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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE
DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE
28 MARZO 2003, N.53.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge 28 marzo 2003, n.53 ha delegato il Governo ad
emanare, entro 24 mesi dalla data della sua entrata in
vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni i materia di istruzione e
di istruzione e formazione professionale.
La stessa legge stabilisce che i decreti debbano essere
emanati su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997 n.281 e previo parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In particolare, i decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono emanati
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n.281 del 1997.
Lo schema di decreto legislativo che qui si propone
costituisce una prima attuazione della delega
legislativa prevista dalla legge n.53. Esso riguarda la
definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione e l’avvio
a partire dall’anno scolastico 2003-2004, della scuola
primaria e, dall’anno scolastico 2004-2005, della scuola
secondaria di primo grado, secondo il nuovo ordinamento.
In proposito si ritiene necessaria una considerazione
preliminare al fine di dirimere ogni dubbio in ordine
alla possibilità di emanazione del presente decreto e
ciò sulla scorta delle stesse disposizioni di carattere
finanziario contenute nella legge n.53 del 2003.
L’articolo 7, comma 8, della legge stabilisce che “i
decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza
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pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie”.
La legge delega dunque, nel momento stesso in cui
stabilisce l’esigenza del reperimento dei mezzi di
copertura finanziaria dei decreti legislativi la cui
attuazione comporti nuovi o maggiori oneri di bilancio,
non esclude – anzi ammette - la possibilità che la
delega sia esercitata anche ad invarianza di spesa.
E lo schema di
decreto che si propone, secondo quanto
specificamente chiarito nella relazione
tecnico-finanziaria,
non configura,
per l’appunto, oneri aggiuntivi di bilancio per cui non
si ritiene sostenibile, sulla scorta di una
corretta interpretazione del dettato normativo, che alla
sua emanazione sia di ostacolo il disposto dell’articolo
7, comma 8 della delega. Questo, infatti, si riferisce
soltanto ai decreti legislativi “la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri”.
Il primo esercizio della delega che si realizza con il
presente decreto – è necessario quindi sottolineare – è
reso possibile dal fatto che esso avviene ad invarianza
di spesa.
Le sole
disposizioni dello schema che comportano oneri
aggiuntivi rispetto all’ordinamento preesistente sono
quelle stesse di carattere precettivo, già contenute
nella stessa legge delega, relative agli anticipi,
facoltativi, delle iscrizioni, e dei quali si accennerà
meglio di seguito. Tali disposizioni sono
pertanto meramente riproduttive delle corrispondenti
previsioni della stessa legge delega e della
correlativa copertura finanziaria da questa disposta.
Chiarito quanto sopra,
si deve
ricordare che in base all’articolo 2, comma
1,lettera d) della legge n.53,
il sistema
educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo
comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, ed in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale. Lo schema di decreto
che si propone intende definire, come già detto, le
linee generali del nuovo ordinamento della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.
Il primo momento
di attuazione della riforma è tracciato dalla medesima
legge di delega in quanto connesso agli anticipi di
iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia e alla
scuola primaria, la cui disciplina è operativa
fin dal prossimo anno scolastico, perché prevista
dall’articolo 7, comma 4,
che è norma
immediatamente precettiva.
Questo “incipit”
di riforma non può peraltro essere un momento a sé
stante di mera organizzazione del servizio o variabile
indipendente del processo di cambiamento da avviare.
Sarebbe infatti improprio e ingiustificato, per i
bambini
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che si avvalgono della possibilità di ammissione
anticipata a alla scuola, essere inseriti in un sistema
educativo che non abbia provveduto contestualmente a
modificare il proprio impianto organizzativo e i piani
di studio e di attività formativa, secondo le linee
generali di personalizzazione degli interventi, indicati
dalla legge di riforma.
Questa prima ragione basterebbe, di per sé, a
giustificare il contestuale avvio almeno del primo
segmento del sistema di istruzione, identificato dalla
legge medesima, nel primo ciclo di istruzione, e della
nuova scuola dell’infanzia.
Un’altra ragione, non meno cogente, che sollecita
l’avvio della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, è determinata dal fatto che il processo di
riforma sarà indubbiamente lungo e complesso e ha
bisogno di avviarsi per tempo, confidando, peraltro,
negli interventi di possibile successiva integrazione
dei decreti delegati medesimi, così come previsto dalla
stessa legge n. 53.
