LAVORO NOTTURNO -D.LGS APPROVATO DA CONS. DEI MINISTRI IL 5-11-'99

 

 

DECRETO LEGISLATIVO SUL LAVORO NOTTURNO

 

Art. 1

(Campo di applicazione)

 

1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e

privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro

notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori dei trasporto aereo,

ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca

in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in

formazione.

2. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, dei personale

addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al

culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non

trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.

3. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione

civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco,

nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie. di quelle

destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con

compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente

decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse

al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di

impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente,

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della

sanità e della funzione pubblica.

 

 

Art.2

(Definizioni)

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende

per:

a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno

sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le

cinque del mattino;

b) lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre

ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno un

terzo del suo orario di lavoro normale e secondo le norme definite dal

Contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina

collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che

svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni   lavorativi  

all'anno;    il  suddetto    limite minimo         è riproporzionato in

caso di lavoro a tempo parziale.

 

 

 

Art.3

(Limitazioni al lavoro nottumo)

 

1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le

lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze

organizzativi aziendali.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9

dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della

legge 5 febbraio 1999, n. 25,       la contrattazione collettiva determina

ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero

ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1.

 

 

 

Art.4

(Durata della prestazione)

 

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore

nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti

collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul

quale calcolare come media- il suddetto limite.

2. Con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa

consultazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria

comparativamente più rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei

datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che

comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il

cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.

3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3

della legge 22 febbraio 1934, n.370, non viene preso in considerazione per

il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai

contratti collettivi di cui al comma 1.

Art.5

(Tutela della salute)

 

1. I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere sottoposti a cura

e a spese del datore di lavoro, per il tramite dei medico competente di

cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro a cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno, ogni due anni per controllare il loro

stato di salute;

c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili.

con il lavoro notturno.

 

 

Art. 6

( TrasfeRImento al lavoro diurno)

 

1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano

l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato

ad altre attività diurne secondo le modalità previste dalla contrattazione

collettiva.

 

 

Art.7

( Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva)

 

1. La contrattazione collettiva stabilisce la proporzionata riduzione

dell'orario di lavoro settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori e

delle lavoratrici che effettuano prestazioni di lavoro notturno e la

relativa maggiorazione retributiva.

 

 

 

 

 

 

Art.8

(Rapporti sindacali)

 

1. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione

delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze

sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di

categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è effettuata e

conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione dei datore di

lavoro.

 

 

Art.9

(Doveri di informazione)

 

1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i

lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori

rischi derivanti dallo svolgimento dei lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la

prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali di cui

all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di

cui all'articolo 4, comma 2.

 

 

Art. 10

(Comunicazione del lavoro nottumo)

 

Il datore di lavoro informa per iscritto la Direzione provinciale del

lavoro - Settore ispezione dei lavoro, competente per territorio, con

periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo

continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia

disposto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle

organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 12 dei regio decreto 1 0 settembre 1923, n. 1955.

 

 

 

Art. 11

(Misure di protezione personale e collettiva)

 

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa

informativa alle r1appresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un

livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle

caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi

equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze

sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e

seguenti dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i

lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi

particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2,

appropriata misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure

di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di

particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con

riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990,

n. 162.

 

 

Art. 12

(Sanzioni)

 

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lett. a), del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della

disposizione di cui all'articolo 5;

b) b) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per

ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui

all'articolo 4.

 

 

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