Costituzione di associazione

tra

1)Dott. Gino Viero, nato a Roma il 24 Agosto 1955,residente in Viale Etiopia 14,00199,Roma VRI GNI 55M24 H501 R

2)Dott.ssa Avezzù Luciana, nata a Milano il 14 Ottobre 1926,residente in Via Val di Lanzo 127,00141,Roma, VZZ LCN 26 R54 F205 N

3)I suddetti convenuti decidono di costituire una associazione denominataA.FA.N.T. (associazione Farmacisti Non Titolari), regolata dai seguenti articoli 

-----------------------------------------------Art.1---------------------------------------------------

E’ costituita in Roma, con sede legale in Roma, Via Val di Lanzo 127, 00141, tel.812 63 56, A.FA.N.T. (Associazione Farmacisti Non Titolari).

-----------------------------------------------Art.2---------------------------------------------------

L’associazione intende riunire e rappresentare tutti i farmacisti non titolari, siano dipendenti pubblici o privati ,gestori provvisori o informatori scientifici ,che scelgono di propria iniziativa di aderire.

----------------------------------------------Art.3----------------------------------------------------

L’associazione è apolitica e apartitica.

----------------------------------------------Art.4----------------------------------------------------

L’associazione ha per scopo la tutela degli interessi professionali ed economico - sindacali dei propri iscritti tramite i responsabili sindacali presenti nell’associazione.

A tal fine :

1)Rappresenta gli iscritti presso gli organi tecnici ed amministrativi della Provincia ,Regione e Centrali.

2)Tutela gli interessi economici della categoria anche in sede giudiziaria tramite i Sindacati.

3)Collabora con le Autorità per il conseguimento dei propri fini e può assumere gli altri compiti che dalle leggi fossero demandati agli organismi regionali e nazionali di categoria.

4)Partecipa ad accordi per la regolamentazione dei rapporti economici , che implichino interessi di carattere generale.

5)Promuove iniziative di carattere culturale.

6)Esercita tutte le funzioni che le competono per legge e per delibera dell’assemblea.

7)Costituisce commissioni di studio e di lavoro e delega i singoli a rappresentarla nei luoghi deputati ad assumere o patrocinare ogni altra iniziativa di utilità sociale.

8)Si fa carico di promuovere l’apertura di nuove farmacie pubbliche e l’ampliamento di quelle già esistenti.

--------------------------------------------Art.5------------------------------------------------------

L’associazione può riunire i propri organi direttivi nei luoghi che riterrà più opportuni , anche se diversi dalla sede legale.

--------------------------------------------Art. 6-----------------------------------------------------

Sono organi dell’associazione :

1)L’assemblea degli iscritti 

2)Il Consiglio Direttivo

3)Il Presidente

4)Il Vice - Presidente

5)Il Segretario

6)I Collegio dei Probiviri

Le nomine degli organi direttivi dell’associazione verranno effettuate durante la prima assemblea dei soci.

--------------------------------------------Art. 7-----------------------------------------------------

L’assemblea ordinaria annuale è indetta dal presidente o da chi ne fa le veci, entro il mese di Marzo per l’esame e l’approvazione dei bilanci e la determinazione dei contributi di iscrizione , su proposte del Consiglio Direttivo , in via straordinaria su convocazione dello stesso, o per richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti , sia per argomenti indicati dal Consiglio e dai soci. 

All’assemblea possono partecipare solo che siano in regola con il pagamento della quota associativa. 

--------------------------------------------Art.8------------------------------------------------------

La convocazione viene fatta mediante avvisi inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ,contenente l’indicazione del luogo , giornoed ora della riunionee degli argomenti all’ordine del giorno.

E’ ammessa , in caso di urgenza , la convocazione telegrafica con almeno 24 ore di anticipo. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Isoci impossibilitati a intervenire , possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta ; ogni socio non può avere più di due deleghe. 

Le deleghe non sono valide per l’elezione del consiglio direttivo e per i casi espressamente indicati.

