FARMACIE URBANE E RURALI: SANATORIA (da IlSole24Ore 12 ottobre 1999)

 

 

Martedì 12 Ottobre 1999 Libere professioni

Definitiva la titolarità di sede urbana o rurale retta da tre anni Varata

una minisanatoria per farmacisti 1/2supplenti+

(NOSTRO SERVIZIO)

 

ROMA — Sanatoria in arrivo per le farmacie urbane e rurali, gestite in

base ad assegnazioni provvisorie, grazie alle deroghe approvate

definitivamente la settimana scorsa dalla commissione Affari sociali della

Camera.

 

Il sì in legislativa al testo di legge nella versione ricevuta dal Senato

chiude un iter durato oltre due anni ed è destinato a risolvere poco più

di una trentina di situazioni pendenti. I farmacisti che gestiscono da

almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria avranno

diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia,

purché alla data di entrata in vigore della legge non sia stata pubblicata

la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede

farmaceutica. Dal beneficio sarà tuttavia escluso il farmacista che abbia

già trasferito la titolarità di un’altra farmacia da almeno dieci anni

dall’entrata in vigore dalla legge e per i farmacisti che abbiano già

ottenuto da meno di dieci anni altri benefici o sanatorie.

 

Deroghe ulteriori sono previste per i gestori provvisori che abbiano

superato i 60 anni d’età o che risultino tali anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge n.48/90 (che aveva fissato in precedenza le

norme in materia). Per poter beneficiare dell’effetto delle nuove norme i

farmacisti dovranno presentare le domande entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge: l’accertamento dei requisiti dovrà aver

luogo entro un mese dalle domande.

 

La nuova legge specifica anche che per l’assegnazione delle farmacie nei

concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente alla legge,

i candidati risultati idonei dovranno venire interpellati secondo l’ordine

di graduatoria: da quel momento l’indicazione espressa da ciascun

candidato non potrà essere modificata mentre il candidato che non

indicherà entro cinque giorni la farmacia prescelta verrà automaticamente

escluso dall’assegnazione.

 

L’assegnazione delle sedi dovrà avvenire secondo l’ordine previsto dalla

graduatoria e le sedi eventualmente disponibili saranno assegnate ad altri

candidati. Il dibattito in commissione è servito anche a ribadire che le

nuove norme non si applicano alle farmacie comunali (che restano soggette

ad altra disciplina). Definitivamente rinviata invece alle norme di

riordino complessivo del settore farmaceutico, all’esame della commissione

Igiene e sanità del Senato, la revisione complessiva della disciplina sull’

assegnazione delle sedi farmaceutiche.

 

Fra le questioni dibattute la proposta avanzata dalla Lega di aggiungere

un articolo per l’interpretazione autentica della disposizione della 1/2

Bassanini due+ sulla abolizione dei limiti d’età per la partecipazione ai

concorsi pubblici: proposta tuttavia respinta essendosi già pronunciati i

Tar sulla inapplicabilità della norma ai concorsi per le sedi

farmaceutiche.

 

Sara Todaro

 

 

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma

http://www.filcams.cgil.it