Vi diamo qui di seguito la proposta di legge che noi osteggiamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti Parlamentari                                                                        -.1-                                                 Camera dei Deputati

 

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CAMERA DEI DEPUTATI N.6285

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

 

 

GIANNOTTI, FIORONI, DI CAPUA, GALLETTI, ALBERTINI, CARLESI, BATTAGLIA, CACCAVARI, CHIAVACCI, CIANI, DAMERI, GATTO, GIACCO, JANNELLI, LUMIA, MASSA, PETRELLA, SCOZZARI, SIGNORINO

 

 

 

Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico

 

 

 

Presentata il 28 luglio 1999

 

 

 

 

 

ONOREVOLI COLLEGHI! - In una società nella quale il farmaco assume un ruolo sempre più importante, non solo per la cura delle malattie, ma anche per il raggiungimento o il mantenimento del benessere psicofisico, l'offerta di un bene così particolare deve dare alla collettività garanzie adeguate in termini di sicurezza e di appropriatezza di uso nonché di facilità di accesso. Infatti, proprio perché il farmaco non è una semplice merce e tanto meno una merce di largo consumo, il cui mercato possa essere stimolato e ampliato a piacere, bensi un bene etico, per dare una risposta puntuale alla do­manda di salute della collettività, la sua dispensazione deve essere regolata e il

suo uso controllato e monitorato, non certo favorito al di fuori delle reali ne­cessità.

La valenza del farmaco, bene etico fi­nalizzato a garantire il diritto alla salute costituzionalmente garantito, implica ne­cessariamente un ruolo attivo di coordi­namento dello Stato nella regolamenta­zione del settore a livello centrale, che assicuri ai cittadini l'universalità del ser­vizio e l'omogeneità di trattamento su tutto il territorio.

Alla luce di queste esigenze e delle necessità di contenimento della spesa pub­blica, appare tanto più importante confi­nuare in questo settore una politica di programmazione dell'offerta, che garantisca risposte corrette e mirate alla domanda di salute della popolazione, evitando accu­ratamente ogni rischio di aumento non giustificato dei consumi. Favorire un in­contro corretto ed equilibrato tra offerta dei farmaci e domanda di salute dei cit­tadini è senz'altro un passaggio essenziale dell'attuazione del diritto alla salute ed un elemento caratterizzante di uno Stato mo­derno attento alle esigenze dei suoi citta­dini. Conseguentemente, obiettivo di un intervento legislativo nel settore non può essere quello di ridurre le regole che ga­rantiscono la tutela della salute, ma al contrario quello di rendere più rigorose tali regole.

Le parole chiave di un giusto intervento in un settore delicato come quello della dispensazione dei farmaci devono dunque essere programmazione dell’offerta e edu­cazione della domanda.

La logica e le ragioni alla base di un riordino del servizio farmaceutico trovano tutta La loro radice nel principio enunciato che è difficile rifiutare, sia sotto il profilo etico sia sul piano scientifico: la salute è il bene primario e il farmaco ne è uno stru­mento essenziale non riconducibile alla natura di semplice merce. Questa pre­messa identifica il ruolo della professione farmaceutica e ne condiziona l'ordina-mento.

Per <farmacia> si intende la profes­sione sanitaria dedicata alla preparazione e alla dispensazione dei farmaci. Essa svolge una funzione di intermediazione tra il cittadino e il farmaco per assicurarne un corretto e ottimale utilizzo e, poiché per sua natura il farmaco ha una pericolosità reale e potenziale che lo caratterizza nei confronti di qualsiasi altro tipo di pro­dotto, la farmacia garantisce nella sostanza e per la legge la tutela dell'utilizzatore. Considerata la complessità sempre mag­giore delle molecole farmacologicamente attive, e la difficoltà di controllare le loro interazioni alla luce del sempre più largo utilizzo che ne viene fatto per ragioni di cura ma anche di mantenimento della sa­lute, del benessere psicofisico, della forma e del migliore aspetto, è impensabile sot­trarre alla tutela della farmacia qualunque tipo di farmaco, comunque classificato.

Per <farmacia > si intende altresì un presidio territoriale della azienda sanitaria locale (ASL), capillarmente distribuito sul territorio ed integrato nei distretti socio-sanitari, caratterizzato dalla prestazione farmaceutica ed organizzato come centro di servizi per l'informazione e la tutela del cittadino, nell'ambito delle garanzie previ­ste dall'articolo 32 della Costituzione.

La farmacia è strettamente connaturata con le funzioni e gli obiettivi della pubblica amministrazione in materia sanitaria.

<Farmacia > è anche il complesso di beni organizzati in azienda per lo svolgi­mento dell'esercizio professionale, stru­mento subordinato alle finalità sanitarie, nell'ottica delle programmazioni e dei con­trolli che indirizzano e coordinano le at­tività economiche a fini sociali, secondo il dettato del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione. Nella farmacia l'attività economica deve dunque essere orientata e subordinata all'obiettivo della tutela della salute pubblica. Ne consegue che da tali principi deve essere condizionato il com­plesso delle scelte di natura merceologica che costituiscono l'offerta della farmacia.

Circa la natura della prestazione far­maceutica, così come è, e soprattutto come deve compiutamente essere, essa si pre­senta nella forma generale del servizio farmaceutico, complesso di attività volte alla cura e alla riabilitazione del paziente e, secondo una linea di grande sviluppo, alla prevenzione e alla tutela globale del­l'individuo, mediante la preparazione e la dispensazione del farmaco e dei prodotti ad esso complementari. A tali tradizionali e fondamentali funzioni si affiancano la farmacovigilanza, la consulenza e il con­trollo su proprietà ed effetti collaterali e interrelati di farmaci ed alimenti, in col­laborazione con il medico, e altre presta­zioni che formano, in sintesi, l'insieme di attività, controlli, servizi e garanzie che l'Europa identifica con il termine tecnico e filosofico di Pharmaceutical Care.

La necessità di garantire la presenza della farmacia, intesa come luogo dell'eser­cizio della professione, si può soddisfare soltanto mediante un intervento preventivo di natura programmatoria che trova ri­scontro nella maggioranza dei Paesi del­l'Unione europea, con le notevoli eccezioni della Germania e della Gran Bretagna, dove si ha la libera apertura degli esercizi. Occorre rilevare che in Germania si ha il massimo di instabilità, con un turn over annuale di mille farmacie che si aprono a fronte di altrettante che si chiudono, men­tre nel Regno Unito la libera apertura è in realtà disciplinata da restrizioni all'accesso alle prestazioni a favore del Natiornal Health Service che ne condiziona pesante­mente la possibilità. È singolare che in entrambi i Paesi il numero delle farmacie per abitanti è inferiore a quello italiano; infatti, mentre in Italia il numero di abi­tanti per ogni farmacia è attualmente di 3.538, tale valore è di 4.640 in Germania e di 4.683 in Gran Bretagna. [Dati Istituto di misurazioni statistiche (IMS) relazione 1999].

Il numero di abitanti per farmacia nei Paesi dell'Unione europea (manca il Lus­semburgo) è il seguente:

 

Grecia = 1.318;

 

Germania = 4.640;

 

Belgio = 1.917;

 

Regno Unito = 4.683;

 

Spagna = 2.127;

 

Finlandia = 6.530;

 

Francia = 2.589;

 

Austria = 7.913;

 

Irlanda = 3.186;

 

Olanda = 10.216;

 

ITALIA = 3.538;

 

Svezia = 10.959;

 

Portogallo = 3.990;

 

Danimarca = 17.351

Alcune brevi considerazioni.

Il servizio è in generale migliore e più professionale dove minore è il numero delle farmacie sul territorio.

In Grecia la libera apertura è stata soppressa dalla legge per cercare di elimi­nare progressivamente la polverizzazione attuale recuperando un minimo di dignità sanitaria all'esercizio.

Il Belgio sostiene l'alto numero di pic­cole farmacie con benefici economici in­diretti alla totalità della categoria dei ti­tolari di farmacia, titolari anche, per esem­pio, come associazione nazionale, del la­boratorio di analisi e controllo dei farmaci e dei prodotti parasanitari commercializ­zati nel Paese.

In Spagna i benefici indiretti sono col­legati all'esistenza di importanti istituti bancari facenti capo alla categoria profes­sionale.

In Francia le farmacie si presentano, anche esteriormente, come delle profume­rie, a dimostrare che il profit compensa­tono tende a prevalere sulla natura sani­taria dell'esercizio. Infatti il Governo Jo­spin ha adottato misure di disincentiva­zione all'apertura di nuove farmacie.

Della Germania e del Regno Unito si è già riferito.

Interessante è notare come esempio la differenza di densità di esercizi tra Belgio e Olanda che sono Paesi contigui e con caratteristiche simili (Benelux). Oltre alle tradizioni che giocano sempre un ruolo determinante in ogni realtà nazionale, tanto da rappresentare un elemento fon­damentale per qualsiasi giudizio, la scelta del Belgio è di quantità, con basso profilo della qualità dei servizi, esattamente il contrario di quanto avviene in Olanda, dove la tutela del cittadino nel settore della cura e prevenzione è al massimo livello di qualità, con garanzie che rappresentano un obiettivo e un modello per gli altri Paesi, così come, seppure in misura minore, in Austria.