--------------------------------------------Art.9------------------------------------------------------

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o ,in sua assenza , dal Vice - presidente, in difetto ,l’assemblea elegge per appello nominale il Presidente . Le regole e modalità di detto appello sono disciplinate dal socio più anziano d’età.

-------------------------------------------Art.10-----------------------------------------------------

L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci iscritti ,in seconda convocazione quando il numero dei presenti o rappresentantiè superiore a quello del Consiglio direttivo. La seconda convocazione deve essere fatta almeno un ora dopo la prima .

L’assemblea delibera per appello nominale o per scrutinio segreto ,se almenoun terzo dei presenti ne farichiesta.

------------------------------------------Art.11------------------------------------------------------

Il consiglio direttivo si compone di due Consiglieri sino a cinquecento iscritti e di quattro oltre i cinquecento iscritti.

------------------------------------------Art.12------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo èeletto dall’assemblea dei soci per scrutinio segreto . La durata in carica degli organi direttivi è di un anno.

Il presidente uscente convoca una pre - assemblea almeno quindici giorni prima di quella elettorale , durante la quale ogni socio che desideri candidarsi ,sottoscriva la propria candidatura. Ai candidati viene assegnato un numero in ordine alfabetico.

Le preferenze che ciascun socio può esprimere devono essere in numero pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo . Le votazioni devono avvenire in giorno festivo e per sei ore consecutive.

------------------------------------------Art.13------------------------------------------------------

Il consigliere più anziano di età convoca entro otto giorni dalla avvenuta Assemblea elettorale ,il consiglio Direttivo e lo presiede. Si procede distintamente all’elezione del Presidente del Vice - Presidente e del Segretario. Il consiglio Direttivo ha validità legale quando è presente la maggioranza relativa dei consiglieri.

-----------------------------------------Art.14-------------------------------------------------------

Un consigliere decade dalla carica quando non partecipa a tre sedute ordinarie, consecutive , senza motivazione documentate. 

Al decaduto subentra il primo dei non eletti.

-----------------------------------------Art.15-------------------------------------------------------

Il presidente ha la rappresentanza legale sia in giudizio , sia nei confronti delle autorità e dei terzi .Presiede inoltre le riunioni del consiglio Direttivo.

-----------------------------------------Art.16-------------------------------------------------------

Il presidente ha l’obbligo di riunire , per via telefonica o a mezzo di raccomandata inviata almeno sette giorni prima del Consiglio , almeno una volta ogni due mesi, il Consiglio stesso può riunire in seduta straordinaria il Consiglio, quando sia richiesto da situazioni di particolare importanza o su richiesta di un terzo dei soci , fatta per iscritto .Nelle sedute straordinarie, gli argomenti da trattare sono quelli dell’ordine del giorno e secondo la cronologia indicata.

----------------------------------------Art.17--------------------------------------------------------

Il parere del Consiglio Direttivo diviene deliberante quando è voluto dalla maggioranza relativa dei presenti. A parità di voti , quello del presidente è considerato doppio.

----------------------------------------Art.18--------------------------------------------------------

Il Collegio dei Probiviri , composto dai primi due soci non eletti , ha potere di controllo sul bilancio dell’Associazione , e di intervento , su richiesta unanime del Consiglio Direttivo , per tutte le controversie nei confronti dei soci iscritti. In tal caso le decisioni verranno verbalizzate e discusse dallo stesso Consiglio Direttivo.

----------------------------------------Art.19--------------------------------------------------------

Non è preclusa l’iscrizione alla suddetta Associazione a colleghi già iscritti ad altra Associazioni di Farmacisti non titolari.

----------------------------------------Art.20--------------------------------------------------------

Per quanto non previsto dal presente Statuto si demanda a quanto disposto dal D.L.P.S. del 13/09/1946 n. 233,del D.-P.R. 5/4/1950 n.221 e successive modifiche.

----------------------------------------Art.21--------------------------------------------------------

Il presente statuto non può essere modificato se non su deliberazione dei due terzi dei soci ,intervenuti all’assemblea. 
Il presente statuto si compone di n° 8 (otto) pagine e 21 (ventuno) articoli.

Luciana AVEZZU’

Gino VIERO


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