzionale alla durata delle ferie stesse.

 

  1. Il personale Pilota, per ogni giorno di impiego presso le sedi sociali, diverse da Malpensa, percepisce un’indennità di trasferta pari a:

-   fino al 30 Giugno 2002                      Lit.30.000

-   dal 1 Luglio 2002                              euro 30,99

 

Il personale Pilota che non gode di indennità istruzionali e o integrazioni mensili connesse al proprio incarico, che per disposizione specifica del Direttore Operazioni Volo è chiamato a svolgere eccezionalmente attività particolari, per ogni giorno comandato in ufficio presso le sedi sociali, esclusivamente per svolgere tali attività, percepisce un’indennità integrativa di volo pari a:

a)      fino al 30 Giugno 2002:

-   Comandanti                                 euro 63,72

-   Copiloti                                       euro 55,75

b)      dal 1 Luglio 2002:

-   Comandanti                                 euro 92,96

-   Copiloti                                       euro 82,63

 

back to index

B. TEMPO DI RISERVA

 

1.      È tempo di riserva il periodo durante il quale il Pilota deve rendersi disponibile all’impiego qualora la Società lo ritenga necessario.

Durante il servizio di riserva il Pilota è tenuto ad essere costantemente in contatto con l’Ufficio operativo ed in caso d’impiego deve rendersi disponibile nel limite massimo di 90 minuti dalla notifica.

Il Pilota sprovvisto di telefono, perché in attesa d’installazione, è in ogni caso responsabile di mantenersi in stretto contatto con l’Ufficio Operativo.

-   Il tempo di riserva effettuato in aeroporto è computato nel tempo di servizio, ma non nel tempo di volo.

-   Il tempo di riserva effettuato a domicilio, non è computato nel tempo di servizio, né nel tempo di volo.

 

2.      È possibile un inizio servizio fuori dalla fascia di riserva programmata.

 

3.      È riconosciuta, per ogni ora di riserva effettuata, un’indennità pari al 10% dell’indennità di volo base unitaria.

Tale indennità non è più contabilizzata a partire dal momento in cui viene comunicato all’interessato un’eventuale impiego in servizio che preveda la cessazione del periodo di riserva in corso.

 back to index

C. TEMPO DI VOLO.

 

1.      Il tempo di volo decorre dal momento in cui l’aereo muove dal parcheggio con i propri mezzi, fino al momento in cui l’aereo si arresta al rientro al parcheggio.

Vengono altresì considerati tempi di volo tutte le ore dedicate all’addestramento al simulatore.

 

2.      I tempi massimi di volo, indipendentemente dal numero delle tratte, sono i seguenti:

 

a)      EQUIPAGGIO MINIMO, (due membri):

-   8 ore durante 24 ore consecutive;

-   34 ore durante 7 giorni consecutivi;

-   100 ore durante 30 giorni consecutivi;

-   270 ore durante 90 giorni consecutivi;

-   1000 ore durante 365 giorni consecutivi.

 

b)      EQUIPAGGIO RINFORZATO, (tre membri ovvero due membri più INS: (*)

-         13 ore di volo durante 24 ore consecutive;

-         45 ore durante 7 giorni consecutivi;

-         120 ore durante 30 giorni consecutivi;

-         300 ore durante 90 giorni consecutivi;

-         1000 durante 365 giorni consecutivi.

 

c)      EQUIPAGGIO RINFORZATO, (quattro membri ovvero tre membri più INS: (*)

-     20 ore di volo durante 24 ore consecutive;

-     60 ore durante 7 giorni consecutivi;

-   120 ore durante 30 giorni consecutivi;

-   315 ore durante 90 giorni consecutivi;

-   1000 ore durante 365 giorni consecutivi.

 

Per tutto quanto non previsto, vale quanto disposto dalla pubblicazione: Norme Operative per l’Esercizio degli Aeromobili in Servizio di Trasporto Pubblico, documento 41/23100/M3, edizione Gennaio 97 e successive edizioni.

 

  1.   È costituita una commissione che esamina la distribuzione dei turni tra i Piloti e suggerisce le eventuali soluzioni per un’equa distribuzione degli stessi.

La Commissione, composta da 2 membri nominati dalle OO.SS. e da 2 membri nominati dalla Società, si riunisce, di massima, una volta al mese ed esamina l’attività di volo schedulata effettuata dai Piloti.

La Commissione definisce i tempi di volo schedulati per tratta ai fini della sola corresponsione economica.

La Società si impegna al fine di garantire un valore di sperequazione fra le ore volate dai Piloti non superiore al 10% su base annua.

 

 back to index

D. RIPOSI.

 

1.      Il Pilota ha diritto a dieci giorni di riposo mensili che assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente norma di legge.

Di questi giorni di riposo quattro devono essere considerati, una volta assegnati, inamovibili.

L’azienda può assegnare in programmazione un minimo di otto giorni di riposo mensili, fermo restando il limite di programmazione nel quadrimestre a scorrere di quaranta giorni di riposo.

 

I riposi eventualmente non goduti potranno, a scelta dell’interessato, essere restituiti, entro il trimestre successivo, o pagati con la mensilità contabile riferita al mese di mancato godimento.

L’eventuale pagamento del giorno di riposo sarà liquidato sulla base della retribuzione mensile, (stipendio conglobato, ma considerando l’importo dell’indennità di volo minimo garantita maggiorato del 50%) divisa per 20.

 

Il Pilota esprime la scelta di richiesta di pagamento, o di restituzione, dei giorni di riposo non goduti, compilando l’apposito modulo disponibile presso la segreteria Direzione Operazioni Volo; la scelta è rinnovabile trimestralmente ed ha validità indeterminata qualora non rinnovata.

 

2.      Durante il periodo di riposo il Pilota non è tenuto ad essere reperibile.

 

3.      Al termine di un avvicendamento, qualora questi termini in sede, al Pilota sarà garantito un riposo minimo di 12 ore prima della ripresa di un servizio successivo.

 

4.      Il giorno di riposo mensile ha inizio alle ore 00.01 e termina alle ore 24.00 GMT e può assorbire il riposo fisiologico conseguente all’attività di volo e o di servizio come sopra specificato.

 

5.      Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente quello fissato per la visita medica.

      Il giorno della visita medica non sarà considerato né riposo né servizio.

 

6.      La Società per esigenze di servizio può spostare, anticipare o rinviare riposi nei limiti di quanto previsto al punto D 1. dandone preavviso ai Piloti.

 

7.      In programmazione, in caso di assegnazione di un solo giorno di riposo mensile, il riposo fisiologico in sede dovrà terminare entro le ore 9.00 locali del giorno di riposo mensile stesso. Qualora il riposo fisiologico, sia in programmazione che in effettuazione, termini oltre le ore 9.00 locali del giorno di riposo mensile, tale riposo non potrà essere assorbito in quelli mensili, salvo il caso di concessione di due o più riposi mensili consecutivi.

 

8.      In programmazione, al rientro in sede dopo una sosta superiore a 24 ore effettuata in una località situata a più di tre ore di fuso orario dalla base di armamento, saranno programmate almeno 45 ore di riposo, (riposi mensili, ferie, etc.), prima di ripartire per una località situata a più di tre ore di differenza di fuso orario dalla base in senso opposto al fuso orario del turno precedente”.

