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IL RINNOVO DEI CCNL DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE

 Il testo CCNL Industria Alimentare integrale del contratto rinnovato 973 kb

 

Il volantone dell'accordo CCNL Industria Alimentare  pronto per la stampa in formato pdf 470 kb

 

Le nuove tabelle salariali nazionali del CCNL Industria Alimentare in €

 

Il testo CCNL Industria Alimentare in formato doc 200 kb

 

Guida ragionata di FAI FLAI UILA Nazionali all'accordo di  rinnovo del CCNL Industria alimentare

Roma 16 luglio 2003

 

Il testo dell'accordo CCNL cooperative Alimentari

 

Il volantone dell'accordo Cooperative Alimentari pronto per la stampa

 

La sintesi del rinnovo del CCNL Cooperative AlimentariRoma 24 luglio 2003

 

 

La piattaforma emendata Alimentaristi Privati 17 marzo 03

1,06 MB 700 Kb

 

La piattaforma emendata Alimentaristi Cooperazione 17 marzo 03

1,06 MB 700 Kb

 

La ipotesi piattaforma dell'industria alimentare

 

La ipotesi piattaforma delle cooperative di trasformazione

 

Il sito unitario del contratto industria alimentare  e cooperative di trasformazione

 

Attivo Unitario Emilia Romagna il comunicato sul rinnovo del CCNL Industria alimentare

Bologna 21 luglio 2003

Il riepilogo delle assemblee di approvazione della piattaforma svolte in Emilia Romagna marzo 2003

Il documento politico dell'assemblea Regionale Emilia Romagna 7 marzo 2003

Gli Emendamenti approvati

Gli Emendamenti assunti

 

 

news sul contratto

 

 

 

IL RIEPILOGO DELLE ASSEMBLEE SVOLTE IN EMILIA ROMAGNA      
Provincia N. Assemblee Dip. Votanti Fav. Contr. Asten. % Fav./Vot. % Contr. %Asten. %Vot./Dip.
                   
Bologna 31 2184 1059 966 54 39 91,22 5,10 3,68 48,49
Cesena 9 197 95 94 0 1 98,95 0,00 1,05 48,22
Ferrara 15 785 483 463 4 16 95,86 0,83 3,31 61,53
Forlì 6 242 139 119 13 7 85,61 9,35 5,04 57,44
Modena 50 3.536 1.982 1.954 9 19 98,59 0,45 0,96 56,05
Piacenza 3 295 188 188 0 0 100,00 0,00 0,00 63,73
Parma 123 7.671 4.043 3.988 19 36 98,64 0,47 0,89 52,70
Ravenna 22 2.623 861 850 3 8 98,72 0,35 0,93 32,83
Reggio E. 25 2.708 1.525 1.513 4 8 99,21 0,26 0,52 56,31
Rimini 5 310 155 151 3 1 97,42 1,94 0,65 50,00
Imola 8 150 80 78 2 0 97,50 2,50 0,00 53,33
                   
Tot. Emilia Romagna 297 20.701 10.610 10.364 111 135 97,68 1,05 1,27 51,25
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
A. PREMESSA


I processi di globalizzazione, l’allargamento dell’Unione europea, l’attenzione crescente dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare e della qualità dell’alimentazione costituiscono lo scenario dinamico rispetto al quale verificare la congruenza delle politiche di innovazione e sviluppo dell’agroindustria in Europa e in Italia.

Fronteggiare la competizione globale salvaguardando la qualità degli alimenti – in particolare di quelli che compongono i consumi alimentari di massa – richiede una serie di mutamenti e aggiornamenti sul piano delle politiche agroalimentari, aggiornamenti che devono coinvolgere l’autorità politica e amministrativa e, per quel che ci riguarda, coinvolgono la centralità di un nuovo rapporto fra le parti sociali.

Testimonianza della necessità di questo nuovo rapporto è costituita, in primo luogo, dall’impegno comune di dar vita ad un Fondo di solidarietà con le popolazioni sottoalimentate del mondo finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori del nostro settore. Questo rinnovo contrattuale costituisce la sede nella quale dare seguito concreto a quell’impegno.

La costituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – per la quale auspichiamo la scelta di Parma come sede – e l’impegno della Commissione europea sui temi della sicurezza alimentare sono elementi che devono essere sostenuti e tradotti – a partire dalla Revisione di medio termine della Pac – in azioni concrete che diano sostanza a quello che è stato definito il “Modello europeo di alimentazione”.

L’evoluzione della realtà del settore agroindustriale ci indica, in primo luogo, la necessità di sostituire ad una situazione di frazionamento e competizione interna alla filiera alimentare una impostazione e una pratica che assumano invece pienamente un’ottica di “sistema agroalimentare industriale e commerciale”. Da questo punto di vista appare già obsoleta e inadeguata la Legge di orientamento attualmente in vigore mentre le recenti polemiche sull’inflazione effettiva trainata dai consumi alimentari ci consegnano l’esigenza di monitorare su tutto il percorso di sistema il processo di formazione dei prezzi.

La positiva esperienza maturata in Italia attraverso il Patto nazionale per la sicurezza e la qualità alimentare e gli Accordi volontari di filiera sottoscritti in sede Cnel costituiscono il riferimento sostanziale – non solo per le parti sociali - per favorire l’evoluzione del rapporto contrattuale nei comparti coinvolti e per definire i contenuti della nuova responsabilità sociale dell’impresa e del lavoro attraverso regole condivise, mirate alla difesa del consumatore europeo e all’implementazione degli elementi specifici di competitività legata alla qualità che devono caratterizzare sempre di più il sistema alimentare europeo e nazionale.

La struttura del sistema produttivo alimentare del nostro paese - i suoi punti di forza e di debolezza - costituisce il punto di partenza per reimpostare le politiche contrattuali in funzione degli obiettivi segnalati. Essa è caratterizzata da una stratificazione aziendale duale: da un lato le imprese che operano in funzione di consumi di massa per le quali, oltre alle tematiche della qualità, salubrità e tracciabilità della catena alimentare si pongono problemi logistici e dimensionali nonché di innovazione. Dall’altro lato imprese medie,piccole e individuali all’interno delle quali si collocano – in modo variegato in misura della loro specificità merceologica e della loro collocazione nel mercato nazionale ed internazionale – aree e realtà più o meno dinamiche in rapporto al grado di eccellenza delle produzioni e alla protezione dalla concorrenza.