Altissimo è il profilo della qualità nelle farmacie del nord Europa, dove il basso numero è anche funzione della natura del territorio ed è parzialmente ingannevole, considerando per esempio che in Dani­marca farmacie con organici fino a cin­quanta addetti svolgono anche attività pro­duttiva e mantengono spesso piccole dependairce, specie di dispensari, nelle loca­lità minori e disperse.

Una recente pubblicazione dell'Associa­zione europea dei distributori intermedi (GIRP), basata sui dati dell'IMS per 111997, mette in luce un aspetto che qui è utile rimarcare.

La spesa farmaceutica pro capire detta Francia è di circa 290 euro (lire 561.518), del Belgio 240 euro (lire 464.704), della Svizzera 229 (lire 443.405), della Germania 221 (lire 427.915), eccetera.

L'Italia ha una spesa per anno e per persona di 178 euro (lire 344.656).

L'equazione che se ne ricava è la se­guente; più fatturato più farmacie oppure, leggendo in senso inverso, più farmacie più fatturato per farmaci, esattamente come più medici, più prescrizioni. Il fatto rap­presenta un dato storico che, senza arri­vare al paradosso, via medici e farmacie e niente medicine, induce ad una riflessione sulla stimolazione di mercato in un settore che deve invece, in ogni senso, essere ca­librato rispetto alle necessità e non al consumismo.

La programmazione è riconducibile alla pianta organica, strumento di programma­zione territoriale delle farmacie, che si definisce a livello regionale per ambiti co­munali e contestualmente per i comuni di ciascuna provincia, in base ad una serie di criteri che qui si riassumono, alcuni dei quali nettamente innovativi rispetto alla situazione attuale.

Criterio demografico, mediante la defi­nizione di un quorum di abitanti per cia­scuna farmacia.

Criterio topografico, parzialmente de­rogatorio del precedente, per consentire flessibilità nella istituzione di farmacie in relazione alle necessità locali e alla natura del territorio.

Criterio urbanistico che consente, in relazione ai flussi di popolazione interni al comune, di ottimizzare la collocazione delle farmacie esistenti mediante il decen­tramento, ovvero di istituire ulteriori far­macie.

Criterio demo-topografico nella istitu­zione di farmacie stagionali nelle località turistiche e di dispensari stabili o provvi­son.

Criterio derogatorio speciale in rela­zione alle necessità e opportunità di ser­vizio in sedi particolari di transito, quali le stazioni ferroviarie e marittime e gli aero­porti.

La presente proposta di legge tende a coniugare un alto livello di qualità di ser­vizi differenziati in farmacia con un nu­mero adeguato e capillarizzato di esercizi. Il punto di equilibrio non può che coinci­dere con il punto di equilibrio economico dell'azienda farmacia che ne consenta l'operatività costante ed efficace nei con­fronti della popolazione servita. Tale cri­terio condiziona sostanzialmente la scelta dei livelli quantitativi di servizio.

Un aspetto fondamentale di tale obiet­tivo è la copertura a condizioni accettabili delle sedi più disperse e disagiate. In certi

casi solo l'intervento economico a sostegno può compensare la insufficienza di ricavi dell'esercizio. È a questo proposito indi­spensabile una rivisitazione delle provvi­denze a favore delle farmacie rurali, prin­cipalmente inserendo criteri di valutazione economica per rendere il sostegno né su­perfluo né inefficace.

Giova ricordare, in questa preliminare enunciazione di alcuni dei principali cri­teri-guida della presente proposta di legge, lo stretto legame che intercorre tra pro­grammazione del servizio e programma­zione della formazione, sia in senso qua­litativo e di contenuti, sia nella disciplina degli accessi, non esistendo settore dove sia altrettanto logico e relativamente semplice calcolare il fabbisogno di addetti al settore.

Ultima delle linee guida scelte nella proposta di legge è quella della garanzia totale di professionalità elevata e costante in farmacia, prevedendo norme che defi­niscano il minimo di presenza professio­nale necessaria e il livello stabile nel tempo della acquisita e via via aggiornata capacità professionale.

L'articolo I della proposta di legge de­finisce il ruolo del farmacista nella farma­cia privata e pubblica aperta al pubblico, sotto il profilo dei doveri e dei diritti, sottolineando la funzione di raccordo tra ospedale e territorio che sarà meglio de-finita al successivo articolo 2. Codifica in una norma di principio la consegna di farmaci a domicilio con le debite garanzie professionali.

Il comma 4 dell'articolo 1 riserva allo Stato, mediante una procedura di concer­tazione con la categoria professionale, la definizione della qualità ed estensione del­l'offerta commerciale delle farmacie, con lo scopo principale di tutelarne la coerenza e la funzionalità latamente sanitaria.

L'articolo 2 fissa il rapporto tra farma­cia e Servizio sanitario nazionale (SSN), inteso come inserimento della medesima nel distretto di base e di un rappresentante dei titolari e direttori di farmacia privata e pubblica nella équipe dell'ufficio di coor­dinamento distrettuale di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999. Indica la natura e le modalità del rapporto, la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e, attraverso la precisazione sul regime dì assistenza alle residenze assistenziali sani­tarie, fissa il principio che quanto ricade nell'ambito operativo del medico di base per ciò stesso si collega alla competenza della farmacia distrettuale.

L'articolo 3 elenca, nel comma 1, re­cante novella all'articolo 8 del decreto legi­slativo n. 502 del 1992, i servizi che la far­macia deve o può assicurare al cittadino; al comma 2 ribadisce la funzione essenziale di tutela della salute assicurata incrociando i dati prescrittivi e di consumo dei medicinali al fine di rendere ottimale l'uso del pro­dotto ed evitarne o ridurne gli effetti colla­terali e le conseguenze iatrogene. Il comma 3 affida alle regioni la messa a regime dei servizi, la cui copertura economica è stabi­lita ai sensi dell'articolo 2.

Il comma 4 indica la configurazione dell'organico della farmacia in termini di certezza di adeguata presenza professi6-nale a garanzia della qualità delle presta­zioni primaria e collaterali.

Analogamente, l'articolo 4 stabilisce i requisiti imprescindibili della struttura della farmacia, come articolazione minima dei locali e come dato ottimale e prescritto di ambientazione dei farmaci.

All'articolo 5 sancisce la libera scelta della farmacia da parte del cittadino.

Con l'articolo 6 inizia il capo Il della proposta di legge recante la disciplina del­l'esercizio della farmacia. Per le conside­razioni dì base si rimanda alle premesse alla presente relazione e si ricorda che la chiave di lettura delle scelte del numero degli esercizi passa per una comparazione dei diversi istituti che conducono alla aper­tura di farmacie. Nella fattispecie, l'arti-colo in esame prevede un parametro unico del rapporto tra farmacie ed abitanti per tutti i comuni, pari ad una farmacia ogni 3.800 abitanti, mentre attualmente tale pa­rametro è di una farmacia ogni 5 mila abitanti per i comuni con meno di 12.500 abitanti e di una farmacia ogni 4 mila abitanti per i comuni con più di 12.500 abitanti. Il quorum viene dunque unificato a 3.800, con la possibilità di una ulteriore autorizzazione se il resto della popolazione eccedente il parametro supera i due terzi del parametro stesso.

I commi 4 e 5 oltre ad indicare la distanza minima tra gli esercizi, fissano il principio basilare per il quale la farmacia deve essere posta sul territorio in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della sua sede, solo incidentalmente quelli in transito, e che pertanto eventuali trasferi­menti nello stesso ambito sono comunque condizionati dal migliore servizio erogato alla popolazione residente.

È interessante qui valutare l'impatto delle modifiche proposte, anticipando an­che il risultato di interventi contenuti in articoli seguenti, quale quello a favore delle farmacie rurali, che consente una capillarizzazione più penetrante e meglio distribuita nel territorio nazionale.

Tra la copertura dei comuni senza far­macia, l'apertura delle farmacie ai sensi della legge n. 362 del 1991 ancora non attivate, il livellamento del quorum a 3.800 abitanti, l'applicazione dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 - cri­terio topografico derogatorio - e le aper­ture per mancato decentramento, si rag­giunge con buona approssimazione un nu­mero di aperture, tra effettive stimate (prudenzialmente al ribasso ma non meno certe) almeno pari a 2.981, quindi intorno a 3 mila.

Pertanto, le farmacie italiane, che allo stato assommano, private e pubbliche, a 16.242, saliranno, a legge approvata ed a regime, a 19.200-19.500, con un quorum di abitanti per farmacia pari a circa 2.990-2.950. Bisogna poi aggiungere, in termini di servizio, i presidi farmaceutici e Le farma­cie dei nodi ferroviari, eccetera, le farma­cie stagionali e i dispensari di cui parle­remo in seguito.

