Aggiornamento alla GU 06/01/99
154. FARMACIE E FARMACISTI
A) Provvedimenti generali
L. 8 novembre 1991, n. 362 (1).
Norme di riordino del settore farmaceutico.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16
novembre 1991, n. 269.
1. Rapporto farmacie-popolazione.
1 (2).
(2) Sostituisce con 6 commi i commi
1, 2 e 3 dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
2. Apertura farmacie in condizioni territoriali particolari.
1 (2/a).
(2/a) Sostituisce l'art. 104, R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica.
3. Sanzioni.
1. Chiunque apre una farmacia o ne
assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con
l'arresto fino a un mese e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1,
l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della
farmacia.
4. Procedure concorsuali.
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per
l'esercizio da parte di privati ha
luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il
mese di marzo di ogni anno dispari
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui
al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità
economica europea maggiori di età,
in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale
dei farmacisti, che non abbiano compiuto
i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. Ove le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso
per l'assegnazione delle farmacie
vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni successivi
alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione
giudicatrice, il Ministro della sanità,
previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un
commissario ad acta incaricato dell'indizione
del bando di concorso e della nomina della commissione
giudicatrice (3).
4. Il commissario ad acta di cui al
comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento
del concorso fino all'assegnazione
delle farmacie ai relativi vincitori (3).
5. Il commissario ad acta di cui al
comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale
compresa nel territorio in cui si
espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità
(3).
6. La commissione giudicatrice nominata
per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle
farmacie approva entro centottanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei
vincitori (3).
7. In caso di impedimento di un commissario
a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono alla immediata sostituzione
del commissario impedito (3).
8. Qualora le commissioni non provvedano
ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono entro dieci giorni alla
nomina di una nuova commissione (3).
9. La composizione della commissione
giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione
dei punteggi, le prove di esame e
le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge (3/a).
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3/a) Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992
(Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64) ha così disposto:
"I concorsi per l'assegnazione di
sedi farmaceutiche banditi ai sensi degli articoli 3 e seguenti della
legge 2 aprile1968, n. 475, in data
anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,
n. 362, restano disciplinati, per
quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice, ai
criteri per la valutazione dei titoli,
all'attribuzione dei punteggi, alle prove di esame e alle modalità
di
svolgimento dei concorsi stessi, dalle
disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando". Vedi,
anche, il D.P.C.M. 30 marzo 1994,
n. 298, riportato al n. A/XV.
5. Decentramento delle farmacie.
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale
competente per territorio, in sede
di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino
intervenuti mutamenti nella distribuzione
della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui
all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n.
142 (4), anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, provvedono alla nuova
determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune,
l'unità sanitaria locale e
l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda
del
titolare della farmacia, il trasferimento
della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area
metropolitana, in una zona di nuovo
insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza
farmaceutica determinata dallo spostamento
della popolazione, rimanendo immutato il numero delle
farmacie in rapporto alla popolazione
ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475 (5), come modificato
dall'articolo 1 della presente legge.
(4) Riportata alla voce Comuni e province.
(5) Riportata al n. A/IV.
6. Dispensari farmaceutici.
1 (6).
1-bis. Nelle frazioni o centri abitati
dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni,
sono intervenuti sensibili mutamenti
della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria
possono autorizzare, in aggiunta alle
farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni,
l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla
verifica delle mutate dislocazioni
della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta
ricostruzione (6/a).
(6) Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art.
1, L. 8 marzo 1968, n. 221, riportata al n. B/VII.
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 13,
D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.
7. Titolarità e gestione della farmacia.
1. La titolarità dell'esercizio
della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità
alle
disposizioni vigenti, a società
di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata
che
gestiscano farmacie anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le società di cui al comma
1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci
della società farmacisti iscritti
all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso
del requisito
dell'idoneità previsto dall'articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (7) e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita
dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è
responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino
a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11
della legge 2 aprile 1968, n. 475
(7), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito
temporaneamente da un altro socio.
5. Ciascuna delle società di
cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia
e
ottenere la relativa autorizzazione
purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale
la
società.
6. Ciascun farmacista può partecipare
ad una sola società di cui al comma 1.
7. La gestione delle farmacie private
è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui
ha
sede la farmacia.
8. Il trasferimento della titolarità
dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi
tre anni dal rilascio dell'autorizzazione
da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai
commi 9 e 10.