 

 back to index

ART. 8 - STIPENDI CONGLOBATI

 

1.      Le retribuzioni mensili conglobate dei Piloti, sono fissate nella seguente misura:

-   COMANDANTE                                                                                         euro 3.183,15

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro 1.551,35

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro 1.149,66

-   PILOTA DI SECONDA con oltre 24 mesi di anzianità nel grado                   euro    971,66

-   PILOTA DI SECONDA per gli assunti dopo il 1 dicembre 1999                   euro    830,66

 

2.      Tali retribuzioni, comprensive dell’indennità di contingenza e dell’EDR, sono così conferite:

 

grado

stipendio

indennità di volo minima garantita

retribuzione conglobata mensile

comandante

euro 921,15

euro 2.262,00

euro 3.183,15

pilota di 1^

euro 546,85

euro 1.004,50

euro 1.551,35

pilota di 2^

euro 406,16

euro    743,50

euro 1.149,66

pilota di 2^ con oltre 24 mesi di anzianità

euro 406,16

euro    565,50

euro    971,66

pilota di 2^ per gli assunti dal 1.12.99

euro 406,16

euro   424,50

euro    830,66

 

3.      Fanno altresì parte della retribuzione gli aumenti biennali dello stipendio di cui al successivo art.9.

 

 back to index

ART. 9 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

 

1.      Il Pilota ha diritto per tutto il corso della carriera a n. 12 (dodici) aumenti biennali nella seguente misura unitaria:

-   COMANDANTE                                                                                         euro 50,91

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro 38,45

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro 32,50

 

2.      In caso di promozione, lo stipendio relativo al nuovo grado, è aumentato dell’importo degli scatti eventualmente maturati nei gradi precedenti senza che gli stessi siano rivalutati nel nuovo grado.

È esclusa pertanto ogni rivalutazione degli scatti precedentemente maturati.

 

3.      Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

 

 back to index

ART. 10 - INDENNITÀ DI VOLO

 

1.      È fissata un’indennità di volo oraria, sia notturna che diurna, nella seguente misura unitaria:

-   COMANDANTE                                                                                         euro 45,24

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro 20,09

-   PILOTA DI SECONDA con oltre 24 mesi di anzianità nel grado                   euro 14,87

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro 11,31

-   PILOTA DI SECONDA per gli assunti dopo il 1 dicembre 1999                   euro   8,49

 

a)      Come specificato al precedente art.8., è conferita mensilmente, compresa nella retribuzione conglobata, un’indennità di volo minima garantita di 50 ore.

 

b)      Per il numero delle ore di volo mensili effettuate, eccedenti le prime 50, l’indennità di volo oraria sarà corrisposta nei seguenti importi:

 

-   oltre la 50^ ora sino alla 60^ ora: ora di volo maggiorata del 50 %,

ad eccezione del Pilota di 2^ assunto dopo il 1 dicembre 1999, che avrà un compenso per ogni ora volo di euro 11,31

 

-   oltre la 60^ ora sino alla 70^ ora: ora di volo maggiorata del 100%,

ad eccezione del Pilota di 2^ assunto dopo il 1 dicembre 1999, che avrà un compenso per ogni ora volo di euro 14,07

 

-   oltre la 70° ora: ora di volo maggiorata del 250 %,

ad eccezione del Pilota di 2^ assunto dopo il 1 dicembre 1999, che avrà un compenso per ogni ora volo di euro 21,41.

 

c)  Il numero delle ore di volo poste in pagamento sarà il maggior valore fra il totale delle ore schedulate ed il totale di quelle effettivamente volate nel mese.

  

2.      Nel caso di impiego a tre Piloti in un avvicendamento di volo che preveda tratte a tre Piloti ed altre a due, ai fini amministrativi l’attività sarà conteggiata come se fosse compiuta a tre Piloti.

 

3.      Nel caso di trasferimento su aeromobili come passeggeri, qualora sia previsto un consecutivo servizio di volo effettivo, o consecutivo ad un servizio di volo effettivo, ogni ora di volo di trasferimento sull’aeromobile sarà riconosciuta, ai soli fini amministrativi, come effettivamente compiuta ai comandi, fatta eccezione la corresponsione dell’indennità suppletiva di cui al successivo punto 5.

 

4.      Il limite di 50 ore oltre il quale è corrisposta la maggiorazione dell’indennità di volo, sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenza per: ferie, giorni di permesso retribuiti in occasione del matrimonio, malattia.

Il limite minimo non può essere inferiore alle 20 ore.

Esempio 50h:30 gg. =1,66

giorni di ferie 5 x 1,66 = 8,34 da sottrarre al limite delle 50 ore.

50 - 8,3 = 41,7 (limite dal quale partono le maggiorazioni).

 

5.      È corrisposta al Pilota che voli come membro effettivo di equipaggio la seguente indennità oraria di volo per ogni ora di volo effettuata:

 

Attività di corto e medio raggio:

-   COMANDANTE                                                                                         euro   9,05

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro   3,96

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro   2,83

 

Attività di lungo raggio:

-   COMANDANTE                                                                                         euro 16,64

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro 10,71

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro   8,14

 

6.      Le ore effettuate al simulatore saranno considerate ai fini amministrativi come ore di volo.

 

7.      A tutti i Piloti membri effettivi di equipaggio è garantito il pagamento dell’indennità minima di volo, di cui al precedente art.8, riferita alla qualifica ed al grado, ed è relativa alle ore di volo effettuate sui velivoli di compagnia.

L’indennità minima garantita viene corrisposta durante le ferie; viene inoltre corrisposta durante gli eventuali periodi di malattia o infortuni secondo quanto previsto dall’art.16 del presente contratto.

 

8.      Ai Piloti è riconosciuta un’indennità integrativa di volo del seguente ammontare:

-   COMANDANTE                                                                                         euro     14,87

-   PILOTA DI PRIMA                                                                                     euro     10,71 

-   PILOTA DI SECONDA                                                                               euro       8,14

Tale indennità è riconosciuta per ogni tratta di volo successiva alla 20^ nel mese di calendario.

A tal fine si conteggeranno solo le tratte svolte in servizio effettivo di volo.

 

9.      Il servizio continuativo normalmente denominato “giro macchina” è istituito con lo scopo di fornire uno strumento di massima flessibilità di impiego, considerate le caratteristiche dei voli charter, in quei casi dove voli di carattere saltuario, in determinate circostanze, comporterebbero dispendi di energia o tempi di programmazione non compatibili con l’assolvimento dell’impegno stesso.

Nei casi suddetti, e inoltre per voli ad-hoc e fine catena, la Società provvederà alla programmazione dell’attività suddetta.

 

Per il cosiddetto “giro macchina”, fatta eccezione la specifica richiesta del Pilota, compete il seguente trattamento:

a)      sistemazione in cabina passeggeri in classe immediatamente superiore alla economica, ove possibile; qualora ciò non fosse possibile sarà erogata un’indennità pari a euro 97.48;

b)      le ore volate come passeggero sono calcolate, ai fini amministrativi, come effettuate ai comandi;

c)      le ore di servizio effettuate sono calcolate interamente ai fini amministrativi;

d)      le ore di servizio effettuate sono conteggiate interamente per il calcolo del riposo fisiologico spettante.

 

Per tutto quanto non previsto, vale quanto disposto dalla pubblicazione: Norme Operative per l’Esercizio degli Aeromobili in Servizio di Trasporto Pubblico, documento 41/23100/M3 edizione Gennaio 97 e successive edizioni.