A ciò si aggiunga la circostanza che già nell’anno
scolastico 2002-2003 è stata attivata una
sperimentazione di ordinamento e organizzativa, cui
hanno aderito 251 istituzioni scolastiche, e che ha
consentito di offrire alle bambine ed ai bambini
iscritti alla scuola dell’infanzia ed al primo anno
della scuola primaria attività e piani di studio
coerenti con il processo di riforma. Si è cioè
provveduto all’aggiornamento degli Orientamenti della
scuola dell’infanzia e dei Programmi della scuola
elementare, mediante la formulazione di “Indicazioni
nazionali” da riferire ai suddetti settori formativi. È
del tutto evidente che una sollecita attuazione della
riforma che coinvolga la scuola dell’infanzia ed il
primo e secondo anno della scuola primaria rappresenta
un’esigenza di tutela della continuità didattica.
È quindi necessario provvedere all’adozione di un primo
decreto legislativo che definisca la struttura generale
della nuova scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione con previsione d’avvio graduale fin dal
prossimo anno scolastico. Peraltro, l’affidamento ad
appositi regolamenti dell’individuazione del nucleo
essenziale dei piani di studio, relativamente anche agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e
ai connessi orari, non renderebbe possibile avviare la
riforma della prima parte del sistema di istruzione fin
dal prossimo anno scolastico 2003-2004, dati i tempi
richiesti per l’emanazione dei regolamenti stessi. Di
qui la necessità di prevedere una fase transitoria,
definita all’interno del decreto legislativo di
attuazione, fase che consenta, nelle more
dell’emanazione dei regolamenti predetti, di dare avvio
alla riforma, attraverso
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l’adozione di assetti pedagogici, didattici e
organizzativi coerenti con le linee generali del nuovo
sistema riformato, e già oggetto di documentazione e di
sperimentazione.
Tali assetti, transitoriamente utilizzabili, sono quelli
compresi e definiti negli allegati A, B, C e D al
presente schema, cui fanno rinvio, rispettivamente, gli
articoli 12 comma 3, 13 comma 3 e 14 comma 2 dello
schema stesso. Ovviamente tale impianto complessivo
viene opportunamente integrato per corrispondere
congruamente a talune specifiche scelte contenute nel
decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo detta pertanto, come già
detto, la disciplina relativa alla scuola dell’infanzia
e all’intero primo ciclo di istruzione.
Ciò premesso, si passa all’illustrazione
dell’articolato. Il testo si compone di sedici articoli,
raggruppati in cinque Capi.
Il Capo I, comprendente gli articoli 1, 2 e 3, ha per
oggetto la scuola
dell’infanzia.
L’articolo 1
definisce le
finalità generali della scuola dell’infanzia, da
realizzare anche attraverso la continuità educativa con
il complesso dei servizi della prima infanzia e con la
scuola primaria, nel rispetto della responsabilità
educativa della famiglia.
Esso afferma poi che la scuola dell’infanzia ha una
propria autonomia pedagogica e organizzativa con
configurazione unitaria. L’articolo prevede infine la
graduale generalizzazione del servizio su tutto il
territorio nazionale, per consentirne a tutti i bambini
la frequenza. A tale generalizzazione si provvede
peraltro gradualmente, come precisato dall’articolo 12,
comma 2 dello schema, con decreti del Ministero
dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 2
riguarda
l’accesso alla scuola dell’infanzia. Esso
prevede, con norma generale temperata da successiva
disposizione transitoria in prima applicazione, che alla
scuola dell’infanzia possano essere iscritti anche le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro
il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,
ampliando in tal modo la fascia di età dei destinatari.
La disposizione ha un forte valore innovativo che va ben
oltre il mero aspetto di ampliamento temporale dell’età
di accesso, e postula un’attenta modalità di attuazione
che salvaguardi la qualità del servizio e la natura
specifica dell’istituzione.
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L’articolo 3
detta le norme
relative alle attività educative svolte nella scuola
dell’infanzia. Esso determina il complessivo
monte ore annuale delle attività educative, che vengono
comprese tra 875 e 1700 ore, corrispondenti mediamente a
25 e 50 ore circa settimanali (5 o 10 ore giornaliere su
cinque giorni a settimana per un calendario medio
annuale di 35 settimane di attività).
Il modello
orario prescelto viene definito sulla base dei progetti
educativi delle singole scuole, tenendo tuttavia conto
anche delle prevalenti richieste delle famiglie.