L’intreccio fra produzioni di massa e produzioni di eccellenza è assolutamente significativo in termini di immagine presso il consumatore e il mercato nazionale ed internazionale: si tratta di un rapporto sinergico che garantisce l’evoluzione positiva dell’agroalimentare italiano solo se l’elemento qualitativo del rapporto fra le due realtà sarà sottratto sempre di più ad un’ottica meramente pubblicitaria.

Il secondo gruppo di imprese è, inoltre, caratterizzato, in molti casi, dal legame inscindibile con il territorio oltre che con materie prime localmente prodotte. La realtà italiana agroindustriale è caratterizzata dallo sviluppo di distretti e sistemi di sviluppo locale privi di politiche che ne incrementino la competitività, ne favoriscano la specializzazione, ne sostengano la crescita e la nascita a partire dal bacino di potenzialità di produzioni alimentari di qualità di inestimabile valore in particolare nel nostro Mezzogiorno e nelle zone interne del Paese.

Queste considerazioni sul nostro sistema agroindustriale richiamano direttamente i temi della professionalità del lavoro, dell’organizzazione del lavoro, della ricomposizione del lavoro per superarne la stagionalità, dello sviluppo di nuove professionalità e interprofessionalità legate ad un’idea di sviluppo sistemico fondato sulla qualità e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.
In questa direzione occorre ridefinire la strumentazione contrattuale relativa agli Osservatori avvicinandoli sempre di più alle realtà aziendali e territoriali per introdurre e sviluppare pratiche contrattuali che:
- individuino in un’ottica mirata le esigenze di formazione professionale e continua costruendo una cultura della qualità nella prestazione, nella produzione, verso il mercato e in relazione al territorio.
- consentano di convenire sulle esigenze di investimento e di servizio da contrattare con gli enti locali e le responsabilità amministrative coinvolte.
- ricostruiscano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dal campo alla tavola, nei sistemi di sviluppo locale e individuino le esigenze di sviluppo e investimento nonché i percorsi professionali necessari.
- verifichino le prospettive occupazionali, anche interprofessionali, per rendere sempre più stabile e qualitativamente adeguata la prestazione lavorativa.

Tutto ciò ha sens se, parallelamente, le singole filiere costituiranno, a livello nazionale, il terreno su cui sperimentare a livello verticale percorsi formativi, rivendicativi e contrattuali “di sistema”.

B. RELAZIONI INDUSTRIALI
Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale articolandolo a livello regionale e territoriale sulle politiche di settore basate sullo sviluppo, sulla qualità e sulla sicurezza e per il controllo a livello territoriale della corretta applicazione delle norme contrattuali e della sicurezza sul lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’etichettatura e di tutte le possibili forme di comunicazione.
In tale ambito riteniamo utile costruire all’interno dell’Osservatorio due sezioni:

a) la Sezione formazione e ricerca per promuovere linee guida di orientamento, progetti formativi e l’identificazione delle risorse disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso la costituzione di una struttura apposita da definire tra le parti;
b) la Sezione ambiente e sicurezza sui temi della qualità, della tracciabilità, dell’etichettatura e della sicurezza applicando quanto già predisposto nel secondo biennio contrattuale sul risk assessment e quanto sottoscritto presso il Cnel sulla sicurezza e sulla qualità alimentare, considerando in tale quadro i temi della ricerca e della innovazione tecnologica e della formazione in materia di sicurezza e qualità alimentare per i lavoratori, le RSU e gli RLS.

Infine, ai fini della qualità ambientale dei siti produttivi legati alle produzioni alimentari vanno identificati e valorizzati i distretti industriali agroalimentari in particolare nel rapporto con le istituzioni.

Nel quadro degli strumenti di relazioni industriali va rafforzato e reso più cogente il ruolo della Commissione pari opportunità prevedendo appuntamenti annuali di pubblicazione e rendiconto delle attività svolte nonché, affidando ad essa compiti di promozione di azioni positive (ex art. 9 l. 53/00), monitoraggio prevenzione molestie sessuali e mobbing.



LAVORATRICI MADRI FORMAZIONE


Nell’ambito delle iniziative di formazione continua e permanente sono da prevedere l’obbligatorietà di servizi di riqualificazione professionale al rientro dalla maternità e comunque nei primi anni di vita del bambino (cfr art .4 comma 3 l. 53/00)

CONGEDI PARENTALI
Riconoscimento della contribuzione e della retribuzione per il genitore che utilizza l’astensione dal lavoro durante le malattie del bambino tra i 3 e gli 8 anni (art. 3 comma 4 l. 53/00)
Anticipazione TFR per congedo e per formazione.
Vanno inoltre effettuati adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina della l. 53/00


MOLESTIE SESSUALI E MOBBING

Vanno ridefinite le azioni individuabili come “molestie sessuali” per le quali vanno previsti codici di condotta da identificare anche con l’apporto della Commissione pari opportunità e relative sanzioni.

Vanno individuati come “mobbing” quei “lunghi, costanti, incessanti e duraturi processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non ha più difesa” anche in questo caso vanno definiti codici di condotta a cui l’organizzazione del lavoro deve far riferimento per prevenire tali forme di persecuzione sui luoghi di lavoro e relative sanzioni.

C. DIRITTI E AGIBILITA’ SINDACALI

a) Si richiede di riformulare l’art. 7 paragrafo 4 del CCNL modificando la soglia dimensionale per la determinazione del numero dei componenti la RSU portandone a 4 i componenti nelle unità da 51 a 200 dipendenti;
b) si richiede di poter esercitare la facoltà di convocazione delle assemblee dei lavoratori da parte delle OO.SS per 3 ore l’anno sia congiuntamente che disgiuntamente;
c) si richiede che i permessi sindacali vengano calcolati col criterio del “Full Time Equivalent” su tutti i/le dipendenti (tutti i mesi di rapporto di lavoro diviso 12), sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
d) si richiede di modificare (art. 9 CCNL) il calcolo del monte ore dei permessi dei lavoratori F.T.E. aumentando di 2 ore le quattro fasce per unità produttive da utilizzare in modo cumulativo.