 

10.  Ai Piloti che conseguono il “type rating” o la “cross-crew qualification” per operare su velivoli diversi all’interno della Società, esclusa l’abilitazione al primo velivolo di impiego, saranno conferite:

 

a)      un’indennità integrativa di volo, frazionata giornalmente per tutto il periodo necessario al conseguimento della diversa abilitazione, nei seguenti importi mensili:

-   Comandante                                                                                            euro 2.921,00

-   Pilota di prima                                                                                         euro 1.062,00

-   Pilota di seconda                                                                                     euro    638,00

 

b)      per i primi 10 giorni di corso, in ogni caso, per tutti i Piloti indipendentemente da grado e qualifica posseduti, un’indennità integrativa di volo pari ad Euro 61,97 per ogni giorno di corso.

 

11.  Ai Copiloti che frequentano il corso per il conseguimento della qualifica di Comandante è conferita, per i primi 10 giorni di corso, indipendentemente dal grado posseduto, un’indennità integrativa di volo pari ad Euro 61,97 per ogni giorno di corso.

È esclusa la concessione della medesima indennità in caso di ripetizione di corsi comando successivi al primo.

 

 back to index

 ART. 11 - TREDICESIMA MENSILITÀ

 

1.      Ai Piloti è corrisposta, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità, costituita dalla retribuzione conglobata: art.8 e 9, esclusa la quota riferita all’indennità di volo minima garantita di cinquanta ore di cui al precedente art. 10.

 

2.      In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, il Pilota che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata come mese intero.

 

3.      La tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 back to index

ART. 12 – QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

 

1.      Alla chiusura dell’esercizio finanziario si verificherà l’Ebitdar di Volare Airlines e, qualora lo stesso sia pari o superiore a 51.645.000,00 euro, al personale di condotta sarà conferita un’indennità straordinaria di volo pari complessivamente al 45% delle percentuali indicate di seguito:

- 4,0% dell’intero Ebitdar, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ricompreso tra   51.645.000,00 euro e 103.291.000,00 euro;

- 4,1% dell’intero Ebitdar, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ricompreso tra 103.291.000,00 euro e 129.114.000,00 euro;

- 4,2% dell’intero Ebitdar, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ricompreso tra 129.114.000,00 euro e 154.937.000,00 euro;

- 4,3% dell’intero Ebitdar, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ricompreso tra 154.937.000,00 euro e 180.759.000,00 euro;

- 4,4% dell’intero Ebitdar, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ricompreso tra 180.759.000,00 euro e 206.582.000,00 euro;

 

2.      La distribuzione della suddetta indennità avverrà con la seguente ulteriore ripartizione:

-   25% comandanti;

-   20% copiloti.

 

(Si precisa, a maggior chiarimento, che le percentuali dei precedenti punti 1. e 2. si applicano in misura costante all’intero importo dell’Ebitdar.

A solo titolo esemplificativo:

-   nel caso di ebitdar pari a: euro   50.000.000,00 non sarà conferita alcuna indennità di cui al presente articolo;

-   nel caso di ebitdar pari a: euro 150.000.000,00 sarà riconosciuta un’indennità di valore complessivo pari al 4.2% della suddetta somma e cioè euro 6.300.000; dei quali, infine, sarà conferita una percentuale del 25%, euro 1.575.000, per i Comandanti, e 20%, euro 1.260.000, per i copiloti).

 

3.      Beneficeranno dell’eventuale corresponsione di quest’indennità i piloti presenti in azienda al 30 Aprile di ogni anno successivo quello di esercizio considerato.

In caso di assunzioni avvenute nel corso dell’anno considerato, l’indennità sarà calcolata proporzionalmente al numero dei mesi in cui si è svolta l’attività lavorativa.

 

Beneficeranno inoltre di tale indennità, proporzionata ai mesi i cui si è svolta l’attività lavorativa, i piloti cessati antecedentemente alla suddetta data, ma limitatamente ai casi in cui la cessazione dal servizio sia stata dovuta al raggiungimento dei limiti di età o alla perdita definitiva dell’idoneità al volo.

 

Si considerano come mesi le frazioni di questi uguali o superiori a 15 giorni.

 

4.      L’indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta con la mensilità contabile successiva al mese di approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea Societaria della Volare Airlines S.p.a.

 

 back to index

ART. 13 - COMPONENTI TRATTAMENTO ECONOMICO E LORO PAGAMENTO

 

1.      Lo stipendio di fatto è costituito dallo stipendio conglobato, (art.8), e dagli scatti di anzianità di cui all’art. 9.

 

2.      Lo stipendio di fatto è pagato dalla Società entro il giorno 10 del mese successivo, con specificazione dei vari elementi costitutivi.

Le altre indennità sono pagate dalla Società con lo stipendio del mese successivo.

La tredicesima mensilità è pagata secondo quanto previsto dall’art. 11.

 

3.      In caso di contrasto sugli elementi costitutivi delle competenze del Pilota, allo stesso devono essere corrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto.

 

4.      L’indennità del mancato preavviso è computata secondo quanto previsto al precedente punto 1. maggiorato di un dodicesimo della tredicesima.

 

 back to index

ART. 14 - FERIE

 

1.      Il Pilota ha diritto ad un periodo di ferie annuali della durata di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio.

 

2.      Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Pilota il normale trattamento economico.

 

3.      Le ferie sono obbligatorie e le stesse devono essere assegnate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

4.      Le ferie verranno assegnate tenendo conto delle compatibilità aziendali.

 

5.      Le ferie devono essere assegnate per iscritto con almeno dieci giorni di anticipo sull’inizio del godimento delle stesse.

 

6.      Al Pilota, richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Società è tenuta a corrispondere il trattamento di missione sia per il rientro che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie.

La Società è tenuta a corrispondere, inoltre, in tal caso, un’indennità pari al doppio di una giornata lavorativa, sempre che l’interessato non abbia diritto a rimborsi da parte di terzi.

I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie.

 

7.      Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo di godimento delle ferie stesse, sopraggiunga una malattia di durata superiore ai cinque giorni, sempre che il Pilota ne dia tempestiva comunicazione alla Società per opportuni controlli.

 

8.      In occasione della celebrazione del matrimonio è concesso un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi.

 

 back to index

ART. 15 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERTA

 

1.      Al Pilota che si trasferisce per servizio fuori residenza è riconosciuto, per viaggi in ferrovia ed in piroscafo, il trattamento in prima classe.

È consentito normalmente l’uso di mezzi di trasporto aereo.

Tutti i Piloti hanno diritto a viaggiare in vagone letto nel caso in cui, dopo il viaggio di notte, sia richiesta immediata partenza in volo.

Oltre al pagamento del biglietto di viaggio e dell’albergo, ad esclusione dei pasti, è dovuta la seguente diaria giornaliera:

- euro 53,10 per tutti i gradi.

Tale diaria sarà ridotta proporzionalmente alle ore di effettivo servizio prestato dividendosi per 24 gli importi sopra riportati; ciò fino alle quattro ore.

Dopo le quattro ore spetta la diaria intera come se il pilota avesse operato, comprese le quattro ore, per 24 ore.

La diaria deve intendersi riferita al solo rimborso delle sole spese per il vitto, cui il Pilota provvederà per conto proprio.

Per i pernottamenti di tutti i Piloti, senza distinzione di grado, l’alloggiamento è invece provveduto a cura e spese della compagnia.

Solo in casi concordati con il responsabile del servizio, il Pilota è autorizzato a provvedere per proprio conto, con successivo rimborso, alle spese di pernottamento, documentate mediante fattura.