L'apertura. di queste farmacie consen­tirà di dare Lavoro a circa 4 mila laureati in farmacia, nonché a circa mille non laureati. Tali operatori andranno ad ag­giungersi ai 40 mila farmacisti che già oggi operano in farmacia, 15 mila come titolari di farmacia privata, 25 mila come direttori o collaboratori di farmacia. Altre 15 mila persone non laureate lavorano nelle far­macie con qualifiche diverse (magazzinieri, cassieri, eccetera). L'incremento occupa­zionale nel settore, grazie alle misure pre­viste, sarà pari a più 10 per cento, rag­giungendo praticamente la piena occupa­zione. Va tenuto conto, infatti, che la fa­coltà di farmacia è una di quelle che, ad oggi, garantiscono le migliori possibilità occupazionali e che le difficoltà di trovare lavoro sono concentrate essenzialmente in alcune regioni del sud. Secondo uno studio della Fondazione Agnelli, il numero dei laureati del corso di farmacia che ha tro­vato lavoro a tre anni dalla laurea, nel 1995, pari all’81 per cento, è notevolmente più alto della media dei laureati delle altre facoltà (67 per cento). Tuttavia, tale per­centuale si è notevolmente ridotta a de­correre dal 1991 quando era del 94 per cento, evidenziando alcuni segnali di crisi, che potrebbero trovare pronta risposta nelle misure previste dalla presente pro­posta di legge.

L'articolo 7 enuncia il concetto e pre­cisa le caratteristiche della pianta organica delle farmacie per ciascun comune. Con­ferma l'obbligo per ciascun comune di attivare almeno una farmacia o, in alter­nativa, almeno un dispensano oppure, in consorzio con altri comuni, quando proprio il dato economico non sostiene la farmacia autonoma, una farmacia appunto consortile. È da sottolineare la disposi­zione della lettera C) del comma I che stabilisce L'obbligo di tendere, nelle formu­lazioni della pianta organica, alla massima possibile coincidenza tra il quorum teorico e quello reale, determinato dalla situazione urbanistica e territoriale.

La revisione della pianta organica ri­mane biennale e la cadenza dovrebbe es­sere rispettata agevolmente mediante le nuove procedure concorsuali proposte nel­l'articolo 10.

L'articolo 8 riapre, precisandolo meglio, un capitolo della legislazione farmaceutica che la legge n. 362 del 1991 aveva prati­camente chiuso. È l'utilizzo di un criterio derogatorio rispetto a quello principale demografico, di natura topografica, limi­tato oggi ai comuni con popolazione infe­riore a 12.500 abitanti. La presente pro­posta di legge ripropone su tutto il terri­torio nazionale, quindi in ogni comune, la possibilità di apertura in deroga, in rela­zione alle condizioni del territorio che determinano esigenze particolari di gruppi di popolazione. Al fine di evitare una pol­verizzazione di istituzioni sotto livello e non recanti alcun reale beneficio, si sono previsti due parametri, ovvero il minimo demografico e La distanza, che consentano sul territorio una distribuzione ordinata e funzionale delle farmacie. Si mantiene, della legge vigente, la limitazione ad una sola possibile farmacia per i comuni mi­nori per le considerazioni di ordine gene­rale precedentemente svolte.

L'articolo 9 introduce una innovazione ripetutamente  reclamata  dall'opinione pubblica, prevedendo la istituzione di pre­sidi farmaceutici nei punti nodali del traf­fico nazionale quali aeroporti civili, sta­zioni ferroviarie e marittime. L'apertura è facoltà e non obbligo delle regioni, ma può consentire una rete adeguata di servizi minimali e di urgenza in zone che pre­suppongono oggi la fuoruscita per soddi­sfare un bisogno elementare come l'assun­zione di un antinevralgico. Nei nodi più importanti, quali stazioni principali, è pre­vista, dopo un periodo di sperimentazione, la eventuale trasformazione del presidio in farmacia.

L'articolo 10 prevede la riforma radi­cale delle procedure concorsuali per l'as­segnazione di sedi farmaceutiche, pas­sando dal concorso per ogni singola sede ad un concorso regionale per la idoneità alla titolarità di farmacia che stabilisce una graduatoria rinnovata ogni quattro anni, praticamente permanente, alla quale si ricorrerà con automatismo di procedure ogni qual volta sia da assegnare una far­macia istituita. È evidente che in tale si­tuazione non sono possibili ingiustificati tempi di latenza e l'approvazione della pianta organica viene seguita immediata­mente dalle assegnazioni.

L'articolo Il disciplina l'istituto del de­centramento o, con più precisione, della diversa dislocazione delle farmacie all'in­terno del territorio comunale, quando non vi sia aumento di popolazione e tuttavia i flussi legati a nuovi centri residenziali, quartieri, villaggi satellite, eccetera, richie­dono l'attivazione del servizio farmaceu­tico.

La relativa procedura deve sempre pre­cedere il ricorso all'apertura di farmacie ai sensi dell'articolo 8.

Innovativo è il fatto che le zone di nuovo insediamento, quando non coperte per traslazione di esercizi esistenti, ve­dranno comunque l'apertura della farma­cia e l'attribuzione della medesima con le procedure abituali per l'assegnazione di nuove sedi. L'articolo incrementa la capiI­larizzazione del servizio a carico della far­macia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.

L'articolo 12 affronta il tema delicato delle prelazioni da parte del comune. La possibilità di istituire farmacie da parte dei comuni è stata disciplinata nel 1968 me­diante la legge n. 475 e contingentata nella misura del 50 per cento sulle sedi istituite. Oggi assistiamo ad un mercato delle far­macie pubbliche, che i comuni utilizzano a fini di quadratura di bilancio, o addirittura alla formazione di società per azioni che la legge consente alla farmacia pubblica e non alla privata, con la creazione di catene a prevalente capitale privato, di origine

puramente finanziaria, o di gruppi della distribuzione intermedia di medicinali, spesso stranieri, con scopi ed esiti di pre­valenza del principio del profit sui principi di valenza sanitaria. È aggirata per questa via la regola che potremmo definire della « monoproprietà », pure rispettata pratica­mente in tutto il contesto europeo (ecce­zione di rilievo la Gran Bretagna) perché « rientra nelle disposizioni di protezione del mercato farmaceutico adottate dallo Stato sociale. La frammentazione della proprietà costituisce un freno alla concen­trazione in gruppi e catene del sistema dì distribuzione farmaceutica al dettaglio, e quindi mitiga la concorrenza e il regime di offerta monopolistico in questo ambito. Ciò riflette l'assunzione di base del welfare state secondo cui alcuni servizi ed alcuni prodotti debbono essere sottratti, in una certa misura, al puro gioco delle forze di mercato, in modo che possa accedervi la totalità dei cittadini». (Censis - Farmaco e distribuzione - 1997). La disparità legisla­tiva tra settore pubblico e settore privato della farmacia italiana pone il problema di un riallineamento che può assumere due opposte direzioni: la possibilità generaliz­zata di costituire catene semi monopolisti­che e il governo del comparto sostanzial­mente con le pure leggi del mercato, ovvero la tendenza a reprimere o quanto meno a circoscrivere la liberalizzazione presente nel versante pubblico.

La proposta di legge evita di affrontare alla radice il problema, nella consapevo­lezza che la disparità legislativa non ha sede nell'ambito del diritto farmaceutico bensì in altri filoni del diritto, per cui non in questa sede o non solo in questa sede è possibile affrontare la questione. Una delle terapie, sia pure parziale e tardiva ma certamente radicale, sarebbe la soppres­sione tout court della prelazione comunale. La proposta di legge si limita alla scelta di contenimento e, coerentemente, prevede che il diritto di prelazione del comune si eserciti soltanto in presenza di farmacie istituite con il puro criterio demografico, chiaro e matematico, e non in ogni altro caso in cui la istituzione, per contenere margini di discrezionalità in gran parte propri dello stesso comune, si presta a forzature e manipolazioni di natura ten­denzialmente speculativa.

L'articolo 13 mette meglio a fuoco, di quanto non lo siano nella vigente norma­tiva, le procedure per l'esercizio della pre­lazione comunale, stringendo soprattutto i tempi concessi al comune per deliberare oggi stesso (e che registrano un plateale ritardo), a pena di decadenza, l'attivazione delle sedi eventualmente prelate.

L'articolo 14 sostituisce, nelle stazioni di soggiorno, le farmacie succursali dell'at­tuale ordinamento, affidate ai titolari delle farmacie principali nelle stazioni di sog­giorno vacanziero, con farmacie stagionali assegnate a farmacisti non titolari di far­macia, purché ubicate nelle località effet­tivamente carenti di servizio. Le farmacie succursali di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 sono soppresse e possono essere sostituite dalle nuove stagionali.

L'articolo 15 riordina il settore dei dì­spensari farmaceutici, che risalgono a nor­mative sovrapposte, praticamente trasfor­mandoli in farmacie stabili o stagionali, quando ne ricorrano le condizioni, cancel­landoli quando inutili, attivandoli con fun­zione di supplenza, anche temporanea, quando la località interessata all'apertura non è in grado di sostenere il servizio pieno della farmacia, ma sempre con la tendenza sottesa, appena e ove possibile, alla trasformazione in farmacia.

