fierule.gif (1442 byte) LETTO PER VOI            -articolo n.42
SULLA RIFORMA DELLA SCUOLA 


Ecco un tema di attualità,  da Piero
U.R.L. (http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,16458|7,00.html)
H.P. http://www.cittadinolex.kataweb.it/
Il disegno di legge delega varato dal consiglio dei ministri
La riforma della scuola
(Cdm 1.2.2002)
Via libera del governo alla riforma Moratti. Il Consiglio dei ministri ha
approvato il 1° febbraio 2002 il disegno di legge che delega l'esecutivo ad
emanare una serie di decreti per dare attuazione alla riforma. Il testo
dovrà adesso passare all'esame dei due rami del Parlamento e, una volta che
il ddl diventerà legge, i decreti attuativi dovranno essere varati entro 24
mesi. Il dispositivo, dunque, fissa solo i principi generali, lasciando al
governo il compito di definire i dettagli. In ogni caso la riforma opererà
soprattutto dall'interno, lasciando sostanzialmente intatti gli attuali
percorsi formativi. Le novità più importanti riguardano i requisiti di
ingresso alla scuola dell'infanzia ed elementare. Rispettivamente: 2 anni e
mezzo e 5 anni e mezzo, in luogo dei 3 e dei 6 previsti dall'attuale
ordinamento. L'attuazione sarà graduale e, dunque, per il prossimo anno, se
il ddl diventerà legge, l'ammissione alla scuola dell'infanzia sarà concessa
solo ai bambini che compiranno 3 anni entro il 28 febbraio. Lo stesso
termine del 28 febbraio è stato fissato anche per la scuola elementare, alla
quale saranno ammessi gli alunni che compiranno 6 anni entro quella data.
Gli itinerari formativi saranno divisi in percorsi biennali: due bienni e un
anno conclusivo per la scuola elementare; un biennio e un anno terminale per
la scuola media. Il segmento superiore sarà suddiviso in licei, di durata
quinquennale, e in istituti professionali, di durata triennale o
quadriennale. I licei saranno suddivisi in bienni e termineranno con un
ultimo anno di approfondimento disciplinare in vista dell'università. Il
sistema d'istruzione e formazione professionale durerà, invece, dai tre ai
quattro anni, ai quali potrà aggiungersi un quinto anno per coloro che
intenderanno continuare gli studi. (1 febbraio 2002)

Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale

Articolo 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in

materia di istruzione e di formazione professionale)

I. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281 [1] e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei Deputati e dei Senato della Repubblica da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine,
i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua dei personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto -dovere di istruzione e formazione;

i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate,
con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse
procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea
b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per
almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione [2] e mediante i regolamenti di cui
all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3] e successive
modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 [4] e successive
modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato;


d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e
dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, ed assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza
la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la
scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e
la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3
anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il
raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6
anni di età entro il 31 agosto; possano iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla
lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizza ed
accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea, è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, cura
la dimensione sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie attitudini e
vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione
e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve
emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva
scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;
in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso
delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in
un quinto anno che prioritariamente completa il

percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e
delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di
Stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza. regionale in materia di formazione e
istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei
predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiori fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144 [5] ; i titoli e le qualifiche conseguite
al termine dei percorsi dei sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza, di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa cori le università, e ferma restando la
possibilità di sostenere l'esame di Stato anche senza tale frequenza come
privatista;

i) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del
sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati
che possono essere fatti valere, anche ai fini della, ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza,
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno dei percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso
ai corsi di studio universitari dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

1) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale,
e prevedono una quota, riservata

alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.

Articolo 3

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di

formazione)

1 . Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al Periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del
predetto istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli allievi nel corso del cielo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Articolo 4

(Alternanza scuola lavoro)

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196 [6] , al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai
giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto
legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il
termine di un anno dalla data di entrata, in vigore della presente legge ce
con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni
comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza
tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio
e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Articolo 5

(Formazione degli insegnanti)

I. Coi i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate nonne sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e
si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264 [7] . La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei
posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle
istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 [8] , anche in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre
1999 n. 509 [9], sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti
può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla
lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per urto o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera
a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente
delle -istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine
e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli
insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti
con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 6

(Disposizioni finali e attuative)

1 . Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117
sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23
agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni parlamentari competenti,
nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline,
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.

3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28
febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti
legislativi dì cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse
dall'applicazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma L lettera
f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro
per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente 'Tondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

6. 1 decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione
coerentemente con i finanziamenti disposti a nonna del comma 5.

7. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla
verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'articolo 11 -ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni.

9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 [10] è abrogata.

[1] E' il testo normativo che definisce le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.


[2] La norma costituzionale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva
in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale"

[3] Ecco il testo della norma:"Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

[4] E' la legge che tutela i portatori di handicap.

[5] E' la norma che istituisce il sistema dell' istruzione e formazione
tecnica superiore.

[6]  E' la norma che dispone al realizzazione di momenti di alternanza tra
studio e lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

[7] E' la norma che dispone la programmazione nazionale degli accessi ad
alcune facoltà universitarie.

[8] E'la norma che attribuisce agli atenei la facoltà di disciplinare
l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del
dottorato di ricerca.

[9] E' il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei.

[10] E' la legge di riordino dei cicli scolastici: la riforma Berlinguer.