 

2.      È istituita una commissione paritetica tra compagnia e ANVA al fine di individuare di comune accordo le sistemazioni alberghiere di qualità adatte, in modo da permettere la fruizione del riposo adeguato dei Piloti in missione fuori sede.

 

 back to index

ART. 16 - TRATTAMENTO DI MALATTIA.

 

A)    Malattia, o inidoneità, dipendenti da causa di servizio e infortuni dipendenti da causa di servizio.

 

1.      Il Pilota ha diritto:

-   al rimborso delle spese di cura, in quanto non facenti carico all’Ente che presta l’assistenza di malattia;

-   alla retribuzione di cui agli art. 8 e 9 e alle quote di tredicesima maturate, di cui all’art.11, fino alla guarigione completa, ma non oltre il periodo di otto mesi.

 

2.      Trascorso il suddetto periodo di otto mesi, il Pilota, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di quattro mesi, ma con retribuzione, di cui al precedente punto 1, ridotta al 50%.

Al termine di questo secondo periodo, senza che il Pilota abbia potuto riprendere servizio, la Società ha facoltà di licenziare il Pilota corrispondendogli le indennità di mancato preavviso e di licenziamento e il trattamento di fine rapporto di cui all’art.24.

 

3.      In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di una delle parti, è ammesso il ricorso ad una commissione arbitrale costituita da due sanitari designati rispettivamente dalle competenti organizzazioni sindacali e dalla Società e da un terzo sanitario, con funzione di Presidente, designato d’accordo tra i predetti, o in alternativa, dall’Ordine Professionale dei Medici.

 

B)     Malattia, o inidoneità temporanea, o permanente, non dipendente da causa di servizio; infortuni non dipendenti da causa di servizio.

 

1.      Il Pilota ha diritto alla corresponsione della retribuzione conglobata, di cui agli art. 8 e 9, e alle quote di tredicesima maturate, di cui all’art.11, per i primi quattro mesi e alla metà sia della retribuzione conglobata, di cui agli art. 8 e 9, sia delle quote di tredicesima maturate, di cui all’art.11, per i successivi quattro mesi.

 

2.      Trascorso questo periodo di cui al paragrafo B) comma 1., senza che il Pilota abbia potuto riprendere servizio, la Società avrà facoltà di licenziare il Pilota corrispondendogli l’indennità di mancato preavviso e di licenziamento e il trattamento di fine rapporto di cui all’art.24.

 

C)    Disposizioni comuni.

 

Per le prestazioni di assistenza dovute ai Piloti nei casi di malattia, di cui ai precedenti paragrafi A) e B), valgono le disposizioni di legge.

Il periodo di comporto in caso di malattia è fissato in anni tre.

 

D)    Disposizioni particolari.

 

Il Pilota in malattia e/o infortunio e/o temporaneamente non idoneo al volo, salvo quanto disposto nei punti precedenti, assente per più di 10 giorni consecutivi, avrà:

 

1.      nel caso di cui al paragrafo A), dal primo giorno, un’integrazione dello stipendio mensile lorda del seguente importo:

-   Comandante                                                                          euro 1.593,00

-   Pilota di prima                                                                        euro    956,00

-   Pilota di seconda                                                                    euro    638,00

 

2.      nel caso di cui al paragrafo B), dal primo giorno, un’integrazione dello stipendio mensile lorda del seguente importo:

-   Comandante                                                                          euro     796,50

-   Pilota di prima                                                                        euro     478,00

-   Pilota di seconda                                                                    euro     319,00

 

3.      Gli importi di cui ai precedenti punti 1. e 2. saranno conferiti proporzionalmente ai giorni di assenza per malattia nel mese.

 

 back to index

ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA / INFORTUNIO

 

1.      L’assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata all’Azienda immediatamente non appena insorga lo stato di infermità, sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione.

 

2.      Il Pilota è tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il relativo certificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall’inizio della malattia/infortunio o della sua eventuale prosecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso.

 

3.      In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2., l’assenza si considera ingiustificata.

 

4.      L’Azienda ha diritto di far controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora il Pilota durante l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, dovrà darne preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove dovrà essere reperito.

 

5.      Il Pilota assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato all’Azienda in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Conseguentemente il Pilota, che per eventuali e comprovate necessità debba assentarsi dal proprio domicilio per: visite, prestazioni, o accertamenti specialistici, o per altri giustificati motivi, e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare una preventiva comunicazione alla Società della fascia oraria di reperibilità da osservare.

La permanenza del Pilota nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano ai casi di inidoneità dichiarati in occasione delle visite mediche ordinarie, dall’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare.

Al termine del periodo di infermità il Pilota dovrà comunicare alla Società, attraverso un certificato medico definitivo, la propria idoneità entro l’ultimo giorno di assenza.

Il mancato rispetto da parte del Pilota degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con l’adozione di provvedimento disciplinare.

 

6.      Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata superiore a venti giorni, sia per malattia che per infortunio, il Pilota dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare; sarà cura dell’Istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare in questo caso l’idoneità alla ripresa del servizio.

 

 back to index

ART. 18 - INIDONEITÀ AL VOLO

 

L’inidoneità dei Piloti a svolgere la loro attività a bordo degli aeromobili determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 back to index

ART. 19 - ASSICURAZIONI

 

La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti contro gli infortuni conseguenti i rischi di volo, a norma dell’art. 935 del Codice di Navigazione, estendendo l’assicurazione anche agli infortuni extraprofessionali.

In allegato 1 il testo delle assicurazioni in vigore.

 

 back to index

ART.  20 - PREVIDENZA

 

1.      Previdenza obbligatoria.

Il trattamento di previdenza generale obbligatoria dei Piloti è regolato dalla legge numero 859 del 13 Giugno 1965 e successive modificazioni.

 

2.      Previdenza complementare.

a)      La Società, aderisce al fondo di pensione complementare denominato: “FONDO PENSIONE APERTO PROGETTO SIM Co.Ge.F.” così come definito e regolato dal decreto legislativo del 21 Aprile 1993, numero 124 e successive modifiche ed integrazioni, in compartecipazione dei dipendenti Piloti, che aderiscono in forma volontaria, previa domanda individuale di adesione, contribuendo rispettivamente secondo la seguente misura annua:

-   2% della retribuzione utile al trattamento di fine rapporto e in ogni caso non superiore alla somma massima detraibile prevista per legge, a carico di Volare Airlines s.p.a.;

-   2% della retribuzione utile al trattamento di fine rapporto e in ogni caso non superiore alla somma massima detraibile prevista per legge, a carico del dipendente;

-   l’intera quota dell’accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto.

b)      I dipendenti piloti che al momento dell’assunzione presso Volare Airlines risultano già iscritti presso il fondo pensione aperto denominato “SANPAOLO PREVIDENZA”, previa presentazione di specifica richiesta scritta individuale in merito, mantengono la facoltà di continuazione nel suddetto fondo in accordo alle medesime specifiche attribuite agli iscritti al fondo “SIM Co.Ge.F.”, così come descritte nel precedente comma.

c)      La Società provvede ai versamenti relativi con quote ripartite, comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto maturate, entro il mese successivo a quello di maturazione.

d)      Si applicano tutte le disposizioni di legge riguardo alle procedure di adesione, trasferimento e sospensione di partecipazione al fondo e le disposizioni del regolamento specifico del fondo stesso ricevuto al momento dell’adesione.

e)      Nel caso dell’introduzione di modifiche peggiorative introdotte dalla Società di Gestione del fondo, successive alla data di stipulazione del presente contratto, Volare Airlines e l’ANVA concordano che i dipendenti, in conformità al regolamento del fondo, potranno trasferire le proprie posizioni individuali entro i limiti del regolamento della Società di Gestione, presso un fondo diverso concordato tra la Società e le OO.SS., rimanendo in ogni caso inalterate le quote di versamento stabilite dal presente contratto a carico della Società e dei dipendenti.

