Legge regionale 16.01.2002, nr.002.
CAPO VII
Bed and breakfast
(Disciplina)
1. L’attivita’ di bed and breakfast e’ esercitata da coloro i quali,
nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono
occasionalmente alloggio e prima colazione, in non piu’
di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e’ alloggiato,
alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.
2. Coloro che intendono esercitare l’attivita’ di bed and breakfast
comunicano l’avvio dell’attivita’ al Comune ai sensi
dell’articolo 19 della legge 241/1990.
3. I I Comuni effettuano sopralluoghi
al fine di verificare l’idoneita’ dei locali
all’esercizio dell’attivita’.
Art. 82
(Elenco)
1. I Comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli
operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicita’.