ART 10 E ART 13
Si richiede che la distribuzione del CCNL venga estesa a tutti i lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che determinato e che copia del CCNL stesso venga consegnata all’atto dell’assunzione.



D. MERCATO DEL LAVORO
Si richiede di adeguare il d.l. 368/01 alle specificità dei settori alimentari sia nella riconferma “del diritto di precedenza” sia nelle modalità di assunzione dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Andranno rinvenute le soluzioni più opportune che favoriscano la conferma a tempo indeterminato delle assunzioni a causa mista con percorsi formativi.
Per le aziende, i settori e/o i distretti produttivi, con particolare attenzione a quelli che operano in vere e proprie “filiere produttive”, l’incentivo dell’utilizzo delle convenzioni di cui al d.l. 147/97 deve stabilizzare la forza lavoro a termine, garantendo un arco lavorativo annuo sempre più consistente e certo anche su base interaziendale.

Cancellazione dell’art. 16 (donne, fanciulli…)

PART TIME
Si richiede di adeguare le norme contrattuali alle modifiche legislative.
Con riferimento alle eventuali e future modifiche legislative le OO.SS. si riservano di puntualizzare le proprie posizioni in materia.

E. APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Si ritiene che l’art. 4 della parte II del CCNL vada sostanzialmente riformulato sia per prevenire e rimuovere le più frequenti ragioni del contenzioso sindacale e soprattutto per armonizzarne il contenuto delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni.
In tal senso, è opportuno precisare che il confezionamento del prodotto rientra, al pari della trasformazione e dell’imbottigliamento, fra le attività proprie dell’azienda e, perciò, escluse dall’appalto, come altrettanto opportuno pare includere tra i lavori non appaltabili l’intera manutenzione ordinaria, abbandonando l’imprecisa e contraddittoria distinzione tra attività manutentive realizzabili nell’ambito o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Si chiede, inoltre, di chiarire che per manutenzione straordinaria, affidabile in appalto, devono intendersi le attività manutentive per un verso non realizzabili con i mezzi tecnici e le risorse professionali esistenti nell’impresa e, per l’altro, comunque destinate a svolgersi ed esaurirsi in un tempo predeterminato e limitato.
Sotto il profilo dell’armonizzazione delle disposizioni contrattuali alla legislazione vigente, si ritiene utile e necessario precisare che le attività aziendali affidate in appalto non possono essere subappaltate e devono essere realizzate con mezzi effettivamente organizzati dall’appaltatore ed a concreto rischio di quest’ultimo, che il rispetto da parte dell’appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme contrattuali del settore merceologico di appartenenza è condizione essenziale per il consenso delle parti stipulanti il contratto di appalto, che l’impresa committente è tenuta a verificare, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di contratto ora ricordate.
Per quanto riguarda le attività appaltate a cooperative di produzione e lavoro, è bene chiarire, in particolare, che l’impresa committente verificherà, in corso d’opera e per l’intera durata dell’appalto, il rispetto da parte della cooperativa appaltante della recente legge a tutela dei soci-lavoratori.
Si chiede, infine, che – al fine di prevenire possibili ragioni di contenzioso sindacale – le imprese forniscano alla RSU, oltre alle comunicazioni successive ed aggregate indicate dal vigente testo contrattuale, anche specifiche informazioni preventive sulle attività aziendali che intendono affidare in appalto e sulla ragione sociale, delle imprese appaltatrici.


F. SISTEMA CONTRATTUALE

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrato.
La contrattazione decentrata di secondo livello è effettuata a livello aziendale e a livello territoriale per estenderne l’utilizzo.
Per i lavoratori delle aziende per le quali non si esercita alcuna forma di contrattazione si richiede un incremento della indennità prevista dall’art. 55 del CCNL.


G. FORMAZIONE PROFESSIONALE - art. 3 CCNL

La formazione è centrale per la sua funzione in un processo produttivo di qualità in continua ed accelerata innovazione.
I programmi di formazione vanno esaminati, tenendo conto dei risultati derivanti dalla Sezione dell’Osservatorio Nazionale, dalle direzioni aziendali e dalla RSU in modo congiunto.

Gli esiti formativi costituiscono la base per una verifica congiunta della congruità dell’inquadramento del lavoratore e della sua professionalità.

Per le modalità operative si potranno utilizzare le risorse esterne (comunitarie, nazionali e regionali), l’utilizzazione dell’art. 30bis del CCNL (banca ore), la partecipazione delle imprese e dei lavoratori ai residui costi di frequenza, la destinazione di una quota del tempo di lavoro individuale alla formazione.

H. AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Ridisegnare la figura del RLS su procedure ed obiettivi legati alla formazione così come prevede l’art. 18 del d.l. 626/94.
Inoltre, le linee guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’U.N.I. vanno assunte come modello generale ed integrate con le singole Associazioni.
In tal quadro la formazione finanziata dall’INAIL deve divenire un impegno per le aziende fino a 100 dipendenti

I. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Le modificazioni intervenute nella odl, nei modelli di impresa e nelle prestazioni lavorative, i differenziali retributivi tra paga di fatto e contrattuale, hanno reso rigido ed inadeguato l’attuale sistema di inquadramento.
L’inquadramento non può più essere determinato sulla base della mansione svolta ma tendendo anche conto della professionalità, delle competenze sviluppate dal lavoratore, della formazione e della flessibilità.
L’attuale sistema classificatorio è in linea con una odl dove il lavoro si svolgeva con compiti ripetitivi e senza variabilità né flessibilità.
Esattamente il contrario di quanto oggi avviene nelle nostre aziende di qualsiasi dimensione.