 

 back to index

ART. 21 - TRASFERIMENTI

 

1.      In caso di trasferimento disposto dalla Compagnia che comporti il cambio di residenza del dipendente, a questi spetterà il seguente trattamento:

a)      un preavviso di trenta giorni;

b)      il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per il dipendente ed eventuali familiari viventi a carico;

c)      la scelta del dipendente il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia e comunque non inferiori a euro 2.600,00; per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia di euro 2.600,00 euro;

d)      l’indennità di trasferta nella misura di quindici giorni.

 

2.      Nel caso di licenziamento del dipendente che non accetta il trasferimento, la Società è dovuta a corrispondergli tutte le indennità previste dal presente contratto per licenziamento.

  

 back to index

ART. 22 - PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI

 

1.      Le mancanze dell’aeronavigante possono essere punite a seconda della loro gravità con:

a)      rimprovero scritto;

b)      sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo di dieci giorni;

c)      licenziamento con preavviso;

d)      licenziamento senza preavviso.

 

  1. La sospensione di cui alla lettera b) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto della lettera a).

A titolo esemplificativo, incorre nel provvedimento di sospensione il dipendente in caso di:

a)      ritardata o mancata partenza senza valide giustificazioni;

b)      mancato rispetto delle procedure aziendali relative ai servizi di reperibilità;

c)      mancata regolarizzazione, per negligenza o colpa della documentazione personale necessaria all’espletamento dell’attività di volo;

d)      negligente esecuzione del lavoro affidato o contravvenzione delle disposizioni aziendali riguardanti l’attività di servizio;

e)      danneggiamento per negligenza del materiale della Società;

f)        trasgressione alle disposizioni aziendali in materia di comportamento, aspetto, divisa;

g)      mancato rispetto delle disposizioni aziendali relative alla giustificazione delle assenze;

h)      mancata comunicazione e/o aggiornamento del recapito domiciliare e/o telefonico;

i)        mancata presenza alle fasce orarie durante la malattia prevista dall’art.17.

 

3.      Incorre nel licenziamento di cui alla lettera c) del punto1 il dipendente che commette infrazioni più gravi di quelle previste al precedente punto 2 ma che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate non siano cosi gravi da rendere applicabile il licenziamento di cui alla lettera d) del punto 1.

 

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a)      lieve insubordinazione ai superiori gerarchici;

b)      mancata regolarizzazione per colpa grave o per dolo della documentazione personale necessaria all’espletamento dell’attività di volo;

c)      manchevole esecuzione per colpa grave del lavoro affidato; grave contravvenzione alle disposizioni aziendali riguardanti l’attività di servizio;

d)      danneggiamento al materiale della Società per colpa;

e)      assenza ingiustificata prolungata oltre quattro giorni consecutivi;

f)        rissa sul luogo di lavoro;

g)      condanna ad una pena detentiva comminata al dipendente anche per fatto estraneo al rapporto di lavoro in Italia o all’estero;

h)      recidiva in qualunque della mancanza di cui al precedente punto 2, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi 24 mesi;

i)        rapporto all’Autorità Giudiziaria da parte di una delle forze di polizia relativo a delitto che sarebbe stato commesso dall’aeronavigante.

 

4.      Incorre nel licenziamento di cui alla lettera d) del punto 1. il dipendente che commetta infrazioni cosi gravi, anche per le circostanze che lo accompagnano, da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e tali da procurare alla Società grave nocumento morale o materiale o che compia azioni, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che costituiscono delitto a termine di legge

A titolo esemplificativo, rientrano tra le infrazioni di cui sopra:

a)      non lieve insubordinazione ai superiori gerarchici;

b)      manchevole esecuzione per dolo del lavoro affidato;

c)      grave contravvenzione alle disposizioni riguardanti l’attività di servizio, quando da ciò derivi grave pregiudizio per la Società;

d)      danneggiamenti al materiale della Società per dolo o colpa grave;

e)      comportamento in servizio gravemente lesivo dell’immagine e del prestigio della Società;

f)        rissa a bordo dell’aeromobile o in presenza del pubblico;

g)      comportamenti previsti come reato dalla disciplina speciale del rapporto di lavoro;

h)      violazione delle norme vigenti, nazionali e/o internazionali, legali e/o contrattuali, e di disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza del volo;

i)        violazioni in attività di servizio delle norme doganali e di polizia di frontiera in Italia e/o all’estero.

Si conferma che l’indicazione ha carattere unicamente esemplificativo e non esaustivo e pertanto le mancanze equivalenti assimilabili per gravità a quelle sopra tipizzate saranno corrispondentemente sanzionate.

 

5.      Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti all’aeronavigante senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto consuntivo dell’infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui l’aeronavigante può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni. La contestazione deve essere effettuata, una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.

L’aeronavigante può farsi assistere da un suo consulente. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata all’aeronavigante con lettera raccomandata entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato allo stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento.

Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intendono accolte.

 

6.      Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento l’aeronavigante che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, può entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data del rientro in sede, se successiva, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti. e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato direttore dell’Ufficio del Lavoro. La richiesta di costituzione del Collegio va indirizzata a mezzo raccomandata all’Ufficio Provinciale del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora la Società non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente la sanzione disciplinare non ha effetto. Le spese relative alla costituzione ed al funzionamento del Collegio di conciliazione sono:

-   a carico di ciascuna delle parti per l’arbitro eletto dalle parti;

-   a carico del soccombente le spese relative al Presidente.

Se la Società adisce l’Autorità Giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari quando dalla loro applicazione siano trascorsi due anni.

 

 back to index

ART. 23 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

1.      Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti contraenti purché questa ne dia regolare preavviso all’altra osservando i termini di cui ai punti seguenti.

 

2.      Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera della Società; i termini di preavviso devono essere di venti giorni per ogni anno intero di servizio prestato dal pilota presso la Società stessa, con un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi. Le frazioni di 1 (un) anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai quindici giorni.

 

3.      Il preavviso non deve essere osservato quando l’altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto secondo quanto previsto dall’art.22 del presente regolamento.

 

4.      I termini di disdetta del licenziamento o delle dimissioni decorrono dal giorno della comunicazione che deve essere fatta per iscritto.

 

5.      Ove una delle due parti risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso predetti, i termini stessi devono essere sostituiti da un’indennità computata secondo quando previsto dall’art.13.

 

 back to index

ART. 24 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al Pilota compete un’indennità di trattamento di fine rapporto nei modi e nei termini previsti dalla legge n.297 del 29 maggio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, precisandosi che i componenti economici del t.f.r. sono: retribuzione conglobata, (art.8), aumenti periodici di anzianità, (art.9), tredicesima mensilità, (art.11).

 

L’indennità di cui sopra spetterà per la parte maturata e rivalutata secondo la normativa di legge vigente, e non versata eventualmente in fondo di pensione complementare di cui al precedente articolo 20.

