Tribunale di Sanremo
Nella
persona del magistrato Dott. M.G. Leopardi nella qualità di giudice monocratico,
sciogliendo
la riserva in ordine all’eccezione sollevata dalla Difesa di XY
ha
emesso la seguente
ORDINANZA
Vista
l’eccezione sollevata dalla Difesa XY circa l’improcedibilità al rito
direttissimo in periodo di sospensione feriale in assenza di espressa rinuncia
alla sospensione dei termini formulata dall’imputato a’ sensi dell’art.2
L. 742/69. Soggetto, peraltro, nel caso, non ‘in vinculis’;
Preso
atto che nel caso è questione di procedimento di convalida di arresto e
conseguente rito direttissimo resi obbligatori dalla normativa specifica della
quale è parte la contestazione rubricata all’imputato (violazione dell’art.
14 comma V ter L. 189/02 ed art. 14 comma V quinques stessa legge che ne
sancisce l’obbligatorietà).
Vista
la giurisprudenza specifica in materia (già Cass sez 6 n. 4803 del 3.7.72 e
n.7587 del 13.11.72 ma anche Cass sez 2 n. 9094 del 7.5.91e n. 6471 del 11.6.91,
Cass sez 1 n. 2981 del 7.12.89 e da ultimo Cass sez 4 n. 3020 del 22.1.03)
secondo la quale per le sue peculiari caratteristiche il procedimento
direttissimo può aver luogo in periodo feriale anche in assenza di rinuncia e
tanto ancor più laddove vi sia la speditezza particolare che sospinge il rito
come obbligatorio;
Ritenuto
di dover condividere la detta giurisprudenza poiché in questo rito l’imputato
è tratto a giudizio senza la previa notificazione del decreto di citazione onde
non è il decorso di alcun termine processuale ed inoltre non sono assegnati
limiti di tempo per il compimento, a pena di decadenza, di attività processuali
delle parti e dei difensori.
PQM
rigetta
l’istanza e ordina di procedersi oltre al giudizio direttissimo.
Sanremo,
6.8.03
Il
Giudice
Dott.
M.G. Leopardi
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