Attualmente l’orario di funzionamento della scuola
dell’infanzia, computato su base giornaliera, è
normalmente di 8 ore, con possibilità per le singole
famiglie di limitarlo alla sola fascia antimeridiana.
La scuola inoltre può ampliare l’orario di
funzionamento fino a 10 ore al giorno. Il quadro orario
sostanzialmente non viene modificato ma presenta margini
di elasticità rimessi alla valutazione delle famiglie ed
alle esigenze espresse dai vari contesti sociali e
territoriali.
L’articolo introduce inoltre l’elemento innovativo,
comune a tutto l’intero sistema riformato, della
personalizzazione delle
attività educative e della necessaria
documentazione
di accompagnamento dell’intero processo educativo.
Il Capo II è costituito dal solo
articolo 4
e riguarda il primo ciclo di istruzione, comprendente,
come già detto, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado.
L’ articolo 4
disciplina la struttura del primo ciclo di istruzione,
costituito dalla scuola primaria e dalla scuola
secondaria di I grado, che mantengono la propria
specificità, pur configurando un unico ordinamento,
sia per rispondere ad una progressività degli
apprendimenti sia per consentire più idonee misure di
sostegno e di orientamento.
Riconosce il primo ciclo come primo segmento del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Definisce la
durata, fissata in cinque anni per la scuola
primaria e in tre anni per la scuola secondaria di I
grado, e l’articolazione interna del primo ciclo.
L’articolo prevede poi, in una logica di continuità del
sistema formativo, all’inizio del ciclo, un anno di
raccordo con la scuola dell’infanzia, e alla fine, un
anno di raccordo e di orientamento con il secondo ciclo
di istruzione e formazione.
Più esattamente il primo ciclo è costituito da un
primo anno della scuola primaria, che si raccorda con la
scuola dell’infanzia, da due successivi periodi biennali
che concludono la medesima scuola primaria, da un
periodo biennale della scuola secondaria di I grado a
cui segue l’ultimo anno che conclude il ciclo e che
svolge funzione di raccordo con il secondo ciclo.6
In
considerazione dell’unitarietà del primo ciclo di
istruzione, il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di I grado avviene attraverso una
apposita valutazione positiva, anziché attraverso un
esame di Stato, qual è attualmente l’esame di licenza
elementare.
L’articolo
prevede quindi, a conclusione del ciclo, un esame finale
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al secondo ciclo.
Il Capo III, comprendente gli articoli 5, 6, 7 e 8, ha
per oggetto la scuola primaria.
L’articolo 5
definisce le
finalità generali della scuola primaria e, in
attuazione della relativa, specifica indicazione
contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera f) della
delega,
individua l’inglese come prima lingua tra quelle
dell’Unione europea, oltre ovviamente alla lingua
italiana, da insegnare agli allievi della scuola
primaria, nonché
l’alfabetizzazione informatica, compresa tra le
abilità di base,
applicabile a tutti gli insegnamenti.
L’articolo 6
regola l’accesso
alla scuola primaria, prevedendo distintamente i limiti
d’età per l’avvio del diritto-dovere all’istruzione e
per l’ammissione facoltativa alla frequenza anticipata.
Esso fissa al 31 agosto di ciascun anno di riferimento
il limite di età di sei anni per l’ingresso nel sistema
scolastico. La determinazione di tale limite, che
risulta più congrua rispetto al compimento dei sei anni
di età, scandisce d’ora in poi la fascia di accesso non
più con riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma all’anno scolastico (dal 1° settembre
al 31 agosto).
L’articolo
prevede peraltro la facoltà di iscrizione anticipata
alla prima classe della scuola primaria dei
bambini e delle bambine che compiono sei anni dopo il 31
agosto dell’anno di riferimento e comunque entro il 30
aprile dell’anno successivo.
L’articolo 7
riguarda le
attività educative e didattiche svolte nella scuola
primaria. Esso determina principi e criteri di carattere
generale, fissando, preliminarmente il monte ore annuo
obbligatorio delle lezioni, comprensivo anche
delle quote riservate alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all’insegnamento della religione
cattolica; monte ore, quantificato in 891 ore annue,
che, sulla base del computo di 33 settimane di lezione,
è pari mediamente a 27 ore settimanali.