 

 back to index

ART. 25 - ASSENZE ED ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

 

1.      Il Pilota che non può presentarsi in servizio deve darne immediata comunicazione telefonica e giustificare l’assenza non oltre il secondo giorno, salvo il caso di giustificato impedimento. Qualora l’assenza sia motivata da malattia, la Società ha diritto di fare eseguire una visita di controllo da parte dell’Autorità Competente.

 

2.      Al Pilota che ne faccia richiesta potrà essere accordato ad insindacabile giudizio della Società, solo per gravi e comprovati motivi e compatibilmente con le esigenze operative della Società, un periodo di aspettativa non retribuita compresa fra i due e i sei mesi. L’aspettativa avrà effetto di sospendere l’efficacia di tutti gli istituti contrattuali: in particolare saranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell’anzianità e relativi al passaggio di qualifica e grado, alle ferie, agli aumenti periodici dello stipendio e dell’indennità di volo, alla tredicesima mensilità, alle indennità di anzianità e di mancato preavviso.

 

 back to index

ART. 26 - PREFERENZA NELLE ASSUNZIONI

 

Il Pilota che sia riconosciuto non più idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante. Conseguentemente alla risoluzione del rapporto di lavoro come pilota si instaura un nuovo rapporto come dipendente non navigante.

 

 back to index

ART. 27 - PERDITA O DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO

 

1.      Per la perdita totale del vestiario o del bagaglio, in conseguenza di avvicendamenti comandati, la Società corrisponderà agli interessati, a titolo di rimborso, la somma di euro 213,00 nel caso di trasferte di durata inferiore ai quattro giorni, e di euro 319,00 nei rimanenti casi.

Nel caso di perdita parziale del bagaglio, o danneggiamento del medesimo, l’importo del rimborso sarà ridotto proporzionalmente al danno subito.

 

2.      In caso di smarrimento temporaneo del bagaglio, non imputabile a colpa del dipendente, avvenuto fuori sede in conseguenza dell’attività di servizio, è dovuto il rimborso delle sole spese sostenute e documentate per l’acquisto di beni di prima necessità, (vestiario, toiletteria), minimi indispensabili rapportati alla durata della permanenza fuori sede, al prezzo medio di mercato.

 

 back to index

ART. 28 – RIMBORSO SPESE PARTICOLARI

 

Tutte le spese, comprese quelle di viaggio, necessarie per l’ottenimento dei visti per il passaporto, nonché quelle necessarie all’effettuazione di profilassi e/o vaccinazioni obbligatorie, indispensabili per l’effettuazione dell’attività operativa, sono a totale carico della Società. Le vaccinazioni e/o profilassi suddette dovranno essere effettuate presso le strutture pubbliche all’uopo preposte.


back to index

ART. 29 – RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE DEI PILOTI

 

1.      La Società garantisce l’assistenza legale fin dalla fase iniziale, compreso il pagamento delle spese legali e giudiziarie, al Comandante e al/ai copilota/i dell’aeromobile che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti civili e/o penali, per fatti riguardanti terzi, estranei all’Azienda, direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

2.      La tutela nei confronti del Comandante/Copilota, di cui al precedente comma, è esclusa nei casi di dolo o colpa grave del Comandante/Copilota.

 

 back to index

ART. 30 - FIDEIUSSIONI

 

1.      Premessa.

A fronte dei costi sostenuti dalla Società per fornire i piloti delle abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento dell’attività operativa intendendo con esse: type-ratings e cross crew qualifications, come meglio specificati al successivo punto 2., e corsi comando, a garanzia dell’investimento effettuato, è richiesto ai piloti medesimi un periodo minimo di permanenza presso la Società al di sotto del quale, esclusivamente per dimissioni a richiesta del dipendente o licenziamento per giusta causa, ogni altra motivazione esclusa, è dovuto dagli interessati un rimborso garantito da fideiussione bancaria così come specificata nel successivo punto 3. e per un importo secondo quanto segue:

a)      Comandanti e copiloti neo assunti per conseguimento type-rating:

-   permanenza fino ad 1 anno rimborso                     euro 36.150,00

-      “           da 1 a 2 anni       “                                 euro 28.920,00           

-      “           da 2 a 3 anni       “                                 euro 21.690,00

-         “           da 3 a 4 anni       “                                 euro 14.460,00

-      “           da 4 a 5 anni       “                                 euro   7.230,00

-      “           oltre 5 anni nessun rimborso è dovuto.

             

b)      Comandanti e copiloti neo assunti con precedente type-rating, ma senza esperienza sul tipo e o per conseguimento cross crew qualification:

-   permanenza fino ad 1 anno rimborso                     euro 12.900,00

-      “           da 1 a 2 anni     “                                   euro   8.600,00

-      “           da 2 a 3 anni     “                                   euro   4.300,00

-      “           oltre 3 anni nessun rimborso è dovuto.

 

c)      Abilitazioni type-ratings interne per Comandanti e Copiloti:

-   permanenza fino ad 1 anno rimborso                     euro 36.150,00

-      “           da 1 a 2 anni     “                                   euro 24.100,00

-      “           da 2 a 3 anni     “                                   euro 12.050,00

-      “           oltre 3 anni nessun rimborso è dovuto.

-   Se il pilota è già soggetto a penali di rimborso a causa del conseguimento presso la Società di precedenti type-ratings e o cross crew qualifications e o a causa di un precedente corso comando, effettuati presso la Società medesima; questi sarà soggetto ad una penale rinnovata di valore totale massimo di euro 36.150,00 e successivamente a scalare in quota proporzionale per ogni anno di permanenza minima richiesta pari ad un periodo minimo di tre anni o fino alla scadenza di quella originale se la scadenza di quest’ultima è in data successiva.

 

d)      Abilitazioni interne comandanti e copiloti con type-rating, ma senza esperienza sul tipo, ovvero per conseguimento di cross crew qualification:

-   permanenza fino ad 1 anno rimborso                      euro 12.900,00

-      “           da 1 a 2 anni     “                                    euro  8.600,00

-      “           da 2 a 3 anni     “                                    euro  4.300,00

-      “           oltre 3 anni nessun rimborso è dovuto.

-   Se il pilota è già soggetto a penali di rimborso a causa del conseguimento presso la Società di precedenti type-ratings e o cross crew qualifications e o a causa di un precedente corso comando, effettuati presso la Società medesima; questi sarà soggetto ad una penale rinnovata di valore corrispondente alla somma della penale residua e euro 12.900,00 fino ad un valore totale massimo di euro 36.150,00 e successivamente a scalare in quota proporzionale per ogni anno di permanenza minima richiesta pari ad un periodo minimo di tre anni o fino alla scadenza di quella originale se la scadenza di quest’ultima è in data successiva.

 

e)      Corsi comando:

-   permanenza fino ad 1 anno rimborso                      euro 15.450,00

-      “           da 1 a 2 anni     “                                    euro 10.300,00

-      “           da 2 a 3 anni     “                                    euro   5.150,00

-   se il pilota è già soggetto a penali di rimborso a causa del conseguimento presso la Società di precedenti type-ratings, o cross crew qualification, questi sarà soggetto ad una penale di valore corrispondente alla somma della penale residua e euro 15.450,00 fino ad un valore totale massimo di euro 36.150,00 e successivamente a scalare in quota proporzionale per ogni anno di permanenza minima richiesta pari ad un periodo minimo di tre anni o fino alla scadenza di quella originale se la scadenza di quest’ultima è in data successiva.

