POF
Piano dell'offerta formativa
secondo la normativa vigente
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (...) AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO Art. 3 Piano dell'offerta formativa 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano č il documento fondamentale costitutivo dell'identitā culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa č coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtā locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalitā. 3. Il Piano dell'offerta formativa č elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivitā della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano č adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtā istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa č reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. |