9. A seguito di acquisizione a titolo
di successione di una partecipazione in una società di cui al
comma 1, qualora vengano meno i requisiti
di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve
cedere la partecipazione nel termine
di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il
coniuge ovvero l'erede in linea retta
entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al
compimento del trentesimo anno di
età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci
anni dalla data di acquisizione della
partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile
esclusivamente nel caso in cui l'avente
causa, entro un anno dalla data di acquisizione della
partecipazione, si iscriva ad una
facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università
statale o
abilitata a rilasciare titoli aventi
valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno,
essi
provvedono alla nomina di un rappresentante
comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto
tra gli aventi causa, il tribunale
competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto
alla gestione della partecipazione.
In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il
socio avente causa perde i diritti
connessi alla partecipazione.
10. Il comma 9 si applica anche nel
caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi
causa ai sensi del dodicesimo comma
dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (7), e successive
modificazioni.
11. Decorsi i termini di cui al comma
9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della
farmacia privata viene assegnata secondo
le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralità
dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci
nel
rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13
del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478
(8), come sostituito dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n.
1730, si applica a tutte le farmacie
private anche se di esse sia titolare una società.
14. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (9), agli
atti soggetti ad imposta di registro
delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata,
costituite entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento
dell'azienda, l'imposta si applica
in misura fissa.
(7) Riportata al n. A/IV.
(7) Riportata al n. A/IV.
(7) Riportata al n. A/IV.
(8) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(9) Riportata alla voce Imposte e
tasse in genere.
8. Gestione societaria: incompatibilità.
1. La partecipazione alle società
di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale
articolo, è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività
esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione
e
informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore
provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro
pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società
di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla
Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani nonché all'assessore alla sanità della competente
regione
o provincia autonoma, all'ordine provinciale
dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per
territorio, entro sessanta giorni
dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.
3. La violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione
del farmacista dall'albo professionale
per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio
che è direttore responsabile,
la direzione della farmacia gestita da una società è affidata
ad un altro dei
soci. Se sono sospesi tutti i soci
è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente
alla
sospensione dei soci. L'autorità
sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il
periodo di interruzione della gestione
ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto
dal consiglio direttivo dell'ordine
provinciale dei farmacisti.
9. Criteri per l'iscrizione all'albo.
1 (10).
(10) Sostituisce la lettera e) del
primo comma dell'art. 9, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233,
riportato alla voce Professioni sanitarie
e arti ausiliarie.
10. Gestione comunale.
1 (11).
(11) Sostituisce il primo comma dell'art.
9, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
11. Titolarità e sostituzione nella gestione.
1 (12).
(12) Sostituisce l'art. 11, L. 2 aprile
1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
12. Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.
1. Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (13), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal
comune o da azienda municipalizzata
o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
con modalità da stabilirsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del
personale dipendente.
2. In caso di trasferimento della
titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di
prelazione e ad essi si applicano
le norme dell'articolo 7.
3. La facoltà del comune di
esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia
vacante o di nuova istituzione ai
sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14), e successive
modificazioni, è sospesa per
tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della
farmacia ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
(13) Riportato alla voce Finanza locale.
(14) Riportata al n. A/IV.
13. Trasferimento di farmacia.
1 (15).
(15) Sostituisce il comma settimo dell'art.
12, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
(giurisprudenza)
14. Sanatoria.
1. I farmacisti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni
una farmacia rurale o urbana in via
provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (16), e successive modificazioni, hanno
diritto a conseguire, per una sola
volta, la titolarità della farmacia, purché alla data di
entrata in vigore
della presente legge non sia stata
pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della
relativa sede farmaceutica.
2. Il periodo di tre anni di gestione
di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per
sommatoria di servizi prestati, in
qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni
non
superiori ad un semestre, purché
alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario
gestisca in via continuativa la farmacia
da almeno sei mesi.
3. È escluso dal beneficio
il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra
farmacia da meno
di dieci anni, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14).
4. Le domande, debitamente documentate,
devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'accertamento dei requisiti e
delle condizioni previsti dai comuni 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro
un
mese dalla presentazione delle domande.
(16) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(14) Riportata al n. A/IV.
15. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14), la legge 28
febbraio 1981, n. 34 (17), e successive
modificazioni, nonché gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22
dicembre 1984, n. 892 (18).
(14) Riportata al n. A/IV.
(17) Riportata al n. A/VIII.
(18) Riportata al n. A/X.
16. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.