Tutela del lavoro dei minori

I principi fondamentali per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sono contenuti nella legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Sono tutelati tutti i soggetti alle dipendenze di datori di lavoro che non abbiano compiuto i 15 anni (fanciulli) e che siano compresi tra i 15 e 18 anni compiuti (adolescenti).

Il limite minimo d'età, per l' ammissione al lavoro, è di 15 anni compiuti.

Possono essere assunti come apprendisti giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età, purchè sia stato espletato l'obbligo scolastico.

Nei servizi familiari nei lavori "leggeri" ed in agricoltura sono ammessi al lavoro i minori che abbiano compiuto i 14 anni di età purchè non venga compromessa la tutela della salute.

Limite d' età, per particolari attività: i minori di età inferiore agli anni 16 non possono essere adibiti, a lavori faticosi ed insalubri determinati con D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432, a mestieri girovaghi di qualunque genere, a lavori di pulizia e servizio degli organi di trasmissione che siano in moto.
 

I minori di anni 18 non possono essere adibiti:

a lavori estrattivi a cielo aperto, nelle cave, miniere, torbiere, a lavori di scarico, carico nei forni delle zolfatare, nonchè nei lavori sotterranei nelle cave, miniere, torbiere, gallerie, manovre e traino, alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, e lavori nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli in genere.

E' consentito l'impiego di minori nella preparazione e rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche purchè sia stata rilasciata preventivamente dalla Direzione Provinciale del Lavoro, S.I.L., un'apposita autorizzazione, subordinata all'assenso dei genitori , alla circostanza che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le 24.00, e all'esistenza delle condizioni atte ad assicurare la salute fisica e morale del minore.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione con provvedimento espresso.

INOLTRE i minori non possono essere adibiti al sollevamento e al trasporto di pesi su cariole a braccia quando si svolgono in condizioni di disagio e pericolo.Gli stessi possono altresì essere adibiti ai lavori sopra descritti per un massimo di 4 ore giornaliere entro i limiti indicati dagli artt: 5, 14, e 19 della legge 977/67.

INFINE i minori di anni 18 non possono essere adibiti a lavori su ponti sospesi.

I minori possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei al lavoro a cui devono essere adibiti a seguito di esame medico.

Tale esame è a spese e a cura del datore di lavoro, l'esame deve essere effettuato dal medico dell'U.S.L., l' esito della visita medica deve essere comprovato da certificato allegato al libretto di lavoro.

L'idoneità del minore al lavoro cui e' addetto deve essere accertata mediante visita medica periodica, ad intervalli non superiori ad un anno a cura e a spese del datore di lavoro. A 21 anni di età, in caso di lavorazioni industriali che espongono all' azione di sostanze tossiche od infettanti, devono essere sottoposti a visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche.

Per le attività non industriali che espongono all' azione di sostanze tossiche od infettanti, i lavoratori minorenni e maggiorenni fino a 21 anni devono essere sottoposti a visite mediche ad intervalli come previsto dal D.P.R. n.303 del 1956.

L' ORARIO DI LAVORO:

Minori di 15 anni: 7 ore giornalieri e 35 settimanali ;

Minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni: 8 ore giornaliere e 40 settimanali , i limiti anzi detti devono essere rispettati anche se i minori siano adibiti a lavori discontinui. I minori non possono essere adibiti a lavorazioni a sistema dei turni a "scacchi", a meno che non sia consentito dai contratti collettivi, nel qual caso previa autorizzazione dell a Dir.ne Prov.le del lavoro S.I.L.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare, senza interruzione più di 4 ore e mezza consecutive.
 

Lavoro notturno

- è vietato adibire al lavoro notturno i minori che frequentino scuole dell'obbligo: per un periodo di almeno 14 ore consecutive (fra le 20 e le 08.00);

- è vietato adibire i minori che non frequentino scuole dell'obbligo;

- per un periodo di 12 ore consecutive per i minori di età fino a 16 anni (fra le 22 e le 06.00);

- per un periodo di 12 ore consecutive, per minori di età superiore a 16 anni (fra le 22 e le 05.00).

Il divieto di adibire i lavoratori minorenni a lavoro notturno può essere derogato per i minori che abbiano compiuto 16 anni nell'ipotesi di casi di forza maggiore e che sia di ostacolo al funzionamento normale dell'azienda, dandone immediata notizia alla Dir.ne Prov.le del lavoro, Ufficio S.I.L.

Ai minori deve essere assicurato un riposo di 24 ore consecutive decorrenti dalla mezzanotte del sabato, salvo che i minori non siano occupati nella rappresentazione di spettacoli e in riprese dirette dalla Raditelevisione, il riposo può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica.

Ferie: per i minori degli anni 16 periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni.- oltre i 16 anni il periodo minimo annuale è di 20 giorni,

La Costituzione riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.
 

CATEGORIE escluse dal campo di applicazione della Legge 977/67

- Addetti ai servizi familiari

- Lavoranti a domicilio

- Occupati a bordo delle navi

- Occupati negli uffici delle aziende dello stato delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici
 

SANZIONI:

Il datore di lavoro che contravvenga agli :

- art. 3, art. 4, art. 5, 1° comma lett. a ), art. 6 lett. f , g,), è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da £ 2.000.000 a £ 10.000.000;

- art. 5, 1° comma lett. a), art. 6 lett.b), lett d) e lett. e) è punito con l'arresto fino a sei mesi;

-art. 5, 1° lett.c), artt. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18,2 1, 22, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da £ 1.000.000.= a £ 5.000.000=

-art. 5, 1° comma lett.h), artt. 7, 11, 17 comma 2°, e art. 23 è punito con la sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 3.000.000.= Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16, L. 689/81.

-art. 19, art. 20, è punito con la sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £ 5:000.000.=

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 legge 689/81.



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