De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 06/01/99

154. FARMACIE E FARMACISTI
A) Provvedimenti generali
 

L. 2 aprile 1968, n. 475 (1).
Norme concernenti il servizio farmaceutico (1/a).
 
 

(giurisprudenza)
1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo
dall'autorità competente per territorio (1/b).
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei
comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni
(1/b).
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini
dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi (1/b).
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa
l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale,
indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una
distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più
breve tra soglia e soglia delle famacie (1/b).
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo
dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia (1/b).
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico
(1/b).
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200
metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (1/a).
 

(giurisprudenza)
2. Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le
singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente
articolo 1.
La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento, definitivo del medico provinciale,
sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune
interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità in
cui si discute la pianta organica del suo comune.
La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi, legali della provincia ed è affissa per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio del comune.
La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.
La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento
definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo.
La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia
improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.
 

(giurisprudenza)
3. [Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per
l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di
marzo di ogni anno dispari.
Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in
possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei
farmacisti.
Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai
requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;
d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;
e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici
dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.
Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di
preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e
all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.
È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da
ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del
regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706] (1/a) (2).
 

(giurisprudenza)
4. [La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è
nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la
presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del
Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore,
farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso: da
due farmacisti, esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei
farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di
farmacia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità] (3) (4).
 

5. [Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di
esame] (4).
 

6. [Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica,
limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica
farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno
stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione
degli ordini dei farmacisti (4/a).
Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.
Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due
prove di esami] (4).
 

(giurisprudenza)
7. [Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;
2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.
La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può
essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.
L'esercizio professionale è valutato:
a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;
b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.
Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della
farmacia.
Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori
nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività
complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.
Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (5), è equiparato a quello di direttore di farmacia,
mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è equiparato
al servizio di collaboratore in farmacia.
Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso
sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie
di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (6), e ai mutilati e invalidi civili la cui
capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la
categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale] (4).
 

8. [Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (3), eccettuate quelle relative
al concorso previsto negli articoli precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio
di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'intcrno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno
rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna propostadall'ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità] (4).
 

(giurisprudenza)
9. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della
revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono
titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto
della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli
anzidetti farmacisti (7).
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali
civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione
dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi
precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti
le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il
figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (8).
 

(giurisprudenza)
10. Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della
provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la
vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il
decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata
indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei
modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione
al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella
ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione
comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta
provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di
farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si
applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (8).
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte
dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di
concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui
concorsi, per farmacisti ospedalieri.
È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri
farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti
ospedalieri.
 

(giurisprudenza)
11. 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni
patrimoniali della farmacia.
2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del
titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti
nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela
della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo
ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie;
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio,
trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoperre il farmacista a visita medica, a seguito della
quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di
cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non
si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in
un anno.
7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica (9).
 

(giurisprudenza)
12. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita
titolarità (9/a).
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia
risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico
provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo
articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci
anni dall'atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare
l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita,
ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso
per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria
farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta
nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità
sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero
abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori (9/b).
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che
abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità
sanitaria competente (9/b).
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria
competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva
cessazione della stessa (9/b).
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria
competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica
professionale (9/b).
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se
insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi
è connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della
farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che
abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo
gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
 

(giurisprudenza)
13. Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella
amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti
locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualura a seguito di pubblico concorso accetti la
farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà
rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
 

14. La decadenza dall'autorizzazione, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265 (9/c), viene dichiarata
per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero
l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere
politico.
 

15. È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta
della farmacia.
 

16. [Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie
ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7
rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori] (10).
 

(giurisprudenza)
17. Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno
carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (9/c) (10/a).
 

Disposizioni transitorie e finali

(giurisprudenza)
18. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli
eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una
volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto
all'albo professionale (10/b).
 

19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno
stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente
articolo 2.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali
dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.
 

20. Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative di enti cooperativistici, in
possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (11), ratificato
con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata
in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di
trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano
farmacisti, comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs.C.p.S. 3 ottobre 1946, n. 197 (12), e che risultino
intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a
norma del precedente articolo 12.
Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno
assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti.
 

21. Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno
partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.
 

22. Sono abrogati gli artt. 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto
comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265 (13), l'art. 27 della L. 9 giugno 1947, numero 530
(14), e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
 

23. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità
istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del
servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della
tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
 

24. La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a
partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione: entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite
ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.
 

25. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per
il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto farmacisti non titolari, i
farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f)
dell'articolo 3 medesimo.
 

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di
esecuzione.
 
 
 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(2) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(3) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(4/a) Vedi il D.M. 30 dicembre 1968, riportato al n. A/V e il D.M. 16 agosto 1974, riportato al n.
A/VII.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(5) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(6) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(3) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(7) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(8) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(8) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(9) Così sostituito dall'art. 11, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(9/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258, riportato al n. A/XI.
(9/b) L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/c) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(10) Abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(9/c) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(10/a) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988,
n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i
gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennitá di avviamento
prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
(10/b) Vedi l'art. 17, D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(11) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative.
(12) Riportato al n. D/I.
(13) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(14) Il citato art. 27, L. 9 giugno 1947, n. 530, così disponeva: "Art. 27. I comuni possono nei modi
stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578,
assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.
L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in
quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del T.U. 27 luglio 1934, n.
1265, delle leggi sanitarie.
Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia
sentito il Consiglio provinciale di sanità".

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