Con l'articolo 16 scompare pratica-mente dall'ordinamento l'istituto della ge­stione provvisoria della farmacia, larga­mente usato e abusato in passato, origi­nando situazioni di conflitto tra diritti acquisiti sul campo da farmacisti mediante gestioni provvisorie Lunghe anche diversi anni, e diritti dei vincitori di concorso delle stesse sedi. Numerosi i provvedimenti di sanatoria che il Parlamento ha dovuto di­sporre per tali situazioni. Con le procedure di assegnazione della presente proposta di legge, scompaiono i tempi di latenza della burocrazia e comunque i disastrosi ritardi nell'apertura delle farmacie istituite, così che la gestione provvisoria mantiene una sua valenza solo nel caso di sospensione

temporanea di unà titolarità dipendente, per esempio, da cause di salute o discipli­nari e cessa immediatamente al venir meno della causa che l'ha determinata.

Con il comma i dell'articolo 17 si ri­propone la questione già analizzata nel commentare l'articolo 12. La titolarità del­l'esercizio della farmacia privata non pre­vede tra le sue forme la società di capitale, che è invece consentita dalla legislazione non specificamente farmaceutica alla far­macia pubblica. Per i principi enunciati in premessa e illustrati nel corso della pre­sente relazione la scelta rimane quella della monoproprietà e, per le società, equi­vale alla formula: un farmacista, una so­cietà ed una farmacia. Dai sostenitori di forme di liberalizzazione nel settore delle farmacie viene sollevata la questione della compatibilità tra un esercizio gestito sulla base di una concessione costitutiva (A. Sandulli e altri) o di una autorizzazione costitutiva (A. Gambino e altri) da parte dello Stato e Istituti quali la trasferibilità inter vivos o mortis causa (ereditabilità). A prescindere dalla giurisprudenza formatasi a favore della coesistenza dal 1968 ad oggi, è opportuno annotare due semplici osser­vazioni basate su constatazioni di fatto.

La farmacia comunale è trasferibile per deliberazione dell'amministrazione, quindi per atto concreto positivo della volontà della maggioranza, in mancanza del quale la farmacia permane al comune in saecula saeculorum, con una specie di « eredita­rietà implicita », trattandosi di titolarità dell'ente e per esso dei sindaci pro tempore che si succederanno nel tempo. L'esistenza di forme societarie di gestione della far­macia privata presuppone il facile aggira-mento di norme che tendano, in qualche modo, bloccare la trasmissione del bene per via ereditaria. A meno che non si voglia, accettando come scelta di principio la incompatibilità totale tra concessione o autorizzazione entrambe costitutive, sop­primere esplicitamente l'istituto della tra­sferibilità inter vivos e mortis causa.

Il che non può essere fatto senza rive­dere tutta la normativa che disciplina le società possibili per la farmacia pubblica e la normativa per la farmacia privata e soprattutto senza superare la contraddi­zione tra una titolarità pubblica che coin­cide con una concessione senza limiti tem­porali, e quindi supera il concetto stesso di trasmissibilità mortis causa, ed una norma che alla farmacia pubblica dovrebbe to­gliere la trasmissibilità inter vivos per de­liberazione dei suoi organi rappresentativi.

Era nostra intenzione inserire un li-mite di età alla titolarità della farmacia con l'evidente scopo di favorire il furti over delle gestioni, ma la norma presenta profili di sospetta incostituzionalità. Oc­corre tenere presenie che l'articolo 24, con l'introduzione di corsi periodici di verifica al mantenimento della piena ed aggiornata  professionalità  individuale, rappresenta probabilmente una forma di selezione già abbastanza incisiva per i titolari più anziani.

La maggior parte dell'articolo 17 ri­calca norme già sperimentate dalla nor­mativa in vigore. Si richiama l'attenzione sui commi 10, che porta da dieci a cinque anni il periodo di moratoria per il titolare che abbia ceduto l'esercizio, e 14, che regola i tempi e le modalità della trasmissione ereditaria con un termine massimo di conservazione del diritto no­tevolmente diminuito rispetto alla nor­mativa vigente.

L'articolo 18 elimina le differenze oggi esistenti tra incompatibilità previste per il singolo titolare e quelle previste per i soci di farmacia societaria, rendendole identiche.

L'articolo 19 raccoglie sostanzialmente la normativa in vigore, in qualche caso ormai da trenta o più anni, e che ha dimostrato nel tempo la sua validità anche alla prova concreta della applicabilità quo­tidiana. Si limita pertanto a pochissime modifiche e precisazioni sulle quali non sembra opportuno spendere particolari os­servazioni.

L'articolo 20 detta norme in materia di trasferimento della titolarità di farmacie comunali, principalmente mirate alla tu­tela del personale in termini di prelazione per l'acquisizione e di salvaguardia del posto di lavoro.

Particolare rilievo assume, nell'econo­mia generale della proposta di legge, l'ar­ticolo 21 per varie ragioni:

a) viene mantenuta la classificazione di farmacia rurale, che è pertanto la far­macia posta in comuni o frazioni o centri abitati o località con popolazione fino a 5.000 abitanti, con riferimento alla loro menzione nei rispettivi statuti comunali;

b) cambiano le premesse per la con­cessione di una sovvenzione alle farmacie in situazione di disagio. Si introduce infatti un criterio di valutazione economica, oggi ignorato.

 

Il corretto funzionamento della norma condiziona ed accresce la possibilità di attivazione del servizio farmaceutico in comuni e in zone che ne sono privi, so­stenendo in maniera apprezzabile le far­macie in situazioni di reale disagio.

L'articolo 23 affronta, dopo anni di ipocrisie e fraintendimenti, un problema di preparazione della riserva di personale de­stinato alla farmacia aperta al pubblico. La laurea in chimica e tecnologia farmaceu­tiche, creata negli anni sessanta per fornire all'industria produttrice di farmaci una competenza specifica a livello di alta tec­nologia esecutiva e di ricerca, è rimasta largamente sottoutilizzata perché ritenuta dagli industriali inadeguata per la prima funzione come per la seconda, superata rispettivamente dalla laurea in chimica in­dustriale e dalla laurea in chimica pura, quest'ultima costantemente ritenuta più mirata ed attrezzata per la messa a punto delle molecole dei principi attivi farmaco-logici. Così, progressivamente nel tempo e con sempre maggiore intensità, i cosiddetti « CTF » (chimici tecnologi faimaceutici) tra una università superproduttiva ed una or­ganizzazione ordinistica più sensibili ai numeri propri che alla funzionalità sociale, si sono riversati nella farmacia sul terri­toflo dove la laurea in chimica e tecnologia è per sua natura sovradimensionata per quantità ed eterorientata per qualità di apprendimenti, troppo distante dalla pra­tica professionale quotidiana, immersa an­ziché nell'aura rarefatta dei laboratori di ricerca nell'atmosfera densamente umana dell'ambiente sanitario territoriale. Rite­niamo che la laurea in chimica e tecnologia farmaceutica possa e debba continuare a progredire e prosperare nelle sedi idonee aI suo compiuto e corretto espletamento.

I commi 2, 3 e 4, in sintonia anche con i contenuti e le proposte della riforma-ter SSN, offrono una soluzione di program­mazione degli accessi alla facoltà di far­macia tanto logica da apparire ovvia in una realtà di programmazione degli esercizi aperti al pubblico basata su parametri la cui applicazione conduce ad esiti larga­mente e con buona approssimazione pre­vedibili. Nè crediamo difficile una flessi­bilità del contingentamento tale da impe­dire l'adattabilità del sistema a variazioni della domanda.

Con l'articolo 24 si completa il cam­mino di coerenza intrapreso nella proposta di legge, di cui esempio significativo è l'articolo 23. La giusta e funzionale for­mazione del farmacista, come del resto di qualunque professionista, non può rima­nere ferma al conseguimento di una laurea e alla certificazione di abilità nell'esercizio della professione. È necessario che essa si mantenga e si aggiorni nel tempo, se vuole, come deve, garantire la tutela dei soggetti che ad essa si affidano e dalla quale di­pendono. Del resto la pratica della accu­mulazione di « crediti », cioè di punteggi a fronte di acquisizione e conferma di no­zioni culturali e professionali, è praticata largamente in diversi Paesi europei e negli USA con ottimi risultati.

Come è facile constatare dalla lettura dell'articolo in esame, severe sono le con­seguenze della negligenza nel settore del­l'aggiornamento e spetta alla saggezza della Federazione nazionale degli ordini e del Ministero della sanità trovare il punto di equilibrio tra il giusto rigore e le concrete

esigenze del sapere da una parte e, dal­l'altra, le situazioni umane e professionali nelle quali operano, con orari e turni che assicurano un servizio ininterrotto in tutto

il Paese, coloro che sono chiamati a sod­disfar le.