Per chiarezza di comparazione della nuova norma con il
precedente ordinamento è da ricordare che attualmente
l’orario delle lezioni della scuola elementare,
computato su base settimanale, è pari a 27 ore,
elevabili fino ad un massimo di 30 in relazione alla
presenza dell’insegnamento della lingua straniera.
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In tale orario non è compreso il tempo dedicato alla
mensa nel caso di uno o più rientri pomeridiani. Nelle
classi organizzate a tempo pieno, poi, l’orario
settimanale è attualmente di 40 ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa.
L’assistenza alla mensa da parte dei docenti costituisce
obbligo di servizio.
Lo stesso articolo stabilisce inoltre che le istituzioni
scolastiche, sulla base delle previsioni contenute nel
piano dell’offerta formativa (P.O.F.), e tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie,
organizzano
l’offerta formativa con attività e insegnamenti
opzionali facoltativi, mediante un’ulteriore quota di
monte ore, quantificata in 99 annue,
pari,
mediamente, a
tre ore settimanali aggiuntive alla quota base
obbligatoria di 27 ore.
L’orario così
complessivamente definito in 30 ore settimanali, non
comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
L’articolo prevede poi, al comma 4, che per garantire le
attività educative e didattiche obbligatorie e opzionali
facoltative sia appositamente costituito l’organico di
istituto. Le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento
di particolari e specifiche attività e insegnamenti
connessi all’offerta opzionale facoltativa, che
richiedano una specifica professionalità non
riconducibile al profilo professionale dei docenti della
scuola primaria, possono ricorrere, nei limiti delle
risorse iscritte nei loro bilanci, a contratti d’opera
per l’impiego di esperti muniti di titoli definiti con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
Il comma 5
dell’articolo dispone che il perseguimento
dell’obiettivo della
personalizzazione degli apprendimenti, ferma
restando l’autonomia organizzativa e didattica delle
scuole, venga affidato agli insegnanti del gruppo-classe
e si avvalga della funzione specifica di tutorato degli
alunni, di orientamento nella scelta delle attività e
degli insegnamenti opzionali facoltativi e di
coordinamento degli insegnanti preposti al
gruppo-classe, da affidare ad un docente. Attualmente
funziona nella scuola elementare un modulo che abbina,
di norma, due classi a cui vengono preposti tre docenti
con funzioni e responsabilità paritarie, anche se nelle
prime due classi di corso è possibile assegnare ad un
docente una maggior presenza temporale nella classe,
senza funzioni specifiche che non siano quelle di
insegnamento.
L’articolo riconosce poi al dirigente scolastico la
competenza circa l’assegnazione dei docenti alle classi,
sulla base del piano dell’offerta formativa, con impegno
a procedere alla loro migliore utilizzazione, tenendo
conto delle professionalità e delle esperienze
personali.
L’articolo affida infine al potere autonomo delle
istituzioni scolastiche il compito di definire le
modalità di svolgimento dell’orario delle attività
didattiche
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avendo cura di salvaguardare soprattutto la qualità
dell’insegnamento-apprendimento. Tale orario dovrà
tenere in debita considerazione le scelte delle
famiglie, le strutture disponibili e i servizi
funzionanti nella scuola.
L’articolo 8
detta le norme in materia di valutazione nella
scuola primaria.
Esso disciplina la valutazione degli alunni da parte dei
docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai piani di studio personalizzati,
prevedendo che quella venga effettuata nella forma
periodica e annuale. Inoltre agli stessi docenti è
affidata la valutazione del primo periodo didattico, ai
fini del passaggio al periodo successivo. Peraltro,
all’interno di ciascun biennio, il riscontro di
rilevanti carenze nei livelli di apprendimento possono
tradursi, con
decisione assunta all’unanimità dai docenti, nella
mancata ammissione all’anno successivo.
Per assicurare la continuità dell’azione educativa, si
prevede che i docenti debbano permanere nella stessa
scuola per il tempo necessario per completare ciascuna
scansione temporale (primo anno, primo biennio, secondo
biennio). L’articolo prevede che, in considerazione
dell’unitarietà dell’intero primo ciclo d’istruzione,
sia sufficiente solamente una valutazione positiva ai
fini del passaggio alla scuola secondaria di primo
grado. Pertanto l’esame di licenza elementare viene
abolito. Nelle successive specifiche norme che
individuano le disposizioni soggette ad abrogazione è
compresa quella che attualmente disciplina l’esame di
licenza elementare.