In sintesi una struttura organizzativa meno rigida, forme gerarchiche di direzione snelle e una prestazione lavorativa più flessibile giustificano un nuovo sistema di inquadramento.
L’attuale sistema di inquadramento, le declaratorie e i relativi profili minimi andranno ridefiniti seguendo i criteri della responsabilità, della conoscenza e della autonomia.

Una volta definito nel CCNL il nuovo inquadramento questo dovrà essere applicato a livello aziendale in un confronto diretto tra impresa e RSU.

La metodologia legata alle modalità e alle gradualità dell’applicazione saranno definite nell’iter negoziale del rinnovo del CCNL.

L. QUADRI
La piena rappresentanza degli interessi di queste figure è condizione perché il sindacato e i lavoratori siano coerenti promotori di un sistema produttivo basato sulle qualità, sulla partecipazione, coesione e solidarietà.
Le loro conoscenze sono altresì essenziali per far partecipare l’insieme dei lavoratori all’affermazione della sfida europea sulla responsabilità sociale ed etica dell’impresa.

Queste stesse caratteristiche devono essere oggetto della tutela contrattuale e salariale dei quadri, garantendo la formazione continua ed aumentando l’indennità di funzione a 120 euro mensili non riassorbibili.

M. VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Occorre attraverso la formazione aumentarne la professionalità e modificare gli inquadramenti attualmente previsti dal CCNL.
Chiarire che per la valutazioni dell’incidenza per malattia – infortunio -permessi, nonché l’esercizio dei diritti costituzionali (scioperi), sul criterio dei 26esimi da adottare anche per l’elemento incentivante.
Incrementare i massimali per i rischi macchine – invalidità – morte di almeno il 20%.
L’incremento delle agibilità sindacali va previsto anche per i delegati VV.PP.
Occorre istituire a livello aziendale e di osservatorio un vero sistema di informazione (attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici) al fine di coinvolgere i lavoratori VV.PP. in un quadro di corrette relazioni industriali.

N. ORARIO DI LAVORO
Nella riconferma dello schema attuale si richiede con forza il dimensionamento degli organici alle effettive esigenze della produzione, delle sedi lavorative e della sicurezza del lavoro, il solo modo per realizzare una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti anche tenendo conto dell’assenteismo medio, per mobilità ed altre assenze.
In tal quadro i lavoratori devono essere messi nella condizione di utilizzare i recuperi motivati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di riferimento già identificato nel CCNL all’art. 30bis (banca delle ore).

Inoltre per i sistemi di turno più gravosi vanno individuati modelli di orario che consentano orari di fatto ridotti.
Infine non dovrà più essere adottato l’uso continuativo e programmato delle ore straordinarie utilizzate come orario comune e non per fatti legati alla straordinarietà, che di fatto rendono le condizioni di lavoro difficili e deregolamentate in modo particolare per i lavoratori giornalieri.


O. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si richiede per questo rinnovo contrattuale la possibilità di incrementare i versamenti a carico delle imprese e dei lavoratori nella contrattazione di secondo livello.
Inoltre si richiede di abbassare la soglia di accesso per i lavoratori assunti a termine a 4 mesi e prevedere nuove modalità di adesione per i lavoratori stagionali ciclici e/o stabilizzanti con le convenzioni l. 56/87 o d.l. 146/97

P. FONDO SANITARIO NAZIONALE
Si richiede la costituzione del Fondo nazionale integrativo sanitario universalistico e aperto all’utilizzo del sistema sanitario pubblico.

Il fondo dovrà operare in un regime assicurativo.

Al Fondo aderiranno, salvo disdetta, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL.

Q. SALARIO
Il potere di acquisto delle retribuzioni è stato fortemente eroso dall’andamento del costo della vita, dai prezzi e dalle tariffe pur in un quadro di settore fortemente contrassegnato dalla qualità e dalla produttività.
Pertanto si richiede un aumento salariale medio di 100 € mensili considerando tra gli altri fattori anche l’adeguamento del valore punto.


R. AIUTI E SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Si richiede la costituzione di un Fondo nazionale di “aiuti e solidarietà alimentare” alimentato pariteticamente
da lavoratori (salvo disdetta) e aziende attraverso l’utilizzo di ore da parte dei lavoratori e di prodotti alimentari da parte delle aziende.


S. AREA APPLICAZIONE CCNL

Oltre alle aziende associate estendere l’applicabilità a tutte quelle aziende che comunque producono elementi essenziali per l’alimentazione, aminoacidi, proteine e/o concorrono operativamente a monte ed a valle in modo prevalente nella produzione alimentare, nella manutenzione e nella logistica industriale.

T. QUOTA DI ASSISTENZA CONTRATTAULE
Si richiede di istituire una quota di assistenza contrattuale a carico dei lavoratori per il rinnovo del CCNL.
Gli iscritti alle OO.SS. ne sono esentati.

REGOLAMENTO
1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie Regionali e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate, definiscono gli orientamenti per la gestione della fase di consultazione, i tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per la riunione dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si definiranno piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi, e dei viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il massimo approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere come unico punto all’ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal fine ed in particolare nelle realtà maggiormente significative, dovranno prevedersi assemblee di reparto, area, uffici, ed anche in relazione a particolari figure professionali (impiegati, tecnici, quadri, viaggiatori).

Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.

In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre al voto dell’assemblea.

L’ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.

Il verbale dovrà riportare l’approvazione o meno della piattaforma nel suo complesso. Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le eventuali proposte integrative, abrogative e/o sostitutive, nonché il numero dei lavoratori dipendenti dall’azienda, il numero dei partecipanti e quello degli intervenuti.

Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.

Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto necessario per l’espressione segreta del voto).

Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall’avvenuta assemblea e si articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per reparto ecc.).

Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali.

DIRETTIVI REGIONALI
Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali convocati unitariamente, o attivi regionali, dove concordato, predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione politica delle indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti alla bozza di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente i delegati all’Assemblea Nazionale (vedi allegato).

Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati dall’apposita commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 07 marzo e entro la stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie Nazionali.


COMMISSIONE NAZIONALE
Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi a attivi regionali dovranno pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data suindicata (7 marzo).

Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.

ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Si riunisce nei giorni 12 e 13 marzo 2003 per l’approvazione conclusiva delle piattaforme.
E’ composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300 delegati eletti nei Direttivi regionali.

Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, formulano la proposta conclusiva di piattaforma.
All’Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta.

Inoltre l’Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della trattativa.

DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 45 strutture e 45 delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà votata dall’Assemblea Nazionale del 12 e 13 marzo 2003. Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all’elezione della delegazione trattante per il rinnovo del CCNL della cooperazione alimentare.

CONSULTAZIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO
L’approvazione complessiva dell’ipotesi di accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse procedure delle assemblee di consultazione sulla piattaforma.

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI, UILA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

REGIONI N. DELEGATI


Piemonte 18
Val D’Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6

Totale 300

N.B. L’assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi unitariamente secondo il presente schema. I regionali dovranno inviare alle segreterie nazionali gli elenchi dei delegati individuati.



IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNINI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI
A. PREMESSA


I processi di globalizzazione, l’allargamento dell’Unione europea, l’attenzione crescente dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare e della qualità dell’alimentazione costituiscono lo scenario dinamico rispetto al quale verificare la congruenza delle politiche di innovazione e sviluppo dell’agroindustria in Europa e in Italia.

Fronteggiare la competizione globale salvaguardando la qualità degli alimenti – in particolare di quelli che compongono i consumi alimentari di massa – richiede una serie di mutamenti e aggiornamenti sul piano delle politiche agroalimentari, aggiornamenti che devono coinvolgere l’autorità politica e amministrativa e, per quel che ci riguarda, coinvolgono la centralità di un nuovo rapporto fra le parti sociali.

Testimonianza della necessità di questo nuovo rapporto è costituita, in primo luogo, dall’impegno comune di dar vita ad un Fondo di solidarietà con le popolazioni sottoalimentate del mondo finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori del nostro settore.

Questo rinnovo contrattuale costituisce la sede nella quale dare seguito concreto a quell’impegno.

La costituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – per la quale auspichiamo la scelta di Parma come sede – e l’impegno della Commissione europea sui temi della sicurezza alimentare sono elementi che devono essere sostenuti e tradotti – a partire dalla Revisione di medio termine della Pac – in azioni concrete che diano sostanza a quello che è stato definito il “Modello europeo di alimentazione”.

L’evoluzione della realtà del settore agroindustriale ci indica, in primo luogo, la necessità di sostituire ad una situazione di frazionamento e competizione interna alla filiera alimentare una impostazione e una pratica che assumano invece pienamente un’ottica di “sistema agroalimentare industriale e commerciale”. Da questo punto di vista appare già obsoleta e inadeguata la Legge di orientamento attualmente in vigore mentre le recenti polemiche sull’inflazione effettiva trainata dai consumi alimentari ci consegnano l’esigenza di monitorare su tutto il percorso di sistema il processo di formazione dei prezzi.

La positiva esperienza maturata in Italia attraverso il Patto nazionale per la sicurezza e la qualità alimentare e gli Accordi volontari di filiera sottoscritti in sede Cnel costituiscono il riferimento sostanziale – non solo per le parti sociali - per favorire l’evoluzione del rapporto contrattuale nei comparti coinvolti e per definire i contenuti della nuova responsabilità sociale dell’impresa e del lavoro attraverso regole condivise, mirate alla difesa del consumatore europeo e all’implementazione degli elementi specifici di competitività legata alla qualità che devono caratterizzare sempre di più il sistema alimentare europeo e nazionale.

La struttura del sistema produttivo alimentare del nostro paese - i suoi punti di forza e di debolezza - costituisce il punto di partenza per reimpostare le politiche contrattuali in funzione degli obiettivi segnalati. Essa è caratterizzata da una stratificazione aziendale duale: da un lato le imprese che operano in funzione di consumi di massa per le quali, oltre alle tematiche della qualità, salubrità e tracciabilità della catena alimentare si pongono problemi logistici e dimensionali nonché di innovazione. Dall’altro lato imprese medie, piccole e individuali all’interno delle quali si collocano – in modo variegato in misura della loro specificità merceologica e della loro collocazione nel mercato nazionale ed internazionale – aree e realtà più o meno dinamiche in rapporto al grado di eccellenza delle produzioni e alla protezione dalla concorrenza.

L’intreccio fra produzioni di massa e produzioni di eccellenza è assolutamente significativo in termini di immagine presso il consumatore e il mercato nazionale ed internazionale: si tratta di un rapporto sinergico che garantisce l’evoluzione positiva dell’agroalimentare italiano solo se l’elemento qualitativo del rapporto fra le due realtà sarà sottratto sempre di più ad un’ottica meramente pubblicitaria.

Il secondo gruppo di imprese è, inoltre, caratterizzato, in molti casi, dal legame inscindibile con il territorio oltre che con materie prime localmente prodotte. La realtà italiana agroindustriale è caratterizzata dallo sviluppo di distretti e sistemi di sviluppo locale privi di politiche che ne incrementino la competitività, ne favoriscano la specializzazione, ne sostengano la crescita e la nascita a partire dal bacino di potenzialità di produzioni alimentari di qualità di inestimabile valore in particolare nel nostro Mezzogiorno e nelle zone interne del Paese.

Queste considerazioni sul nostro sistema agroindustriale richiamano direttamente i temi della professionalità del lavoro, dell’organizzazione del lavoro, della ricomposizione del lavoro per superarne la stagionalità, dello sviluppo di nuove professionalità e interprofessionalità legate ad un’idea di sviluppo sistemico fondato sulla qualità e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

In questa direzione occorre ridefinire la strumentazione contrattuale relativa agli Osservatori avvicinandoli sempre di più alle realtà aziendali e territoriali per introdurre e sviluppare pratiche contrattuali che:
- individuino in un’ottica mirata le esigenze di formazione professionale e continua costruendo una cultura della qualità nella prestazione, nella produzione, verso il mercato e in relazione al territorio.
- consentano di convenire sulle esigenze di investimento e di servizio da contrattare con gli enti locali e le responsabilità amministrative coinvolte.
- ricostruiscano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dal campo alla tavola, nei sistemi di sviluppo locale e individuino le esigenze di sviluppo e investimento nonché i percorsi professionali necessari.
- verifichino le prospettive occupazionali, anche interprofessionali, per rendere sempre più stabile e qualitativamente adeguata la prestazione lavorativa.