L'articolo 25 apre il capo III recante le disposizioni transitorie e finali. Esso si riferisce al ripristino della sostanza di una norma che dal 1984, praticamente nella totalità, prima delle regioni, poi delle aziende sanitarie locali (ASL) attuali e delle ex unità sanitarie locali del Paese, èstata applicata, dalla pubblica amministra­zione, dai titolari di farmacia e dagli stessi collaboratori, nel senso che l'esercizio della professione è considerato garanzia della pratica professionale. È assurdo concepire che, per esempio, due anni o forse dieci di collaborazione a pieno titolo in una far­macia privata o pubblica non diano suffi­cienti garanzie di « pratica professionale ». Tuttavia la lettera e la lettura burocratica della legge n. 892 del 1984 porterebbero a tale conclusione. La « pratica », biennale, sostituisce il conseguimento della idoneità (sei/decimi) in concorso ai fini dell'acqui­sto di una farmacia. Riteniamo doveroso porre rimedio alla situazione denunciata e contemporaneamente, con l'articolo 26, abrogare la norma in questione.

Concludiamo la presenté relazione con la consapevolezza, che si rivolge al Vostro giudizio e consenso, di aver cercato, nel delicato settore della assistenza farmaceu­tica e della dispensazione dei farmaci, at­traverso la programmazione dell'offerta e l'educazione degli addetti, l'educazione e la tutela della domanda, cioè delle nostre popolazioni che della domanda sono por­tatrici.

Per questo contiamo su una pronta approvazione della proposta di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

 

CAPO I

 

                                FUNZIONE PUBBLICA DELLA FARMACIA

 

ART 1.

 

(Esercizio farmaceutico).

 

 

1.  E’ compito e riserva del farmacista assicurare la preparazione e la dispensa­zione professionalmente assistita ai citta­dini dei, medicinali comunque classificati, ai sensi delle disposizioni vigenti, anche nell'ambito della assistenza domiciliare, mantenendo la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e contribuendo alla integrazione tra assistenza sanitaria e so­ciale nell'ambito del distretto socio-sani­tario.

2.  Le farmacie private e pubbliche aperte al pubblico assicurano in via esclu­siva, sul territorio, il servizio farmaceutico ai cittadini tramite la dispensazione dei farmaci, ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 del de­creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sia in regime privato, sia in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nell'espletamento dell'as­sistenza 'farmaceutica territoriale.

3.  Nelle forme di assistenza domiciliare dei pazienti non deambulanti e di assi­stenza domiciliare integrata le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico ga­rantiscono la dispensazione in regime di SSN dei farmaci senza oneri aggiuntivi rispetto ai normali prezzi di rimborso da parte del SSN. Nelle forme di deospeda­lizzazion,,e assistita, quali day hospitaL ho­spice, ospedale di comunità, la dispensa­zione dei farmaci è assicurata dalle far­macie ospedaliere con oneri imputati alla spesa ospedaliera

        4. Le aziende sanitarie locali (ASL) tra­smettono con cadenza semestrale all'Os­servatorio nazionale sull 'impiego dei medìcinali di cui al comma 7 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i dati re~tivi a tutti i farmaci acquistati diret­tamente dalle industrie.

5.  L'autorizzazione del titolare di far­macia consente la cessione di prodotti e dispositivi  complementari  all'assistenza farmaceutica individuati dal Ministro della sanità con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concer­tazione con le organizzazioni sindacali na­zionali delle farmacie private e pubbliche e con la Federazione degli ordini dei far­macisti. Con il medesimo decreto e le medesime procedure, il Ministro delta sa­nità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce l'elenco separato di altri prodotti cedibili nelle farmacie al quale si attengono i co­muni per il rilascio di apposita autorizza­zione. Entrambi gli elenchi allegati al ci­tato decreto, ferme restando le procedure previste, sono sottoposti a revisione ed aggiornati ogni anno.

 

 

 

ART. 2.

 

 

(Rapporto con il SSN).

 

 

1.  Nel rapporto con il SSN, la farmacia, privata e pubblica, è presidio sanitario dell'ASL, integrato nell'ambito funzionale del distretto socio-sanitario di base dove esso ha sede.

2.  Un rappresentante dei titolari di far­macia privata o dei direttori di farmacia pubblica, secondo la prevalenza numerica privata o pubblica delle farmacie nel di­stretto, designato dalla rispettiva organiz­zazione sindacale provinciale, è nominato dal direttore generale della ASL compe­tente membro di diritto dell'ufficio di coor­dinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 18 giugno

1999, n. 229.

3.         Il rapporto delle farmacie aperte al pubblico con il SSN è disciplinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legi­slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc­cessive modificazionì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3.

 

(Servizi della farmacia).

 

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo decreto legislativo 30 dicembre n. 502, e successive modificazioni, inseriti i seguenti:

8 del

1992,

sono

« 2-bis. Gli accordi di cui al comma 2, lettera c), devono altresì prevedere che la farmacia metta a disposizione le proprie strutture e il proprio personale per pre­stare i seguenti servizi -alla popolazione:

 

a,) segnalazione sistematica concer­nente la guardia medica e farmaceutica di distretto

 

b)   informazioni, fornite dalla ASL di competenza, relative ai servizi e alle pre­stazioni delle ASL, degli ospedali, dei po­liambulatori e dei centri di terapia specia­lizzati nell'ambito provinciale e/o regio­nale;

 

c)  informazione al cittadino in mate­ria di prevenzione, sia primaria che se­condaria;

 

d)  educazione sanitaria in farmada;

 

e)  acquisizione di dati ed elementi necessari alla rilevazione statistica sul con­sumo di farmaci erogati nell'ambito del SSN ai fini di indagine epidemiologica e della conseguente formulazione dei pro­grammi e interventi di medicina preventiva e curativa;

 

I)   attività permanente di farmacovi­gilanza ai sensi delle disposizioni vigenti e delle direttive del Ministero della sanità, della regione e della ASL;

 

g)   erogazione del farmaco al domicilio del paziente in determinate situazioni di disagio del cittadino, particolarmente di notte;

 

h)   prenotazione di prestazioni dia­gnostiche e specialistiche, ove richieste, per via informatica o equivalente presso il cen­tro unificato di prenotazione (CUP) della ASL di pertinenza;

 

i)      test autodiagnostici.

 

 

 

2-ter. Compatibilmente con la funzione prioritaria di dispensazione assistita del farmaco, gli accordi di cui al comma 2, lettera c), devono prevedere che la farma­cia possa inoàre prestare altri servizi quali':

 

a)    educazione sanitaria presso servizi pubblici del territorio, scuole e luoghi di lavoro;

 

b)    collaborazione a iniziative di edu­cazione alimentare'

 

c)      collaborazione a programmi di in­formazione ed educazione relativi all'uso e abuso di alcool, tabacco e droghe;

 

d)    distribuzione di materiale e alle­stimento delle vetrine in funzione delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c);

 

e)  partecipazione a campagne perio­diche nazionali, regionali e locali di infor­mazione ed educazione sanitaria ».

 

 

2.      Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone le modalità con le quali la farmacia deve procedere all'inseri­mento sulla carta elettronica personale del cittadino, con il suo informato con­senso, dei dati relativi ai farmaci ritirati, etici, senza obbligo di prescrizione e per auto medicazione, con il fine di assicu­rare, in collaborazione con il medico curante, ogni verifica di compatibilità e di armonizzazione richiesta dall'assun­zione dì farmaci e dai correlati compor­tamenti e abitudini del cittadino. È com­pito del titolare o del direttore e del personale tutto della farmacia collaborare con [a ASL al fine di assicurare un razionale impiego dei farmaci, pér la migliore efficacia della terapia e il mi­glior uso delle risorse disponibili, ope­rando per il duplice predetto obiettivo in stretta  collaborazione  particolarmente con i medici di base e con il personale sanitario operante all'interno delle strut­ture pubbliche e dei distretti sanitari e in generale con la classe medica.

3.     Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con le organizzazioni sindacali delle farmacie private e pubbliche e le ASL di perti­nenza, per ogni singolo servizio, le ca­ratteristiche dell'utenza, i diritti e le mo­dalità di accesso, la distribuzione terri­toriale e i relativi bacini di utenza, i nastri orari di fruibilità, i tempi per l'attivazione e ogni altro aspetto, forma e procedura necessari o utili alla realizza­zione dei progetti e al conseguimento dei fini perseguitì. La messa a regime dei servizi non opzionali deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. -

        4.  L'organico della farmacia deve es­sere idoneo a garantire che la spedizione della ricetta medica e comunque la ces­sione del farmaco all'utente avvengano con la cognizione e la consulenza di un farmacista e sotto la sua t'iena respon­sabilità. L'esercizio abusivo della profes­sione da parte di dipendènti non farma­cisti comporta, oltre alla responsabilità penale personale a carico del dipendente stesso, una sanzione amministrativa a carico del titolare di farmacia consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni. Nella ipotesi di accertata recidiva, l'autorità amministra­tiva competente dispone la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non superiore a dieci giorni. La reiterazione non episodica dell'esercizio abusivo della professione, formalmente rilevata, com -porta la sospensione dall'albo professio­nale per un periodo da sei mesi ad un anno.

 

 

 

ART. 4

 

 

(Struttura della farmacia).