L’articolo
introduce infine una specifica innovazione circa i
requisiti di accesso agli esami di idoneità alle classi
della scuola primaria, prevedendo che i candidati
esterni, provenienti da istruzione familiare o privata,
debbano avere un’età non inferiore a quella richiesta
per la classe alla quale intendono accedere. In tal modo
si potrà porre fine al fenomeno delle cosiddette “primine”,
in considerazione anche del fatto che la legge dispone
in modo generalizzato la
possibilità di accedere alla scuola primaria con
congruo anticipo sulla età precedentemente richiesta.
Il Capo IV
comprende gli articoli 9, 10 e 11 e tratta della scuola
secondaria di primo grado.
L’articolo 9
definisce le
finalità generali della scuola secondaria di I grado,
così come stabilito dalla legge di delega e, in
attuazione della stessa delega,
introduce lo
studio di una seconda lingua dell’Unione Europea.
Affida a questo settore del primo ciclo di istruzione
anche compiti di orientamento per la successiva scelta
di istruzione e di formazione, fornendo altresì
strumenti
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formativi utili per tale prosecuzione del percorso
educativo. Per il conseguimento degli obiettivi di
apprendimento prevede che le scuole, in continuazione
con l’alfabetizzazione di base assicurata dalla scuola
primaria, si avvalgano in modo sistematico delle
tecnologie informatiche e ne favoriscano l’alfabetizzazione
per tutti gli allievi.
L’articolo 10
detta le norme concernenti lo svolgimento delle attività
educative e
didattiche nella scuola secondaria di primo grado.
Esso fornisce indicazioni di carattere generale,
stabilendo, preliminarmente, il monte ore annuo delle
lezioni, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento
della Religione Cattolica, in conformità delle norme
concordatarie. Detto monte ore è quantificato in 891 ore
annue, che sulla base del computo di 33 settimane di
lezione è pari, mediamente, a 27 ore settimanali.
Si stabilisce inoltre anche qui la possibilità che, le
istituzioni scolastiche, sulla base delle previsioni del
P.O.F., e tenendo conto anche delle prevalenti
richieste delle famiglie,organizzano, mediante una quota
oraria quantificata in 198 ore annue, corrispondenti
mediamente a 6 ore settimanali, l’offerta formativa con
attività e insegnamenti opzionali facoltativi, coerenti
con il profilo educativo tipico di tale parte del ciclo.
Negli orari complessivi, obbligatori e opzionali
facoltativi, non è compreso il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
L’articolo prevede inoltre, al comma 4, che a ciascuna
istituzione scolastico venga assegnato l’organico di
istituto, la cui consistenza è connessa strettamente al
percorso formativo per lo svolgimento di tutte le
attività educative e didattiche. Le istituzioni
scolastiche, per lo svolgimento di particolari e
specifiche attività e insegnamenti opzionali facoltativi
che richiedano specifiche professionalità non
riconducibili al profilo professionale dei docenti della
scuola secondaria di primo grado, possano ricorrere a
contratti d’opera per l’impiego di esperti, nei limiti
delle risorse iscritte nei loro bilanci. In tal modo si
configurano, per il futuro, maggiori spazi per
l’esercizio dell’autonomia propria delle Istituzioni
scolastiche.
Detta autonomia viene valorizzata anche sottolineando
che le scuole organizzano liberamente le attività
educative e didattiche, al di fuori di modelli rigidi
precostituiti.
L’articolo riguarda poi un aspetto innovativo
fondamentale della riforma, l’introduzione del concetto
della personalizzazione
dei piani di studio, in modo da porre l’allievo al
centro del processo educativo e creare le condizioni per
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assecondarne le vocazioni nel corso dell’itinerario
scolastico. A tal fine, viene introdotta la funzione
di tutorato rivolta prevalentemente agli allievi, ma che
si esplicita, altresì, in particolare, nella cura dei
rapporti con le famiglie e nel coordinamento delle
attività educative e didattiche.
L’articolo 11
detta le norme sulla valutazione, gli scrutini e gli
esami.
Esso, al comma 1, prevede un minimo di frequenza
dell’allievo per la validità dell’anno scolastico. Detto
limite, diretto a fornire basi di solidità agli
apprendimenti, è fissato in ¾ dell’orario annuale. Tale
percentuale minima di frequenza viene applicata a
ciascun allievo in rapporto al percorso formativo
prescelto, tenuto conto della facoltatività degli
insegnamenti opzionali. Ciò significa che, nel caso in
cui l’allievo non si avvalga dell’offerta opzionale
facoltativa, il computo del limite minimo opererà sulle
891 ore annue obbligatorie. In casi eccezionali e
debitamente giustificati le istituzioni scolastiche
possono derogare dal suddetto limite.