Tutto ciò ha senso se, parallelamente, le singole filiere costituiranno, a livello nazionale, il terreno su cui sperimentare a livello verticale percorsi formativi, rivendicativi e contrattuali “di sistema”.

6) bis PROTOCOLLO SOCIO LAVORATORE

Fermo restando le prerogative e le caratteristiche peculiari dell’apporto di lavoro prestato tra il socio lavoratore e le disposizioni legislative vigenti, si chiede che il trattamento economico complessivo della prestazione d’opera del socio lavoratore della cooperativa sia equivalente a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.

B. RELAZIONI INDUSTRIALI

Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale articolandolo a livello regionale e territoriale sulle politiche di settore basate sullo sviluppo, sulla qualità e sulla sicurezza e per il controllo a livello territoriale della corretta applicazione delle norme contrattuali e della sicurezza sul lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’etichettatura e di tutte le possibili forme di comunicazione.
Come da impegno a verbale CCNL Cooperative agricole si evidenzia la necessità di strutturare il sistema di relazioni in modo da renderlo più funzionale ad una visione di filiera e tal fine si propone la unificazione delle sedi di informazione e confronto, procedendo con le necessarie misure di armonizzazione e innovazione degli istituti contrattuali che le prevedono, in particolare per quanto attiene i seguenti temi:
1. diritti di informazione e confronto;
2. osservatorio;
3. pari opportunità;
4. formazione continua;
5. ambiente e salute;
6. sicurezza alimentare.
Per far fronte ai nuovi scenari introdotti dal decentramento amministrativo, dagli strumenti della programmazione negoziata e della formazione continua, nonché dai processi di sviluppo d’impresa e di filiera, di tutela della saluta e della sicurezza degli addetti alle attività produttive, dell’ambiente e del territorio ove queste insistono e della salute dei consumatori, occorre prevedere, inoltre, sedi stabili di confronto e di informazione anche a livello di “gruppo”.
In tale ambito riteniamo utile costruire all’interno dell’Osservatorio due sezioni:

c) la Sezione formazione e ricerca per promuovere linee guida di orientamento, progetti formativi e l’identificazione delle risorse disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso la costituzione di una struttura apposita da definire tra le parti;
d) la Sezione ambiente e sicurezza sui temi della qualità, della tracciabilità, dell’etichettatura e della sicurezza applicando quanto già predisposto nel secondo biennio contrattuale sul risk assessment e quanto sottoscritto presso il Cnel sulla sicurezza e sulla qualità alimentare, considerando in tale quadro i temi della ricerca e della innovazione tecnologica e della formazione in materia di sicurezza e qualità alimentare per i lavoratori, le RSU e gli RLS.

Infine, ai fini della qualità ambientale dei siti produttivi legati alle produzioni alimentari vanno identificati e valorizzati i distretti industriali agroalimentari in particolare nel rapporto con le istituzioni.

Nel quadro degli strumenti di relazioni industriali va rafforzato e reso più cogente il ruolo della Commissione pari opportunità prevedendo appuntamenti annuali di pubblicazione e rendiconto delle attività svolte nonché, affidando ad essa compiti di promozione di azioni positive (ex art. 9 l. 53/00), monitoraggio prevenzione molestie sessuali e mobbing.

LAVORATRICI MADRI FORMAZIONE
Nell’ambito delle iniziative di formazione continua e permanente sono da prevedere l’obbligatorietà di servizi di riqualificazione professionale al rientro dalla maternità e comunque nei primi anni di vita del bambino (cfr art .4 comma 3 l. 53/00)

CONGEDI PARENTALI
Riconoscimento della contribuzione e della retribuzione per il genitore che utilizza l’astensione dal lavoro durante le malattie del bambino tra i 3 e gli 8 anni (art. 3 comma 4 l. 53/00)
Anticipazione TFR per congedo e per formazione.
Vanno inoltre effettuati adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina della l. 53/00


MOLESTIE SESSUALI E MOBBING
Vanno ridefinite le azioni individuabili come “molestie sessuali” per le quali vanno previsti codici di condotta da identificare anche con l’apporto della Commissione pari opportunità e relative sanzioni.

Vanno individuati come “mobbing” quei “lunghi, costanti, incessanti e duraturi processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non ha più difesa” anche in questo caso vanno definiti codici di condotta a cui l’organizzazione del lavoro deve far riferimento per prevenire tali forme di persecuzione sui luoghi di lavoro e relative sanzioni.

C. DIRITTI E AGIBILITA’ SINDACALI
e) Si richiede di riformulare l’art. 11 comma 4 del CCNL modificando la soglia dimensionale per la determinazione del numero dei componenti la RSU portandone a 4 i componenti nelle unità da 51 a 200 dipendenti;
f) si richiede di poter esercitare la facoltà di convocazione delle assemblee dei lavoratori da parte delle OO.SS per 3 ore l’anno sia congiuntamente che disgiuntamente;
g) si richiede che i permessi sindacali vengano calcolati col criterio del “Full Time Equivalent” su tutti i/le dipendenti (tutti i mesi di rapporto di lavoro diviso 12), sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
h) si richiede di modificare (art. 11 comma C) il calcolo del monte ore dei permessi dei lavoratori F.T.E. aumentando di 2 ore le quattro fasce per unità produttive da utilizzare in modo cumulativo.

Si richiede che la distribuzione del CCNL venga estesa a tutti i lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che determinato e che copia del CCNL stesso venga consegnata all’atto dell’assunzione.


D. MERCATO DEL LAVORO
Si richiede di adeguare il d.l. 368/01 alle specificità dei settori alimentari sia nella riconferma “del diritto di precedenza” sia nelle modalità di assunzione dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Andranno rinvenute le soluzioni più opportune che favoriscano la conferma a tempo indeterminato delle assunzioni a causa mista con percorsi formativi.