 

 

1.     La struttura della farmacia deve es­sere tale da consentire la distinzione dei locali destinati alla vendita da quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti e dal labora­torio.

2.     Nella farmacia devono essere garan­titi sia la conservazione costante dei pro­dotti sia il mantenimento dei locali rispet­tivamente alle temperature specifiche ed entro la temperatura massima previste dalla Farmacopea ufficiale della Repub­blica italiana.

 

 

 

ART. 5.

 

 

(Scelta della farmacia da partc del cittadino).

 

1.  Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti in regime di SSN è libera-mente effettuabile, nell'ambito del territo­rio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

 

 

 

CAPO Il

 

DISCIPLINA

DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA

 

ART. 6.

 

 

(Autorizzazione all'apertura).

 

1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano l'autorità competente a rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'apertura di una farma­cia.

2.  Il numero delle autorizzazioni di cui al comma i è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.800 abitanti.

3.  La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 2, è computata, ai fini dell'apertura di una eventuale far­macia, se è superiore almeno ai due terzi del parametro stesso.

4.  Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere ubicato in modo da soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione ricompresa nella sede e deve essere situato a una distanzà non inferiore a 400 metri dalle altre farmacie o presidi farmaceutici di cui all'articolo 9. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie.

5.          Il titolare che intende trasferire i locali della farmacia nell'ambito della pro-

Atti Parlamentari                                                        -  17 -                                                 Canzera dei Deputqti - 6285

 

XIII      LEGISLATURA - DISEGNì DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

 

 

pria sede deve darne comunicazione al-l'autorità sanitaria competente per terri­torio e osservare le disposizioni di cui al comma 4.

 

 

 

 

 

ART. 7.

 

 

(Pianta organica.

Rapporto farmacie-popolazione).

 

1.  Ogni comune è dotato di una pianta organica delle farmacie nella quale sono determinati:

 

a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere ai sensi dell'articolo 6, ed al presente articolo;

 

b)  il numero delle farmacie esistenti;

 

c)            la delimitazione della sede di cia­scuna farmacia che ricomprende, ove pos­sibile, il numero di abitanti risultanti dal­l'applicazione del parametro di cui all'ar­ticolo 6, commi 2 e 3.

 

 

2.  Ogni comune, con popolazione resi­dente superiore a 1.000 abitanti, deve avere almeno una farmacia. Nei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono essere istituiti dispensari farmaceutici ai sensi dell'articolo 15.

3.     La pianta organica di ciascun co­mune è approvata con provvedimento del­l'autorità competente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il consiglio comunale interessato, le ASL, l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali delle farmacie private e pubbliche territorialmente com­petenti.

4.     La pianta organica di cui al comma

3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle

regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

5.   La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) al 31 dicembre del­l'anno precedente a quello in cui si provvede alla revisione. La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicem­bre degli anni pari.

 

 

 

ART. 8.

 

 

(Apertura di farmacie

in condizioni territoriali particolari).

 

 

i. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando partico­lari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, possono stabi­lire in parziale deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 6, sentiti il consiglio comunale, la ASL, l'ordine pro­vinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali delle farmacie private e pub­bliche competenti per territorio, l'istitu­zione di una nuova farmacia a condi­zione che la farmacia:

 

a)   disti almeno 3 mila metri dalle

· farmacie esistenti, anche se ubicate in co­muni diversi;

 

b)  sia posta a servizio di una frazione con una popolazione di almeno 1.000 abi­tanti; il computo della popolazione resi­dente deve essere effettuato avendo ri­guardo alle articolazioni amministrative di livello inferiore a quello comunale, senza tenere conto di località confinanti e con­tigue nè di flussi di utenza a carattere turistico.

 

 

2. Nei comuni con popolazione fino a

10 mila abitanti non può essere istituita più di una farmacia in relazione alle con­dizioni topografiche e di viabilità di cui al comma 1.

3.   In ogni caso, allorché vi siano farmacie in soprannumero, l'istituzione di nuove farmacie in relazione alle condi­zioni topografiche e dì viabilità, è subor­dinata alla preventiva attivazione del pro­cedimento di trasferimento di cui all'ar­ticolo 11.

 

 

 

ART. 9.

 

 

(Apertura di presidi farmaceutici nei porti, aeroporti,  stazioni ferroviarie).

 

I.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire nei capoluoghi di provincia con popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, ove non esistano farmacie già istituite, e comunque nel rispetto del criterio di cui al comma 4 dell'articolo 6, presidi farmaceutici:

 

a)  nella stazìoné màrittima;

 

b)   nell'aeroporto civile;

 

c)    nella stazione ferroviaria princi­pale.

 

2.  L'istituzione dei presidi farmaceutici di cui al comma 1, essendo questi funzio­nali alle infrastrutture nel cui ambito di pertinenza essi devono essere aperti, non comporta la delimitazione di sedi farma­ceutiche.

3.  I presidi farmaceutici sono riportati in apposito elenco allegato alla pianta or­ganica delle farmacie di ciascuna provin­cia.

4.  Per il conferimento della titolarità di presìdi farmaceutici si fa ricorso, per cia­scun ambito regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle rispettive graduatorie di cui all'articolo 10.

5.  L'assegnazione dei presidi farmaceu­tici avviene con provvedimenti dei compe­tenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; la tito­larità del presidio è concessa per cinque anni a persone fisiche con la esclusione di qualsiasi altra forma gesfionale, compresa la società di persone, ed è rinnovata con prelazione all'assegnatario che per ultimo lo ha gestito.

6.1   comuni possono esercitare diritto dì prelazione. Se tale diritto non viene eser­citato, si procede all'assegnazione ai sensi del comma 4.

7.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, decorsi almeno due anni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, possono, con provvedi­mento motivato, sostituire, mediante l'isti­tuzione di farmacie, i presidi farmaceutici già presenti nelle strutture di cui al comma i di maggiore entità e di maggiore movi­mento. Tali farmacie hanno come sede esclusiva la struttura ricettiva nella quale erano stati autorizzati i presidi.

8. Il titolare di presidio farmaceutico ai sensi del comma 7 diviene automatica­mente titolare della farmacia che ha so­stituito l'originario presidio farmaceutico.

9.  I presidi farmaceutici sono dotati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici analogamente alle farmacie private e pub­bliche aperte al pubblico.

10.   Il servizio di titolare, direttore e collaboratore dei presidi farmaceutici di cui al presente articolo, in sede di forma­zione delle graduatorie regionali di cui al comma i dell'articolo 10 della presente legge, è valutato nella misura dell'80 per cento di quanto previsto rispettivamente alle lettere a, e b) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento adottato con decreto del Presidente deI Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298.

 

 

 

 

 

 

ART. 10.

 

 

(Procedure concorsuali).

 

 

1.  Il conferimento delle sedi farma­ceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una gra­duatoria regionale dei farmacisti risultati idonei alla titolarità della farmacia, sta­bilita in un concorso regionale per titoli ed esame bandito ed espletato dalle re­gioni  e  dalle  province autonome  di Trento e di Bolzano ogni quattro anni. Il concorso è espletato ai sensi delle dispo­sizioni in materia previste dal regola­mento adottato con decreto del Presi­dente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni. In caso di esaurimento della graduatoria prima del termine dei quattro anni si provvede  mediante  l'anticipazione  del bando di concorso.

 

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con ca-denza semestrale a formare l'elenco delle sedi farmaceutiche e dei presidi farmaceu­tici disponibili per il conferimento di cui al comma 1, interpellando secondo l'ordine di graduatoria di cui al medesimo comma I i farmacisti idonei. Nell'interpello sono compresi anche i farmacisti che abbiano precedentemente rinunciato all'assegna­zione. Ciascuna graduatoria rimane valida fino alla pubblicazione della successiva e comunque, perentoriamente, non oltre i cinque anni.        -  -

3. Sono ammessi al concorso di cui al comma i i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici. Ciascun candidato può partecipare ai singoli con­corsi regionali senza limitazioni. I bandi di concorso devono prevedere l'autocertifica­zione da parte dei candidati dei requisiti necessari per la partecipazione. Per i far­macisti non esercenti attività professionale non è richiesta, per l'ammissione al con­corso, l'iscrizione all'albo professionale, es­sendo sufficiente il possesso dell'abilita­zione professionale.

4. Il farmacista che abbia accettato la farmacia assegnatagli viene escluso dalla graduatoria della regione ove ha sede la farmacia.

5. Il farmacista che abbia ceduta la propria farmacia viene escluso da tutte le graduatorie regionali per un periodo di cinque anni; il termine è ridotto a tre anni in caso di farmacia rurale sussi­diata, e decorre dal provvedimento di riconoscimento del trasferimento di tito­larità.

6.     In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate, in via straordinaria, me­diante graduatoria formata, in sede re­gionale, per soli titoli di esercizio pro­fessionale, valutati secondo quanto pre­visto dall'articolo 5 del regolamento adot­tato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298. La graduatoria formata ai sensi del presente comma ha validità massima di due anni. Sono ammessi a tale gra­duatoria esclusivamente i titolari di far­macia rurale sussidiata e i farmacisti non titolari di farmacia in possesso dei re­quisiti di cui al comma 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto sessanta anni. A parità di punteggio è titolo di preferenza la minore età.

