Integrazione Legge regionale  18 aprile 1997,nr.17.

CAPO II Regolamentazione dei Bed and Breakfast

Art. 6 (Integrazione alla legge regionale 17/1997 in materia di Bed and Breakfast)

1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:

" Art. 29 bis (Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast)

1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 27.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune competente per territorio l'avvio della attivita' sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale previste da norme statali ed atti ad esse correlati. ".

Art. 7 (Pubblicita' e attuazione dell'attivita' di Bed and Breakfast)

1. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito albo degli operatori nell'attivita' dei " Bed and Breakfast ".

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i Comuni possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.

3. L'albo di cui al comma 1 e' trasmesso periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, alle Aziende di promozione turistica competenti per territorio.

4. La Regione trasmette ai Comuni, allo scopo di agevolare al massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio dell'attivita', idonea modulistica predisposta per tale segnalazione.

5. I Comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma 4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita', allo scopo di iscrivere il richiedente nell'albo di cui al presente articolo.

6. I Comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori " Bed and Breakfast " in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.

7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli iscritti la facolta' di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea pubblicita' identificativa.

Art. 8 (Marchio identificativo dell'attivita' di Bed and Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed and Breakfast " in Friuli-Venezia Giulia.

2. Il marchio e' trasmesso ai Comuni che lo mettono a disposizione degli operatori iscritti all'albo dei " Bed and Breakfast ", e puo' essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attivita'.

Art. 9 (Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attivita' di Bed and Breakfast)

1. La pubblicizzazione di " Bed and Breakfast " in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'articolo 8 la sanzione e' raddoppiata.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore e' anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7.