Per le aziende, i settori e/o i distretti produttivi, con particolare attenzione a quelli che operano in vere e proprie “filiere produttive”, l’incentivo dell’utilizzo delle convenzioni di cui al d.l. 147/97 deve stabilizzare la forza lavoro a termine, garantendo un arco lavorativo annuo sempre più consistente e certo anche su base interaziendale.

Cancellazione dell’art. 16 (donne, fanciulli…)

PART TIME
Si richiede di adeguare le norme contrattuali alle modifiche legislative.

Con riferimento alle eventuali e future modifiche legislative le OO.SS. si riservano di puntualizzare le proprie posizioni in materia.

E. APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Si ritiene che l’art. 10 della parte II del CCNL vada sostanzialmente riformulato sia per prevenire e rimuovere le più frequenti ragioni del contenzioso sindacale e soprattutto per armonizzarne il contenuto delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni.
In tal senso, è opportuno precisare che il confezionamento del prodotto rientra, al pari della trasformazione e dell’imbottigliamento, fra le attività proprie dell’azienda e, perciò, escluse dall’appalto, come altrettanto opportuno pare includere tra i lavori non appaltabili l’intera manutenzione ordinaria, abbandonando l’imprecisa e contraddittoria distinzione tra attività manutentive realizzabili nell’ambito o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Si chiede, inoltre, di chiarire che per manutenzione straordinaria, affidabile in appalto, devono intendersi le attività manutentive per un verso non realizzabili con i mezzi tecnici e le risorse professionali esistenti nell’impresa e, per l’altro, comunque destinate a svolgersi ed esaurirsi in un tempo predeterminato e limitato.
Sotto il profilo dell’armonizzazione delle disposizioni contrattuali alla legislazione vigente, si ritiene utile e necessario precisare che le attività aziendali affidate in appalto non possono essere subappaltate e devono essere realizzate con mezzi effettivamente organizzati dall’appaltatore ed a concreto rischio di quest’ultimo, che il rispetto da parte dell’appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme contrattuali del settore merceologico di appartenenza è condizione essenziale per il consenso delle parti stipulanti il contratto di appalto, che l’impresa committente è tenuta a verificare, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di contratto ora ricordate.
Per quanto riguarda le attività appaltate a cooperative di produzione e lavoro, è bene chiarire, in particolare, che l’impresa committente verificherà, in corso d’opera e per l’intera durata dell’appalto, il rispetto da parte della cooperativa appaltante della recente legge a tutela dei soci-lavoratori.
Si chiede, infine, che – al fine di prevenire possibili ragioni di contenzioso sindacale – le imprese forniscano alla RSU, oltre alle comunicazioni successive ed aggregate indicate dal vigente testo contrattuale, anche specifiche informazioni preventive sulle attività aziendali che intendono affidare in appalto e sulla ragione sociale, delle imprese appaltatrici.

F. SISTEMA CONTRATTUALE
Per i lavoratori delle aziende per le quali non si esercita alcuna forma di contrattazione si richiede un incremento della indennità prevista dal CCNL.

G. FORMAZIONE PROFESSIONALE - art. 3 CCNL
La formazione è centrale per la sua funzione in un processo produttivo di qualità in continua ed accelerata innovazione.
I programmi di formazione vanno esaminati, tenendo conto dei risultati derivanti dalla Sezione dell’Osservatorio Nazionale, dalle direzioni aziendali e dalla RSU in modo congiunto.

Gli esiti formativi costituiscono la base per una verifica congiunta della congruità dell’inquadramento del lavoratore e della sua professionalità.

Per le modalità operative si potranno utilizzare le risorse esterne (comunitarie, nazionali e regionali), l’utilizzazione dell’art. 28bis del CCNL (banca ore), la partecipazione delle imprese e dei lavoratori ai residui costi di frequenza, la destinazione di una quota del tempo di lavoro individuale alla formazione.

H. AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Ridisegnare la figura del RLS su procedure ed obiettivi legati alla formazione così come prevede l’art. 18 del d.l. 626/94.
Inoltre, le linee guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l’U.N.I. vanno assunte come modello generale ed integrate con le singole Associazioni.
In tal quadro la formazione finanziata dall’INAIL deve divenire un impegno per le aziende fino a 100 dipendenti

I. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Le modificazioni intervenute nella odl, nei modelli di impresa e nelle prestazioni lavorative, i differenziali retributivi tra paga di fatto e contrattuale, hanno reso rigido ed inadeguato l’attuale sistema di inquadramento.
L’inquadramento non può più essere determinato sulla base della mansione svolta ma tendendo anche conto della professionalità, delle competenze sviluppate dal lavoratore, della formazione e della flessibilità.
L’attuale sistema classificatorio è in linea con una odl dove il lavoro si svolgeva con compiti ripetitivi e senza variabilità né flessibilità.
Esattamente il contrario di quanto oggi avviene nelle nostre aziende di qualsiasi dimensione.

In sintesi una struttura organizzativa meno rigida, forme gerarchiche di direzione snelle e una prestazione lavorativa più flessibile giustificano un nuovo sistema di inquadramento.
L’attuale sistema di inquadramento, le declaratorie e i relativi profili minimi andranno ridefiniti seguendo i criteri della responsabilità, della conoscenza e della autonomia.

Una volta definito nel CCNL il nuovo inquadramento questo dovrà essere applicato a livello aziendale in un confronto diretto tra impresa e RSU.

La metodologia legata alle modalità e alle gradualità dell’applicazione saranno definite nell’iter negoziale del rinnovo del CCNL.

L. QUADRI
La piena rappresentanza degli interessi di queste figure è condizione perché il sindacato e i lavoratori siano coerenti promotori di un sistema produttivo basato sulle qualità, sulla partecipazione, coesione e solidarietà.
Le loro conoscenze sono altresì essenziali per far partecipare l’insieme dei lavoratori all’affermazione della sfida europea sulla responsabilità sociale ed etica dell’impresa.