 

 

 

ART. 11.

 

(Nuova determinazione del territorio delle sedi farmaceutiche e modifica dell'assegna­zione delle farmacie).

 

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune, la ASL, l'ordine dei farmacisti competenti e le organizzazioni sindacali delle farmacie private e pubbliche, in sede di revisione della pianta organica, quando risultino in­tervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero comples­sivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione deL territorio delle sedi farmaceutiche, mediante ridelimitazione dei rispettivi confini.

2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri predeterminati con appositi regolamenti, provvedono all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche mediante selezione tra tutti i titolari delle farmacie ricomprese nell'ambito territoriale nel quale si sono verificati i mutamenti nella distribuzione della popolazione.

3.  La procedura di cui al presente ar­ticolo deve essere attivata prima di proce­dere all'istituzione di nuove farmacie in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità di cui all'articolo 8.

4.  Le nuove sedi farmaceutiche eventualmente non assegnate per il mancato trasferimento dei titolari interessati, sono considerate vacanti e sono conferite fa­cendo ricorso alla graduatoria regionale di cui all'articolo 10.

 

 

 

ART. 12.

 

 

(Prelazione e farmacie pubbliche).

 

I.   La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova isti­tuzione a seguito della revisione della pianta organica in applicazione del rap­porto tra farmacie ed abitanti di cui all'articolo 6, può essere assunta per la metà dal comune.

2. Quando il numero delle farmacie vacanti e/o di nuova istituzione risulti di­spari, la preferenza spetta, per l'unità ec­cedente, al comune.

3.  Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, l'offerta in prelazione prevista al comma i si esercita alternativamente al concorso per l'eserci­zio da parte dei privati.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie di cui sono titolari i comuni devono essere gestite, a pena di decadenza dell'autoriz­zazione, mediante la diretta partecipazione del comune esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

 

a)   in economia;

 

b)   a mezzo di azienda speciale il cui direttore generale sia un farmacista iscritto all'albo professionale;

 

c)  a mezzo di consorzi tra i comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

 

d)   a mezzo di società di capitale co­stituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'attò della costituzione della società céssa' di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il co­mune e i farmacisti;

 

e)   a mezzo di società di capitale co­stituite tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale della provincia ove il comune ha sede, quando non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera d).

 

5. Ai fini della lettera b) del comma 4 del presente articolo, il comma 61 dell'ar­ticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

6. Nei casi di prelazionè previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

 

 

ART. 13.

 

 

(Procedure per l'esercizio della prelazione).

 

 

1.  L'autorità competente dà notizia, me­diante pubblicazione nel Bollettino uffi­ciale della regione o della provincia auto­noma di Trento e di Bolzano, delle far­macie vacanti o di nuova istituzione. Entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bol­lettino del decreto che dichiara la man­canza della sede elo delle sedi di nuova istituzione in base ai criteri di cui all'ar­ticolo 6, è comunicato il decreto stesso al sindaco del comune indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L'ammini­strazione comunale, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica, delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comu­nicazione all'autorità competente.

2.  L'atto deliberativo di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dei locali nei quali sarà aperta la farmacia assunta in gestione.

3.  L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro un anno dalla data di esercizio della prelazione.

4.  Nel caso di assunzione della gestione dì una farmacia da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro i suc­cessivi sessanta giorni, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, ovvero prov­vedere alla nomina di un farmacista di­rettore tra quelli già presenti nella pianta organica.

5.  L'inosservanza dei termini e delle in­dicazioni di cui al presente articolo com­porta la decadenza dal diritto di prelazione.

 

 

ART. 14.

 

 

(Farmacie stagionali).

 

I.  Nelle stazioni di soggiorno, sciisti­che, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari e ter­mali di cui all'articolo I del regio de­creto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno  1939, n. 739, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire farmacie stagionali con apertura non su­periore ai sei mesi nell'arco dell'anno, purché distanti almeno 2 mila metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi.

2.  La farmacia stagionale è assegnata ricorrendo alla graduatoria regionale di cui all'articolo 10 e il farmacista che l'ac­cetta rimane inserito nella graduatoria me­desima

3.  L'assunzione delle farmacie stagio­nali avviene con provvedimenti dei com­petenti organi delle regioni e delle pro­vince autonome di Trento e di Bolzano, e la titolarità delle farmacie stagionali èconcessa per cinque anni a persone ti­siche, con la esclusione di qualsiasi altra forma gestionale, compresa la società di persone, ed è rinnovata con prelazione all'assegnatario che l'ha gestita per ul­timo.

4.  Il trasferimento della farmacia sta­gionale può avvenire solo in locali ubicati nell'ambito della località indicata nel prov­vedimento di istituzione.

5.  I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di farmacie succursali di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono revocati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

ART. 15.

 

 

(Dispensari farmaceutici).

 

1.  Nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti, privi di farmacia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceu­tici, per l'apertura anche temporanea e per periodi limitati dell'anno, in relazione alle necessità della popolazione e alla condi­zione dei luoghi. L'eventuale attivazione, ove possibile, della farmacia istituita in pianta organica comporta la revoca auto­matica del provvedimento di apertura del dispensario.

2.  Qualora l'istituzione di farmacie in rapporto alle condizioni topograficlie e di viabilità di cui all'articolo 8 non sia consentita, può essere prevista la tempo­ranea apertura di un dispensano farma­ceutico, anche per periodi limitati del-l'anno.

3.  La gestione del dispensario è as­segnata con le modalità di cui all'articolo

10.

4. I dispensari farmaceutici devono as­sicurare la dotazione almeno dei medici­nali di uso comune, e di pronto soccorso, già confezionati.

5.  Fino all'assegnazione dei dispensari

di cui al presente articolo sono mantenuti

i               dispensari già istituiti ai sensi dell~articolo

1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e

successive modificazioni.

6.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostituire con farmacie stagionali di cui all'articolo 14 della presente legge i dispensari isti­tuiti ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo I della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'articolo

6 della legge 8 novembre 1991, n. 362; parimenti possono essere trasformati in sede farmaceutica da assegnare a mezzo della graduatoria regionale di cui all'ar­ticolo 10 della presente legge i dispensari istituiti in assenza di sede farmaceutica prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 362 del 1991.

7.  I dispensari che in sede di prima revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della pre­sente legge non siano stati trasformati in farmacie né assegnati in base alla gra­duatoria regionale di cui all'articolo 10 sono automaticamente soppressi.

 

 

 

ART. 16.

 

(Gestiorte provvisoria.

Sospensiotie temporartea).

 

Per le farmacie di nuova istituzione

o vacanti per interruzione dell'esercizio, esclusa la gestione provvisoria, è prevista l'assegnazione in base alla graduatoria re­gionale di cui all'articolo 10.

2.  In caso di sospensione temporanea di un esercizio farmaceutico funzionante, esso è affidato in gestione provvisoria in base alla graduatoria-di cui all'articolo 10; il farmacista incaricato della gestione prov­visoria resta utilmente collocato nella gra­duatoria medesima.

3.11  gestore provvisorio di cui al comma

2 del presente articolo non è soggetto agli

obblighi di cui all'articolo 110 del testo

unico approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265.

 

 

ART. 17.

 

(Titolarità e gestione della farmacia).

 

1.  La titolarità dell'esercizio della far­macia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società coopera­tive a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di en­trata in vigore della presente legge.

2.  Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo l'esercizio di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti alJ'albo professionale della provin­cia in cui ha sede la società.

3.  La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. Al direttore, nei cui confronti si verificano le condizioni che ne richiedono la sostituzione, subentra tem­poraneamente un altro socio.

4.     Ciascuna delle società di cui al comma I può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubi­cata nella provincia ove ha sede legale la società.

                                                                                       

        5.   Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

6.  L'attività professionale del farmacista socio può essere svolta esclusivamente presso la farmacia della quale è titolare la società.

7.  Il titolare e il direttore delle farmacie devono essere iscritti all'albo professionale della provincia in cui ha sede la farmacia.

8.  Il trasferimento della titolarità del­l'esercizio di farmacia privata, comprese quelle di cui sono titolari le società di cui al comma 1, è consentito dopo che siano decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo salvo quanto previsto dal presente articolo.

9.  Il trasferimento del diritto di eserci­zio della farmacia deve essere riconosciuto con provvedimento dell'autorità compe­tente in base all'ordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia anche ai sensi delle di­sposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono decorsi almeno cin­que anni dall'atto di trasferimento.

li.  Il farmacista titolare, al momento dell'acquisizione della titolarità di altra farmacia o di quota in una società che gestisce una farmacia, decade ai sensi di legge, decorsi dieci giorni, dalla precedente titolarità.

12.   Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una sola volta, di poter acquistare un'altra farma­cia.

13. Il trasferimento della titolarità della farmacia, a tutti gli effetti di legge, non èritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è an­nessa, pena la decadenza.