 

2.      Schema di riferimento flotta aziendale al 15 giugno 2002.

 

type rating posseduto

type rating in conseguimento

casistica ai fini della penale

B-767/B-757

B-777

Type-rating

B-757

B-767

Differential training

B-777

B-767

Type-rating

Boeing qualunque

Airbus qualunque

Type-rating

Airbus qualunque

Boeing qualunque

Type-rating

A-319/A-320/A-321

A-330

Cross crew qualification

A-330

A-319/A-320/A-321

Cross crew qualification

 

3.      Note.

 

a)      I Comandanti e Copiloti neo assunti dovranno provvedere in proprio all’accensione delle fideiussioni presso Istituti e con modalità a loro discrezione.

 

b)      Nessuna garanzia sarà richiesta al dipendente, già in forza presso la Società, a fronte della concessione della fideiussione nel caso in cui, dietro richiesta del dipendente medesimo, l’Istituto di Credito di accensione della suddetta fideiussione sia indicato dalla Società.

 

c)      La penale di rimborso prevista per chi attenda a corsi comando, (punto 1.e), decade nel caso di mancata nomina a Comandante.

 

d)      Le penali di rimborso tutte, di cui al presente articolo, decadono automaticamente in caso di:

-   messa in liquidazione della Società;

-   perdita della licenza di volo per inidoneità psicofisica da parte degli interessati.

 

e)      Le frazioni di anno si arrotondano all’intero superiore.

 

f)       Il caso di “differential training”, contemplato al punto precedente, ai fini dell’applicazione del presente articolo non comporta l’accensione di fideiussione alcuna.

 

 back to index

ART. 31 - DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

 

Il presente contratto scade il 31 dicembre 2006.

Le parti economiche del contratto vale a dire:

-   art. 7: par. A punti 5. e 7.;

-   art. 8: punto 1.;

-   art. 9: punto 1.;

-   art. 10: punto 1., 5., 8., 9. comma a), 10., 11.;

-   art. 15: punto 1.;

-   art. 16: par. D;

-   art. 21: punto 1. comma c);

-   art. 27: punto 1.;

saranno incrementate annualmente della percentuale risultante dall’incremento del costo della vita derivante dall’indice Istat dei prezzi al consumo.

La percentuale di incremento sarà applicata dal 1 gennaio dell’anno successivo quello considerato.

In caso di andamento anomalo dell’indice di inflazione le parti si riuniranno per riesaminare il problema.

 

In caso di emanazione da parte dell’Enac e/o della comunità economica europea di norme relative all’impiego dei Piloti, riduttive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo aziendale Piloti Volare Airlines, le parti si incontreranno per riesaminare le condizioni contrattuali.

back to index



 

Allegato 1 al contratto collettivo di lavoro piloti Volare Airlines.

 

 

ASSICURAZIONI

 

1.      La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti contro i rischi di volo, a norma dell’art. 935 del Codice della Navigazione, per i seguenti capitali:

 

a)      Per morte:

-   Comandante                          Lit. 600.000.000

-   Pilota                                     Lit. 400.000.000

 

b)      Per invalidità permanente (generica) assoluta:

-   Comandante                          Lit. 800.000.000

-   Pilota                                     Lit. 600.000.000

 

c)      Per invalidità permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1‑b).

 

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10%, i capitali assicurati sono:

-   Comandante                          Lit. 250.000.000

-   Pilota                                     Lit. 190.000.000

 

L’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la categoria dei Piloti dalla legge 30 giugno 1965, n°1124.

In caso di invalidità permanente (generica) parziale, conseguente ad infortunio o a malattia professionale, in misura non inferiore al cinquanta per cento, viene corrisposto l’intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1‑b).

L’assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai piloti nei periodi definiti “tempo di servizio”.

Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all’aeroporto per l’effettuazione del servizio e viceversa.

 

2.      La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali), contratte in dipendenza dell’attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, per i seguenti capitali:

 

a)      Per morte:

-   Comandante                          Lit. 600.000.000

-   Pilota                                     Lit. 400.000.000

 

b)      Per invalidità permanente (generica) assoluta:

-   Comandante                          Lit. 800.000.000

-   Pilota                                     Lit. 600.000.000

     

c)      Per invalidità permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1‑b).

 

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10%, i capitali assicurati sono:

-   Comandante                          Lit. 250.000.000

-   Pilota                                     Lit. 190.000.000

 

In caso di invalidità permanente (generica) parziale, conseguente ad infortunio o a malattia professionale, in misura non inferiore al cinquanta per cento, viene corrisposto l’intero. capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1‑b).

 

3.      La compagnia assicura i Piloti per l’invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo), derivante da qualsiasi causa, per i capitali indicati nella tabella sotto riportata:

ETÀ

COMANDANTE

PILOTA

Fino a 52 anni

Lit. 600.000.000

Lit. 475.000.000

Fino a 53 anni

Lit. 350.000.000

Lit. 250.000.000

Fino a 54 anni

Lit. 250.000.000

Lit. 175.000.000

Fino a 55 anni

Lit. 150.000.000

Lit. 100.000.000

Fino a 56 anni

Lit.   70.000.000

Lit.   40.000.000

Fino a 57 anni

Lit.   30.000.000

Lit.   15.000.000

Fino a 58 anni

Lit.   30.000.000

Lit.   10.000.000

Fino a 59 anni

Lit.   15.000.000

Lit.     5.000.000

Fino a 60 anni

-------------------

-------------------

 

 

 

 

 

     

Con le frasi:

-   “Fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento del 52° anno di età;

-   “Fino a 53 anni” si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 52° anno di età fino alla data di compimento del 53° anno di età;

-   e così via per le frasi successive, fino a 59 anni;

-   “Fino a 60 anni” si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data di compimento del 60° anno di età, ed eventualmente oltre.

 

4.      Per gli infortuni subiti dai Piloti, non ricompresi nelle previsioni contrattuali di cui ai precedenti punti 1 e 2, i capitali assicurati sono i seguenti:

 

a)      Per morte:

-   Comandante                          Lit. 300.000.000

-   Pilota                                     Lit. 200.000.000

 

b)      Per invalidità permanente (generica) assoluta:

-   Comandante                          Lit. 400.000.000

-   Pilota                                     Lit. 300.000.000

 

c)      Per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 4‑b).

 

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10%, i capitali assicurati sono:

-   Comandante                          Lit. 250.000.000

-   Pilota                                     Lit. 190.000.000

 

In caso di invalidità permanente (generica) parziale, conseguente ad infortunio extra professionale, in misura non inferiore al cinquanta per cento, viene corrisposto l’intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 4‑b).

 

Nella fattispecie di cui ai precedenti punti b) e c) verrà corrisposta la liquidazione rispettivamente prevista per invalidità permanente generica assoluta o parziale, salvo che i Piloti non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente alla invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo, di cui al precedente punto 3).

back to index



 

Allegato 2 al contratto collettivo di lavoro piloti Volare Airlines.

