LEGGE n. 9
OGGETTO: Disposizioni urgenti
per lelevamento dellobbligo di istruzione
ARTICOLO 1
Disposizioni urgenti per lelevamento dellobbligo di istruzione
1. A decorrere dallanno scolastico 1999-2000 lobbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. Listruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino allapprovazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, lobbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto lobbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto lobbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nellistruzione secondaria superiore é garantito, nellambito della programmazione dellofferta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nellultimo anno dellobbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princípi di autonomia di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire lesercizio del senso critico dellalunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto allistruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piú confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dellalunno dalluno allaltro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di rendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata allalunno una certificazione che attesta ladempimento dellobbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dellelevamento dellobbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nellanno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dallobbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sulladempimento dellobbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dintesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, lattuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sullautonomia delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni . .
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 gennaio 1999
SCALFARO
DALEMA
Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER
Ministro della pubblica istruzione ..............