14.     A seguito di acquisto per succes­sione di una partecipazione di una società di cui al comma 1, l'erede, nel termine di cinque anni dall'acquisizione, ove non comprovi l'iscrizione all'albo professionale, deve cedere la partecipazione.

15. La partecipazione di cui al comma

14 deve essere intesa esclusivamente di carattere economico non comportando l'assunzione della qualità di socio.

16. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un cu­ratore preposto alla gestione della parte­cipazione.

17. Le disposizioni di cui ai commi 14,

15 e 16 si applicano anche agli eredi a qualsiasi titolo del singolo titolare di una farmacia privata.

18.   Durante il periodo di gestione eco­nomica deve essere nominato un farmaci­sta direttore.

19. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di asso­ciare nuovi soci nel rispetto delle condi­zioni di cui al presente articolo, nel ter­mine perentorio di sei mesi.

20. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 14 e 19, la titolarità della far­macia è assegnata secondo le modalità dell'offerta in prelazione o mediante la graduatoria di cui all'articolo 10.

 

 

 

 

ART. 18.

 

 

Uncompatibilita).

 

I.   Il titolare o il direttore di una far­macia privata, il direttore di una farmacia pubblica, il farmacista socio di una società che gestisce una farmacia non possono:

 

a)  esercitare l'attività di informatore medico -scientifico;

 

b)            esercitare l'attività professionale presso qualsiasi altra farmacia o dispen­sano;

 

c)   avere rapporti di lavoro dipen­dente, a qualsiasi titolo, nel settore pub­blico o privato.

 

2.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore a un mese. Se èsospeso il socio che è direttore responsa­bile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo cor­rispondente alla sospensione dei soci. In ogni caso di sospensione dell'attività del­l'esercizio farmaceutico si provvede me­diante l'applicazione dei commi 2 e 3 del-l'articolo 16.

3.11  farmacista che si trova in una delle condizioni di incompatibilità di cui aI comma I deve cessare, preventivamente all'acquisizione della Aitolarità, della dire­zione e della quota societaria, l'attività o il rapporto non consentito.

 

 

ART. 19.

 

(Titolarità

e sostituzione nella gestione).

 

1.  Il titolare della farmacia ha la re­sponsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della far­macia.

2.   Il titolare della farmacia può ricor­rere alla sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della far­macia, dandone comunicazione alla ASL competente:

 

a)    per infermità;

 

b)   per gravi motivi di famiglia;

 

c)   per gravidanza, parto ed allatta­mento, nei termini e con le condizioni di cui alle disposizioni vigenti sulla tutela della maternità;

 

d)            a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi suc­cessivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

 

e)   per servizio militare;

 

I)   per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale nonché locale purché con poteri di rappresentanza legale;

 

g)       per ferie.

 

3.  Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 la ASL competente per terri­torio, decorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale è fissata la data di riassunzione della gestione della farmaci a.

4.  La durata complessiva della sosti­tuzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5.  Due periodi di sostituzione tempora­nea agli effetti del periodo massimo pre­visto dal comma 4 nQn si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6.  La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7.  È in facoltà del titolare della farma­cia conferire al sostituto la conduzione economica della farmacia stessa.

8.  In nessun caso è ammessa solu­zione di continuità nella conduzione tec­nico-professionale della farmacia durante l'orario di apertura. In assenza del tito­lare o del direttore deve essere presente in farmacia un farmacista responsabile, formalmente individuato in grado di as­sicurare tutti gli adempimenti necessari al completo espletamento del servizio far­maceutico.

 

 

 

 

 

 

ART. 20.

 

 

(Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale).

 

1.11   comma 2 dell'articolo 15-quinquies del  decreto-legge  28  dicembre  1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o dall'azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le modalità stabilite dalla pre­sente legge anche a tutela del personale dipendente.

2.  In caso di trasferimento della titola­rità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'accetta­zione dell'acquisto della titolarità della far­macia da comunicare all'amministrazione entro trenta giorni dall'offerta. Il corri­spettivo da corrispondere da parte dei di­pendenti è pari alla media del giro d'affari della farmacia dell'ultimo triennio, de-tratto il costo del personale, fatto salvo il valore delle scorte, degli arredi e delle attrezzature al valore inventariale deter­minato dall'ente.

3.  In caso di mancata acquisizione della titolarità attraverso la prelazione, i dipen­denti, su richiesta degli stessi, possono essere posti in mobilità con preferenziale collocazione nel ruolo del servizio sanita­rio regionale sino alla copertura dei posti disponibili entro due anni dall'avvenuta alienazione della farmacia.

4.  La vendita della farmacia da parte del comune può avvenire per asta pubblica o per licitazione privata escludendosi la partecipazione alle procedure d'asta con la riserva della persona da nominare.

5.  Il prezzo posto a base dell'asta o della licitazione è fissato dal comune.

6.  La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istitu­zione, ai sensi dell'articolo 12, è sospesa per un periodo di cinque anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità di una farmacia ai sensi del comma 2 del presente articolo. In caso di mancata acquisizione della titolarità attraverso la prelazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti farma­cisti, la facoltà del comune di esercitare la prelazione è sospesa per un periodo di dieci anni.

 

 

 

ART. 21.

 

(Classi ficazione delle farmacie. Provvidenze a favore delle farmacie).

 

1.   Le farmacie sono classificate come segue:

 

a,     farmacie rurali situate nei comuni o loro frazioni, centri abitati, località, risultanti dagli statuti comunali, con po­polazione non superiore a 5 mila abi­tanti;

 

b)    farmacie urbane situate nei co­muni con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

 

 

2. Non sono classificate farmacie rurali quelle poste nei quartieri periferici delle città, collegati al centro urbano senza di­scontinuità di abitanti, e le farmacie sta­gionali.

3. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'ar­ticolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, le percentuali di sconto di cui al comma 40 dell'articolo i della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

4. Alle farmacie con un fatturato com­plessivo annuo non superiore a lire 750 milioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il SSN, nel procedere alla corresponsione delle loro competenze, trattiene a titolo di sconto una quota pari all'l,5 per cento dell'importo al lordo del ticket.

5.   In sede di rinnovo della convenzione nazionale farmaceutica dì cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicem­bre 1992, n. 502, e successive modifica­zioni, si procede all'adeguamento del limite di fatturato di cui al comma 4 in misura proporzionale all'andamento della spesa farmaceutica a carico del SSN nell'ultimo triennio.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e dì Bolzano possono indivi­duare con proprie leggi ulteriori incentivi per farmacie e/o dispensari farmaceutici di località particolarmente disagiate.

 

 

 

ART. 22.

 

 

(Cori ferenze di servizi).

 

1. L'espressione di pareri e di casi di concertazione previsti dalla presente legge può essere attivata dalla pubblica ammi­nistrazione mediante conferenze di ser­vIzi.

 

 

ART. 23.

 

(Programmazione degli accessi ai corsi di laurea).

 

1.   L'esercizio delta professione nelle farmacie aperte al pubblico non è consen­tito ai Laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche con inizio dall'anno acca­demico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i diritti degli iscritti ai corsi alla stessa data.

2.  L'accesso al corso di laurea in far­macia è regolamentato. Il Ministro del-l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce per ogni anno accademico il numero di iscrizioni consentito alle facoltà di farma­cia sul territorio nazionale e ripartisce tra le singole università il numero dei posti disponibili.

3.   La determinazione del numero di iscrizioni ai corsi di laurea in farmacia consentito per ogni anno è fissata avendo riguardo al fabbisogno di farmacisti deter­minato per ciascun anno dal Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

4.   Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, a. 341, come mo­dificato dall'articolo 17, comma 16, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

ART. 24.

 

(idoneità all'esercizio della professione.

Ceritificazioni).

 

1.   È fatto obbligo agli ordini professio­nali provinciali, singoli o associati tra loro fino al livello regionale, di sottoporre a verifica periodica il permanere della ido­neità all'esercizio della professione, conse­guita con l'esame di abilitazione, dei far­macisti iscritti all'albo professionale.

2.     L'idoneità si mantiene mediante la frequenza obbligatoria ogni biennio di un corso di aggiornamento professionale or­ganizzati dall'ordine provinciale dei far­macisti. Strutturazione, modalità e proce­dure dei corsi, per la certificazione di idoneità, sono definité in un regolamento emanato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e convalidato dal Mi­nistero della sanità. Tale regolamento deve, altresì, prevedere le eventuali sanzioni a carico dei farmacisti in caso di mancata certificazione.

 

 

 

CAP. III

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

ART. 25.

 

(Disposizioni transitorie).

 

1.   Il servizio prestato dal farmacista, anche dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le farmacie pubbliche o pri­vate aperte al pubblico, compresa la dire­zione di azienda, e presso le farmacie interne ospedaliere o le farmacie militari, è utile ai fini della pratica professionale di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 6 della citata legge n. 892 del 1984, anche qualora non sia stata fatta la specifica comunicazione. I periodi di aspettativa per incarichi previsti dalla normativa vigente sono utilmente conteggiati ai fini della pratica professionale.

 

 

 

ART. 26.

 

(Abrogazione di norme).

 

1.   Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.