FEDERAZIONE MICOLOGICA LOMBARDA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 23/6/97
"Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

[Estratto. Per consultare il testo integrale della legge: Regione Lombardia Network]



 Capo I (raccolta funghi epigei)

Art 1 (Finalità) (omissis)

Art. 2 (Autorizzazione alla raccolta)
1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93; i comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.
2. (omissis)
3. (omissis)

Art. 3 (Modalità di raccolta)
1. Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 4 (Limitazione nelle aree protette)
1. Il comune, d’intesa con l’ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
2. L’attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all’art.14 della L.R. 3° settembre 1983, n.86 (omissis).
3. L’attività di raccolta nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti d’uso di cui all’art.20 della L.R. n. 86/83 aventi i contenuti di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge.
4. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.    In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell’eco sistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a: Art. 5 (Limitazioni particolari)
1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacente agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 6 (Raccolta scientifica)
1. La Giunta regionale rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui alla presente legge, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasioni di mostre, di seminari e per le necessità di aggiornamento degli enti di cui all’art. 7.

Art. 7 (Ispettorati micologici)
1. Al fine della tutela della salute pubblica, la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizza un centro micologico pubblico, nell’ambito di ciascun dipartimento di prevenzione di cui all’art 7 del D.Lgs. 20.12.1992 n. 502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della legge 23/10/92, n. 421”
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale, vengono denominati “ Ispettorati micologici”.
3. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo dei funghi eduli.

Art. 8 (Informazioni)
1. I comuni, le provincie e le comunità montane possono promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

Art. 9 (Sanzioni)
1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 100.000 le seguenti violazioni:

2. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo  dei quali è stata compiuta la violazione.
3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1,  lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell’autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.
4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l’anno solare in corso.
[da Art. 10 ad Art. 16 (omissis)]
 
 

CAPO IV (disposizioni finali)

[Art. 17 e art. 18  (omissis)]

Art. 19 ( Abrogazioni di norme)

1. All’art. 19 della L.R. 27/7/1977, n. 33 “ Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica” , il primo comma ed il secondo comma, già sostituito dall’art. 13 della L:R. 12/8/1989, n. 31, sono sostituiti sai seguenti: "La raccolta controllata della flora spontanea protetta  e dei frutti del sottobosco è ammessa con  le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente. Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore ed un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco".
2. E’ abrogata la L.R. 12/8/1989,  n. 31  "Disciplina della raccolta dei funghi epigei". Modifica (omissis).
3. In fase di prima applicazione della presente legge (Omissis).

Art. 20 ( Norma transitoria e finale)
1. Per i primi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le determinazioni di cui all’art 2 comma 1, non possono essere assunte dai singoli comuni.
 


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