Anno 2001
Sentenza n° 332/01
Emessa il 03/10/2001
R.G.T. n° 186/98
R.G.N.R. n° 614/96
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sanremo, in composizione
monocratica in persona dei Dr. Massimiliano RAINIERI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
(omissis)
IMPUTATI
del reato di cui agli artt. 110 c.p.,
26,73 c.1,4 e 6 D.P.R. 309/90, perché in concorso tra loro, coltivavano,
senza autorizzazione, piante di canna indiana e illecitamente detenevano
foglie di cannabis indica già triturate e semi di canapa indiana,
fatto aggravato perché commesso da tre persone, in San Remo tra
l'aprile e il giugno 1996.
*****
In esito all'orale pubblico dibattimento
tenuto in contumacia sentito il P.M. chiede: condanna finale anni 1 di
reclusione e lire 7.000.000 di multa.
Il difensore degli imputati chiede:
assoluzione completa del reato ascritto meglio visto per tutti.
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L'accusa non può ritenersi fondata.
Il fatto è rappresentato
dalla coltivazione attribuita in concorso ai tre imputati di alcune piantine
di canapa indiana, di alcune foglie di cannabis indica già triturata
e semi della stessa pianta. Gli undici vasi contenenti le piantine
sono stati sequestrati al OMISSIS e si trovavano in un terreno in disponibilità
dell'OMISSIS. Piantine, foglie e semi, sono rappresentati dai documenti
fotografici realizzati dal Gabinetto di Polizia Scientifica del Commissariato
di San Remo. L'analisi chimica ha individuato nello stupefacente
un titolo in tetraidrocannabinolo pari allo 0,011 %.
La lettura del dato normativo da
cui si può muovere è quella suggerita dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n 360 del 24.7.1995. Si tratta di sentenza interpretativa
di rigetto, come tale non vincolante. Ma i principi in essa enunciati,
sorretti da passaggi logici stringenti e rigorosi, non si possono che condividere.
"La scelta della non criminalizzazione
del consumo in sé - si chiarisce - implica necessariamente anche,
in qualche misura, la non rilevanza penale di comportamenti immediatamente
precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto e talvolta
l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione ... ma si tratta ...
di una sorta di cintura protettiva del nucleo centrale (id est il consumo)
per evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti possa
indirettamente risultare assoggettata a sanzione penale. La coltivazione
invece è esterna a quest'area contigua al consumo e ciò già
di per sé rende ragione sufficiente di una tutela differenziata
... nel caso della coltivazione non è apprezzabile ex ante con sufficiente
grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più
o meno ampio della coltivazione in atto, sicchè anche la previsione
circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle
piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione ad uso
personale, piuttosto che a spaccio". La coltivazione è reato
di pericolo e, in astratto, quindi, "ben può valutarsi come pericolosa,
ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo
fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di
creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più
che ... è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi
coltivabili". Ma si è altresì puntualizzato: "Diverso profilo
è quello dell'offensività specifica della singola condotta
in concreto accertata; ove questa sia assolutamente inidonea a porre a
repentaglio il bene giuridico tutelato ... viene meno la riconducibilità
della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la
indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima
implica la necessità che anche in concreto la offensività
sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente,
in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura
del reato impossibile (art 49 cp)". Ed inoltre “costituisce questione
meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario,
l'identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione
di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea
di confine del penalmente illecito".
Deve pertanto ritenersi acquisito
che, se la coltivazione è incriminabile a prescindere dalla destinazione
ad uso personale, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr
Cass sez IV sent n 4209 del 5.4.200, ud. del 10.3.200; id n 4928 del 5.2.2001,
ud. 30.5.2000), diviene, nondimeno, necessario identificare la nozione
normativa della stessa e valutare la sua concreta valenza offensiva (id
n 9984 del 22.9.2000, ud. del 6.7.2000).
In proposito, pare tuttora condivisibile
quell'orientamento (cfr id l2 luglio 1994, Gabriele, in CED Cass. n. 199152)
che - pur riconducendo la coltivazione non incriminabile all'uso personale
- si sforza di elaborare una nozione di coltivazione aderente al dato normativo.
E sostiene che si ha la coltivazione voluta dall'art 26 Dpr 309/90 solo
in presenza di determinate condizioni, quali la disponibilità di
un terreno, la sua preparazione, la semina e il governo dello sviluppo
delle piante, i locali destinati alla custodia del prodotto. Queste condizioni
sono infatti, espressamente indicate nell'art. 27 Dpr cit, norma strettamente
collegata all'art. 26, che disciplina i requisiti della richiesta di autorizzazione,
appunto, alla coltivazione. Ed è quasi superfluo sottolineare che
si tratta di condizioni ex se dimostrative di una destinazione finale -
anche parziale - al mercato. La condotta modesta e rudimentale di
coltivazione domestica di qualche piantina, idonea a produrre quantitativi
scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente, invece, si colloca al
di fuori della nozione normativa di coltivazione, anche se, naturalisticamente,
costituisce pur sempre coltivazione.
Nel caso in esame non si è
superata la soglia di rilevanza penale. La destinazione all'autoconsumo
- che, sia detto per incidens, è logicamente incompatibile con lo
spaccio assume valenza di indizio e, unicamente all'esiguo numero di piante
e all'assenza di tecniche particolari di coltivazione - certamente non
ravvisabili in un comune concime per piante da appartamento, un timer ed
uno spezzone di tubo di plastica - induce ad escludere che sia integrata
una coltivazione incriminabile. Senza contare che il principio attivo
scarsamente apprezzabile della sostanza, rivelato dalla sua analisi chimica,
solleva dubbi non lievi sull'offensività della condotta.
L'epilogo, pertanto, non può
che essere il proscioglimento degli imputati per insussistenza del fatto.
PTM
Visto l'art 530 cpp,
assolve OMISSIS dal reato a loro
ascritto perché il fatto non sussiste.
San Remo, 3 ottobre 2001.
Il Giudice
Massimiliano Rainieri
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