N.9

 POF Piano dell'offerta formativa
secondo la normativa vigente

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

    (...)

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3
Piano dell'offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le
sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano č il documento
fondamentale costitutivo dell'identitā culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa č coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello
nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtā locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e
valorizza le corrispondenti professionalitā.

3. Il Piano dell'offerta formativa č elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attivitā della scuola e delle
scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le
scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano č adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari
rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtā istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa č reso pubblico e consegnato agli alunni
e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.