Camera Penale di San Remo

Tribunale di Sanremo

Nella persona del magistrato Dott. M.G. Leopardi nella qualità di giudice monocratico,

sciogliendo la riserva in ordine all’eccezione sollevata dalla Difesa di XY

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Vista l’eccezione sollevata dalla Difesa XY circa l’improcedibilità al rito direttissimo in periodo di sospensione feriale in assenza di espressa rinuncia alla sospensione dei termini formulata dall’imputato a’ sensi dell’art.2 L. 742/69. Soggetto, peraltro, nel caso, non ‘in vinculis’;

Preso atto che nel caso è questione di procedimento di convalida di arresto e conseguente rito direttissimo resi obbligatori dalla normativa specifica della quale è parte la contestazione rubricata all’imputato (violazione dell’art. 14 comma V ter L. 189/02 ed art. 14 comma V quinques stessa legge che ne sancisce l’obbligatorietà).

Vista la giurisprudenza specifica in materia (già Cass sez 6 n. 4803 del 3.7.72 e n.7587 del 13.11.72 ma anche Cass sez 2 n. 9094 del 7.5.91e n. 6471 del 11.6.91, Cass sez 1 n. 2981 del 7.12.89 e da ultimo Cass sez 4 n. 3020 del 22.1.03) secondo la quale per le sue peculiari caratteristiche il procedimento direttissimo può aver luogo in periodo feriale anche in assenza di rinuncia e tanto ancor più laddove vi sia la speditezza particolare che sospinge il rito come obbligatorio;

Ritenuto di dover condividere la detta giurisprudenza poiché in questo rito l’imputato è tratto a giudizio senza la previa notificazione del decreto di citazione onde non è il decorso di alcun termine processuale ed inoltre non sono assegnati limiti di tempo per il compimento, a pena di decadenza, di attività processuali delle parti e dei difensori.

PQM

rigetta l’istanza e ordina di procedersi oltre al giudizio direttissimo.

Sanremo, 6.8.03

Il Giudice

Dott. M.G. Leopardi