Camera Penale di San Remo

TRIBUNALE  DI  SANREMO
II^ Sezione
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
O R D I N A N Z A
decidendo sulla posizione della teste T.O., esaminata ex art. 197 bis c.p.p. avendo riportato sentenza irrevocabile di cd. patteggiamento  nel processo  a suo carico che la vedeva imputata in concorso con G. e C. per i fatti di cui è chiamato a rispondere il primo imputato;
osserva che  la facoltà di astensione di cui al comma 4 dell’art. 6 della legge n. 63/2001 opera solo nell’ipotesi di condanna e non anche di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che lo stesso legislatore nel contesto di uno stesso articolo di legge, senza ragione, non può al primo comma, peraltro richiamato anche dal n.4, formulare tre ipotesi tenendo distinta la condanna non solo dal proscioglimento ma anche dal patteggiamento, per poi abbandonare tale distinzione nel successivo comma n. 4 in esame;
pertanto nella specie non opera l’eccezione di cui al comma n. 4 e quindi a T. non è riconosciuta la facoltà di astensione,
P  Q  M
dispone che T.O. renda testimonianza su tutte le domande a lei rivolte, modificandosi in tal senso l’avvertimento a lei dato all’inizio della sua deposizione.
San Remo, 10.04.2001
Il Presidente