 

 

1.      Indennità di volo minime garantite per incarichi aziendali.

 

Ai Piloti aventi incarichi aziendali, come di seguito specificato, sono conferite le seguenti indennità di volo orarie minime garantite corrisposte per 75 ore:

 

a)      fino al 31 Dicembre 2001:

-   Amministratore delegato                     indennità di volo oraria pari a                Lit.   230.000

-   Direttore Operazioni volo                   indennità di volo oraria pari a                Lit.   200.000

-   Responsabile Addestramento             indennità di volo oraria pari a                Lit.   190.000

-   Responsabile Operazioni                    indennità di volo oraria pari a                Lit.   190.000

-   Responsabile Sicurezza Volo              indennità di volo oraria pari a                Lit.   140.000

-   Vice Respons. Addestramento           indennità di volo oraria pari a                Lit.   140.000

-   Vice Direttore Operazioni Volo          indennità di volo oraria pari a                Lit.   140.000

-   Direttore Area Tecnica                       indennità di volo oraria pari a                Lit.   180.000

 

b)      dal 1 Gennaio 2002:

-   Amministratore delegato                     indennità di volo oraria pari a                euro    122,12

-   Direttore Operazioni volo                   indennità di volo oraria pari a                euro    106,19

-   Responsabile Addestramento             indennità di volo oraria pari a                euro    100,88

-   Responsabile Operazioni                    indennità di volo oraria pari a                euro    100,88

-   Direttore Area Tecnica                       indennità di volo oraria pari a                euro      95,57

-   Fleet Manager                                    indennità di volo oraria pari a                euro      95,30

-   Responsabile Sicurezza Volo              indennità di volo oraria pari a                euro      74,33

-   Vice Respons. Addestramento           indennità di volo oraria pari a                euro      74,33

-   Vice Direttore Operazioni Volo          indennità di volo oraria pari a                euro      74,33

-   Resp. controllo costi operativi             indennità di volo oraria pari a                euro      71,67

 

 

2.      Indennità integrative di volo.

 

Ai Piloti aventi incarichi istruzionali, come di seguito specificato, sono conferite le seguenti indennità integrative di volo mensili:

 

a)      fino al 31 Dicembre 2001:

-   Type Rating Examiner                        indennità integrativa di volo pari a          Lit.   800.000

-   Type Rating Instructor                       indennità integrativa di volo pari a          Lit.   550.000

-   Line Trainer                                       indennità integrativa di volo pari a          Lit.   400.000

-   Post holder                                        indennità integrativa di volo pari a          Lit.   200.000

 

b)      dal 1 Aprile 2002:

-   Type Rating Examiner                        indennità integrativa di volo pari a          euro    826,33

-   Type Rating Instructor                       indennità integrativa di volo pari a          euro    619,75

-   Line Trainer                                       indennità integrativa di volo pari a          euro    413,17

-   Post holder                                        indennità integrativa di volo pari a          euro    106,19


back to index


Allegato 3a al contratto collettivo di lavoro piloti Volare Airlines.

 

 Tabella riepilogo voci stipendiali in vigore fino al 31 dicembre 2001.

 Cifre in LIRE

 

Contratto

stipendio

scatti

base volo

ind. volo

stipendio

tredicesima

integraz.

Anno 2001

 

stipendiali

 

min.gar.

conglobato

 

malattia

Comandante

1.735.000

95.880

85.200

4.260.000

5.995.000

1.735.000

3.000.000

Pil. 1^

1.030.000

72.420

37.830

1.891.500

2.921.500

1.030.000

1.800.000

Pil. 2^ >24 m.

   765.000

61.200

28.000

1.400.000

  2.165.000

   765.000

1.200.000

Pil. di 2^

   765.000

61.200

21.300

1.065.000

1.830.000

   765.000

1.200.000

Pil. 2^ >12.99

   765.000

61.200

15.975

   798.750

1.563.750

   765.000

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto

super.

super.

ind.suppl.

ind.suppl.

 

ind.tratta

ind. viaggi

Anno 2001

17^ora

19^ ora

l.raggio

corto rag.

 

> 20

no confort

Comandante

    110.000

    145.000

31.340

 17.040

 

28.000

183.600

Pil.1^

55.000

75.000

20.155

7.455

 

24.300

183.600

Pil. 2^>24 m.

55.000

75.000

15.325

5.325

 

18.000

183.600

Pil. di 2^

55.000

75.000

15.325

5.325

 

18.000

183.600

Pil. 2^ >12.99

55.000

75.000

15.325

5.325

 

18.000

183.600

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto

perd. bagagli

ind.istruzionali

ind.

indenn.

indennità

indennità

indennità

Anno 2001

 

 

trasferta

ufficio

trasferimenti

Type rating

10gg.corso

Comandante

400/600.000

Tre 800.000

100.000

30.000

2.000.000

5.500.000

120.000

Pil.1^

400/600.000

Tri 550.000

100.000

30.000

1.200.000

2.000.000

120.000

Pil. 2^ >24 m.

400/600.000

LT 400.000

100.000

30.000

1.200.000

1.200.000

120.000

Pil. di 2^

400/600.000

PH 200.000

100.000

30.000

1.200.000

1.200.000

120.000

Pil. 2^ >12.99

400/600.000

 

100.000

30.000

1.200.000

1.200.000

120.000

 back to index


Allegato 3b al contratto collettivo di lavoro piloti Volare Airlines.

  

 Tabella riepilogo voci stipendiali in vigore dal 1 gennaio 2002

 Cifre in EURO.

 

Contratto

stipendio

scatti

base volo

ind. volo

stipendio

tredicesima

integraz.

Anno 2002

 

stipendiali

 

min.gar.

conglobato

 

malattia

Comandante

921,15

50,91

45,24

2.262,00

 3.183,15

921,15

1.593,00

Pil. 1^

546,85

38,45

20,09

1.004,50

 1.551,35

546,85

956,00

Pil. 2^ >24 m.

406,16

32,50

14,87

  743,50

 1.149,66

406,16

638,00

Pil. di 2^

406,16

32,50

11,31

  656,50

971,66

406,16

638,00

Pil. 2^ >12.99

406,16

32,50

8,49

  424,50

830,66

406,16

638,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto

super.

super.

ind.suppl.

ind.suppl.

 

ind.tratta

ind. viaggi

Anno 2002

17^ora

19^ ora

l.raggio

corto rag.

 

> 20

no confort

Comandante

58,41

76,99

16,64

9,05

 

14,87

97,48

Pil.1^

29,21

39,82

10,71

3,96

 

10,71

97,48

Pil. 2^>24 m.

29,21

39,82

8,14

2,83

 

8,14

97,48

Pil. di 2^

29,21

39,82

8,14

2,83

 

8,14

97,48

Pil. 2^ >12.99

29,21

39,82

8,14

2,83

 

8,14

97,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto

perd. bagagli

ind.istruzionali

ind.

indenn.

indennità

indennità

indennità

Anno 2002

 

(**) 

trasferta

ufficio (*)

trasferimenti

type rating

10gg.corso

Comandante

213,00/319,00

T.r.e.826.33

53,10

30,99

2600,00

 2.921,00

619,70

Pil.1^

213,00/319,00

T.r.i. 619.75

53,10

30,99

2600,00

 1.062,00

619,70

Pil. 2^ >24 m.

213,00/319,00

 L.T. 413.17

53,10

30,99

2600,00

638,00

619,70

Pil. di 2^

213,00/319,00

P.H.106,19

53,10

30,99

2600,00

638,00

619,70

Pil. 2^ >12.99

213,00/319,00

 

53,10

30,99

2600,00

638,00

619,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)           indennità di trasferta presso le sedi sociali diverse da Malpensa dal 1 Luglio 2002.

(**)         indennità istruzionali dal 1 aprile 2002.

back to index

 

 

Back to top

   Revised (irnerio): luglio 10, 2002 .