Gli articoli di legge che regolamentano i bed and breakfast nel Friuli Venezia Giulia. (Legge regionale nr.002/2002).

 

Legge regionale 16.01.2002, nr.002.

 

CAPO VII

 

Bed and breakfast

 

(Disciplina)

   1. L’attivita’ di bed and breakfast e’ esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non piu’ di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e’ alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.

   2. Coloro che intendono esercitare l’attivita’ di bed and breakfast comunicano l’avvio dell’attivita’ al Comune ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.

   3. I                I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l’idoneita’ dei locali all’esercizio dell’attivita’.

Art. 82

(Elenco)

   1. I Comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicita’.