TRIBUNALE DI SANREMO
II^ Sezione
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato
la seguente:
O R D I N A N Z A
decidendo sulla posizione della teste T.O., esaminata ex
art. 197 bis c.p.p. avendo riportato sentenza irrevocabile di cd. patteggiamento
nel processo a suo carico che la vedeva imputata in concorso con
G. e C. per i fatti di cui è chiamato a rispondere il primo imputato;
osserva che la facoltà di astensione di
cui al comma 4 dell’art. 6 della legge n. 63/2001 opera solo nell’ipotesi
di condanna e non anche di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
atteso che lo stesso legislatore nel contesto di uno stesso articolo di
legge, senza ragione, non può al primo comma, peraltro richiamato
anche dal n.4, formulare tre ipotesi tenendo distinta la condanna non solo
dal proscioglimento ma anche dal patteggiamento, per poi abbandonare tale
distinzione nel successivo comma n. 4 in esame;
pertanto nella specie non opera l’eccezione di cui al
comma n. 4 e quindi a T. non è riconosciuta la facoltà di
astensione,
P Q M
dispone che T.O. renda testimonianza su tutte le domande
a lei rivolte, modificandosi in tal senso l’avvertimento a lei dato all’inizio
della sua deposizione.
San Remo, 10.04.2001
Il Presidente
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