Cassazione penale
Sezione IV
sentenza
20 dicembre 2003 - 10 marzo 2003 n. 2684
(OMISSIS)
Osserva:
1. Il 29 gennaio 2002 il Tribunale di Sanremo, in composizione collegiale,
rigettava il ricorso proposto da XY avverso il provvedimento di quello stesso
Tribunale, in data 9 novembre 1991 (rectius 2001), che aveva rigettato una
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che, ai sensi
dell'art. 1.6 L. n. 217/1990, a quel beneficio non poteva essere ammesso lo
straniero non residente in Italia.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso XY, denunziando vizi di violazione
di legge. Posto che l'art. 1.6 succitato dispone che "il trattamento
riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo
straniero e all'apolide residente nello Stato", deduce che "il tenore
letterale della norma riportata, esaminata sotto il semplice profilo
grammaticale, evidenzia come la necessità della residenza nel territorio dello
Stato (...) sia riferibile esclusivamente all'apolide e non anche (come
sostenuto nel provvedimento in questa sede impugnato) allo straniero, visto che,
diversamente, il legislatore avrebbe usato la parola "residenti" e non
la parola "residente" (...)"; e critica, al riguardo, le
argomentazione esplicitate nel provvedimento impugnato. Soggiunge, poi, che,
trattandosi di cittadino comunitario, il provvedimento impugnato
"costituisce un'evidente violazione dei principi fondamentali del Trattato
istitutivo della Comunità Europea", segnatamente degli "artt. 2, 11,
12 e 17 della L. 1203/57, parte 3, come modificata dalle L. 454/92 e
209/98", nonchè dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo.
3. Il provvedimento impugnato è pervenuto alla espressa statuizione rilevando
che "lo straniero non residente in Italia, se ammesso al gratuito
patrocinio, verrebbe a trovarsi in una ingiustificata posizione di privilegio
rispetto sia ll'apolide che al cittadino italiano", giacchè, se per un
verso "la sua posizione non sarebbe dissimile da quella dell'apolide",
per altro verso per il cittadino la legge "attiva dei rigorosi controlli,
volti a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di reddito" e
"nel caso dello straniero non residente tali controlli risulterebbero
estremamente limitati (...)". Il P.G. in questa sede requirente rileva, dal
canto suo, che "a prescindere dall'aggettivo "residente"
formulato al singolare e , quindi, grammaticalmente riferibile al solo apolide,
l'argomento decisivo consiste nella disparità di trattamento con il cittadino
italiano che verrebbe a determinarsi ove si seguisse la tesi formulata
dall'attuale ricorrente", posto anche che "l'autorità consolare (...)
non può certo venire messa - con riguardo alla necessità di verificare le
dichiarazioni dell'istante - sullo stesso piano del Direttore generale delle
entrate e/o delle autorità diverse cui perviene copia della domanda
dell'istante (...)".
Ma deve rilevarsi
che con la sentenza n. 219/1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 5, 3° c., della L. n. 217/1990,
limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta
autorità", rilevando che l'autorità consolare, "se vuole rendere una
attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a
raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente
disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a
Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicita nella
riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di
scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando
gli accertamenti eseguiti"; e "il giudice diviene libero di valutare
l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle risultanze degli
stessi rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione (...)". Deve,
quindi, ritenersi che, quanto all'accertamento dei presupposti reddituali
richiesti dalla legge, è in tal guisa venuta meno la disparità di trattamento
tra cittadino italiano e straniero. D'altra parte, rilevato che tale pronuncia
del Giudice delle leggi non distingue tra cittadino straniero residente o meno
in territorio nazionale, l'argomento giustificativo espresso nel provvedimento
impugnato (e fatto sostanzialmente proprio dal P.G. requirente) non diversamente
rileverebbe anche per il cittadino straniero residente in Italia, quanto ai suoi
redditi prodotti all'estero, per il quale, invece, analoga tematica
implicitamente si adduce non sussistente; e, quanto alla negata equiparazione
tra l'autorità consolare ed il Direttore regionale delle entrate, non può non
tenersi conto della specifica situazione indotta dalla cittadinanza straniera
dell'istante e della conseguente "leale collaborazione tra autorità
appartenenti a Stati diversi" che tale situazione inevitabilmente impone.
Se, dunque, alla
stregua della nuova normativa scaturente d atale pronuncia di illegittimità
costituzionale l'esplicitato argomento del provvedimento impugnato non si
appalesa decisivo e dirimente, rimane che il letterale dettato della norma (art.
12 delle preleggi) con l'uso dell'aggettivo al singolare dopo la parola
"apolide" (per quest'ultimo, non cittadino di altro Stato,
diversamente si propone la tematica in questione), come rileva il P.G.
requirente, induce a ritenere la fondatezza della diversa tesi prospettata dal
ricorrente, tenuto conto che la stessa suindicata pronuncia della Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1.6 della L. n. 217/1990, rilevando che "anche lo
straniero (senza distinguere - già s'è detto - tra residente o non residente
in territorio nazionale) fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai
diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa, nel
quale è compresa anche la difesa dei non abbienti".
4. L'impugnato provvedimento va, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sanremo.
P.Q.M.
la Corte annulla il
provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sanremo per nuovo esame.
Roma, 20 dicembre
2002
Depositato in
cancelleria oggi 10 mar. 2003
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