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Il profilo professionale
La legge sulle professioni sanitarie
L'igienista dentale e l'IVA

Questo decreto, publicato nella G.U. n. 195 del 22.08.2000, è il primo delle due normative atte a regolamentare l’equipollenza dei diplomi e attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore della legge 42/99, il secondo più complesso per la varietà di diplomi e attestati presi in considerazione dovrebbe essere pubblicato a breve.

MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di igienista dentale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti
- Igienista dentale - decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137 - Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30
- Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
- Igienista dentale - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- Igienista dentale - legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di igienista dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni


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