LEGGE n. 9

OGGETTO: Disposizioni urgenti
per l’elevamento dell’obbligo di istruzione

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione

1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione secondaria superiore é garantito, nell’ambito della programmazione dell’offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princípi di autonomia di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piú confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di rendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all’alunno una certificazione che attesta l’adempimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni….…………………………….

……Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1999

SCALFARO

D’ALEMA
Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLINGUER
Ministro della pubblica istruzione ..............

Segue con NOTE e ulteriori alla pagina: http://www.istruzione.it/obbligo/normativa/default.htm


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