Queste stesse caratteristiche devono essere oggetto della tutela contrattuale e salariale dei quadri, garantendo la formazione continua ed aumentando l’indennità di funzione a 120 euro mensili non riassorbibili.

M. VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Occorre attraverso la formazione aumentarne la professionalità e modificare gli inquadramenti attualmente previsti dal CCNL.
Chiarire che per la valutazioni dell’incidenza per malattia – infortunio - permessi, nonché l’esercizio dei diritti costituzionali (scioperi), sul criterio dei 26esimi da adottare anche per l’elemento incentivante.
Incrementare i massimali per i rischi macchine – invalidità – morte di almeno il 20%.
L’incremento delle agibilità sindacali va previsto anche per i delegati VV.PP.
Occorre istituire a livello aziendale e di osservatorio un vero sistema di informazione (attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici) al fine di coinvolgere i lavoratori VV.PP. in un quadro di corrette relazioni industriali.

N. ORARIO DI LAVORO

Nella riconferma dello schema attuale si richiede con forza il dimensionamento degli organici alle effettive esigenze della produzione, delle sedi lavorative e della sicurezza del lavoro, il solo modo per realizzare una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti anche tenendo conto dell’assenteismo medio, per mobilità ed altre assenze.
In tal quadro i lavoratori devono essere messi nella condizione di utilizzare i recuperi motivati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di riferimento già identificato nel CCNL all’art. 28bis (banca delle ore).

Inoltre per i sistemi di turno più gravosi vanno individuati modelli di orario che consentano orari di fatto ridotti.
Infine non dovrà più essere adottato l’uso continuativo e programmato delle ore straordinarie utilizzate come orario comune e non per fatti legati alla straordinarietà, che di fatto rendono le condizioni di lavoro difficili e deregolamentate in modo particolare per i lavoratori giornalieri.


O. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si richiede per questo rinnovo contrattuale la possibilità di incrementare i versamenti a carico delle imprese e dei lavoratori nella contrattazione di secondo livello.
Inoltre si richiede di abbassare la soglia di accesso per i lavoratori assunti a termine a 4 mesi e prevedere nuove modalità di adesione per i lavoratori stagionali ciclici e/o stabilizzanti con le convenzioni L. 56/87 o d.l. 146/97

P. FONDO SANITARIO NAZIONALE
Si richiede la costituzione del Fondo nazionale integrativo sanitario universalistico e aperto all’utilizzo del sistema sanitario pubblico.

Il fondo dovrà operare in un regime assicurativo.

Al Fondo aderiranno, salvo disdetta, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL.

Q. SALARIO

Il potere di acquisto delle retribuzioni è stato fortemente eroso dall’andamento del costo della vita, dai prezzi e dalle tariffe pur in un quadro di settore fortemente contrassegnato dalla qualità e dalla produttività.
Pertanto si richiede un aumento salariale medio di 100 € mensili considerando tra gli altri fattori anche l’adeguamento del valore punto.


R. AIUTI E SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Si richiede la costituzione di un Fondo nazionale di “aiuti e solidarietà alimentare” alimentato pariteticamente da lavoratori (salvo disdetta) e aziende attraverso l’utilizzo di ore da parte dei lavoratori e di prodotti alimentari da parte delle aziende.


S. AREA APPLICAZIONE CCNL
Oltre alle aziende associate estendere l’applicabilità a tutte quelle aziende che comunque producono elementi essenziali per l’alimentazione, aminoacidi, proteine e/o concorrono operativamente a monte ed a valle in modo prevalente nella produzione alimentare, nella manutenzione e nella logistica industriale.

T. QUOTA DI ASSISTENZA CONTRATTAULE

Si richiede di istituire una quota di assistenza contrattuale a carico dei lavoratori per il rinnovo del CCNL.

Gli iscritti alle OO.SS. ne sono esentati.

REGOLAMENTO
1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie Regionali e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate, definiscono gli orientamenti per la gestione della fase di consultazione, i tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per la riunione dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si definiranno piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi, e dei viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il massimo approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere come unico punto all’ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal fine ed in particolare nelle realtà maggiormente significative, dovranno prevedersi assemblee di reparto, area, uffici, ed anche in relazione a particolari figure professionali (impiegati, tecnici, quadri, viaggiatori).

Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.

In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre al voto dell’assemblea.

L’ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.

Il verbale dovrà riportare l’approvazione o meno della piattaforma nel suo complesso. Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le eventuali proposte integrative, abrogative e/o sostitutive, nonché il numero dei lavoratori dipendenti dall’azienda, il numero dei partecipanti e quello degli intervenuti.

Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.

Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto necessario per l’espressione segreta del voto).

Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall’avvenuta assemblea e si articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per reparto ecc.).

Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali.

DIRETTIVI REGIONALI

Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali convocati unitariamente, o attivi regionali, dove concordato, predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione politica delle indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti alla bozza di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente i delegati all’Assemblea Nazionale (vedi allegato).

Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati dall’apposita commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 07 marzo e entro la stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie Nazionali.


COMMISSIONE NAZIONALE
Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi a attivi regionali dovranno pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data suindicata (7 marzo).

Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.

ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Si riunisce nei giorni 12 e 13 marzo 2003 per l’approvazione conclusiva delle piattaforme.
E’ composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300 delegati eletti nei Direttivi regionali.

Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, formulano la proposta conclusiva di piattaforma.
All’Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta.

Inoltre l’Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della trattativa.

DELEGAZIONE TRATTANTE
La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 15 strutture e 15 delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà votata dall’Assemblea Nazionale del 12 e 13 marzo 2003. Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all’elezione della delegazione trattante per il rinnovo del CCNL della cooperazione alimentare.

CONSULTAZIONE SULL’IPOTESI DI ACCORDO
L’approvazione complessiva dell’ipotesi di accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse procedure delle assemblee di consultazione sulla piattaforma.

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI, UILA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

REGIONI N. DELEGATI


Piemonte 18
Val D’Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6

Totale 300

N.B. L’assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi unitariamente secondo il presente schema. I regionali dovranno inviare alle segreterie nazionali gli elenchi dei delegati individuati.