"STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
E’ costituito in Torre del Greco alla Via Nuova Trecase 19 una Associazione che assume la denominazione di Associazione socio-culturale-sportiva e ambientalista " IL PONTE ".
Articolo 2
L’ Associazione svolge attività nei settori socio-culturali, sport, turismo e ambiente, senza finalità di lucro.
Articolo 3
Sono compiti dell’Associazione :
- contribuire allo sviluppo socio-culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- favorire l’estensione di attività socio-culturali e di sviluppo del territorio di S.M.la Bruna in particolare.
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio; in particolare ove l’Associazione opera.
- organizzare iniziative, servizi, attività socio-culturali, sportive, turistiche, ambientali, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci.
- volontariato in genere.
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi con esclusione di cittadini che ricoprono cariche elettive politiche ( consiglieri comunali, provinciali, regionali, Sindaci ecc.)
Articolo 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità :
- indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale.
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 6
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 7
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’Associazione stessa.
Articolo 8
I soci sono tenuti :
- al pagamento della tessera sociale (una quota di circa settemilalire mensili);
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Articolo 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi :
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali ;
- quando si rendono morosi nel pagamento di tre quote sociali, anche non consecutive, senza giustificato motivo ;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione più le quote arretrate.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.
IL PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito :
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione ;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi ;
- dal fondo riserva.
Articolo 11
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
IL BILANCIO
Articolo 12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.
L’ASSEMBLEA
Articolo 13
Le assemblee dei soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le assemblee sono convocate con convocazione scritta all’indirizzo dei soci, oppure con pubblicazione su un giornale a carattere regionale o con avviso affisso nei locali dell’Associazione.
Articolo 14
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo.
Essa :
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sulle modifiche statutarie.
Articolo 15
L’Assemblea Straordinaria è convocata :
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorchè ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 16
In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita a maggioranza semplice dei soci.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire ventiquattr’ore dopo la prima.
Articolo 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
Articolo 18
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci maggiorenni.
Articolo 19
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa: le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente dell’Assemblea o da un suo delegato.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri eletti fra i soci e resta in carica due anni.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali ( attività socio-culturale, sportiva, ambientale, formativa, ecc.).
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Articolo 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono :
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- redigere i Bilanci;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può consentire la partecipazione alle proprie riunioni di terzi quali tecnici, altri soci, membri di altre organizzazioni, ecc.
IL PRESIDENTE
Articolo 24
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente l'ufficio di presidenza.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 25
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili, nelle elezioni di Consiglio non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti all’assemblea della quale la validità è data dalla partecipazione di almeno il 50% del corpo sociale.
Articolo 27
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dal precedente articolo sulla designazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto o, in alternativa, sull’assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 28
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
SI CHIEDE LA REGISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 266/1991

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