Il comma 2
regola la valutazione periodica degli allievi. La
stessa si realizza sia in ordine agli apprendimenti che
al comportamento tenuto dai medesimi in ambito
scolastico. La valutazione è accompagnata, in coerenza
con la personalizzazione dei piani di studio, da una
certificazione delle competenze acquisite dai singoli
allievi. Le attività di valutazione e di certificazione
sono svolte dai docenti responsabili dei percorsi
educativi e didattici. Di grande rilevanza è, altresì,
la disposizione che fa carico alle istituzioni
scolastiche di colmare eventuali deficit di
apprendimento degli allievi mediante la predisposizione
di appositi interventi educativi e didattici, articolati
secondo le autonome determinazioni delle istituzioni
scolastiche stesse.
Il comma 3
disciplina il passaggio da un periodo didattico
all’altro; considerata la scansione interna dei
periodi didattici (2 + 1), esso si attua nell’ammissione
al terzo anno. Tuttavia, non viene esclusa la
possibilità di non ammettere l’allievo alla classe
successiva all’interno del primo periodo biennale. Si
tratta, ovviamente, di casi eccezionali nei quali la
presenza di lacune formative generalizzate sconsiglia
l’ammissione alla seconda classe del periodo. Il terzo
anno della scuola secondaria di primo grado,
conclusivo del primo ciclo, si conclude con l’esame di
Stato.
L’articolo, nei commi 4 e 5, ridefinisce poi i requisiti
e le modalità di accesso agli esami di idoneità alle
classi seconde e terze e all’esame di Stato da parte di
candidati privatisti, sulla base delle nuove condizioni
di età conseguenti all’introduzione del termine del 30
aprile fissato per gli anticipi di ammissione alla
frequenza scolastica.
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L’articolo, infine, nell’obiettivo di favorire quanto
più possibile la continuità didattica, sancisce la
permanenza in sede dei docenti per un periodo
corrispondente almeno a ciascun periodo didattico.
Il Capo V reca, negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, le
disposizioni finali e transitorie.
L’articolo 12
stabilisce, per
la scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico
2003-2004, in forma di sperimentazione, la possibilità
dell’iscrizione anticipata per coloro che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la recettività delle strutture e
funzionalità dei servizi. Viene altresì
richiamata la possibilità dell’intervento dei Comuni nel
rispetto delle relative risorse finanziarie. Per gli
anni successivi viene consentita un’ulteriore graduale
anticipazione, fino al 30 aprile, da definire con
decreto ministeriale. Per consentire l’avvio dal
prossimo anno scolastico vengono adottati
transitoriamente, fino all’emanazione delle relative
norme regolamentari, i contenuti pedagogici, didattici e
organizzativi individuati in apposito allegato.
L’articolo 13
stabilisce, per
la scuola primaria, per l’anno scolastico 2003-2004, la
possibilità dell’iscrizione anticipata per coloro che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni successivi può essere consentita
un’ulteriore estensione delle iscrizioni anticipate,
fino al termine massimo del 30 aprile, mediante decreto
ministeriale. La riforma prevede il proprio avvio nelle
classi prime e seconde della scuola primaria dal
prossimo anno scolastico; per consentire tale avvio
vengono adottati transitoriamente i contenuti
pedagogici, didattici e organizzativi già previsti dalla
sperimentazione in atto con decreto n. 100/2002, con gli
opportuni adattamenti di orario definiti dall’articolo 7
e seguenti. Dall’anno scolastico 2004-2005 prevede
l’estensione della riforma alle classi terze, quarte e
quinte.
L’ articolo 14
relativo alla scuola secondaria di primo grado, prevede
l’avvio della riforma della prima classe del biennio
dall’anno scolastico 2004-2005.
L’articolo 15
detta le norme di carattere finanziario riportando
sostanzialmente quelle già contenute nella legge delega,
per l’attuazione degli anticipi di iscrizione alla
scuola dell’infanzia e alla prima classe della scuola
primaria, con indicazione delle risorse finanziarie
assegnate all’uopo dalla stessa legge delega.
L’articolo 16,
detta le disposizioni finali e le abrogazioni.
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