Camera Penale di San Remo

Anno 2003
Sentenza n° 401/03
Emessa il 09/07/2003
R.G.T. n° 10392/03
R.G.N.R. n° 2702/03

TRIBUNALE DI SANREMO

SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Ilaria Guarriello all'udienza del 9/7/03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA - Direttissima

nel procedimento penale a carico di:

(OMISSIS)

Libero-Presente

IMPUTATO

del reato di cui all'art, 14 c. 5 bis. ter e quinquies D.L.gs. 25/7/1998 n. 286, casi come modificato dalla L. 189/2002, per avere, sebbene espulso con provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 23/6/2003 e notificato lo stesso giorno, omesso di lasciare il territorio dello Stato entro il prescritto termine di giorni 5.

Accertato in Ventimiglia il 7/7/2003. Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale (art. 99 up C.P.)

CONCLUSIONI:

Il Pubblico Ministero: mesi 8 arresto (ritenuta attenuante generica equivalente alla recidiva contestata (P.B. mesi 12 arresto - riduzione per il rito alla pena suddetta). Il difensore dell'imputato: assoluzione perche il fatto non sussiste. In subordine trasmissione atti al P .M. per essere il fatto diverso da quello contestato.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO.

In data 7.7.2003, l'imputato veniva tratto in arresto, in quanto sorpreso in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lvo 286/98. All'udienza del 9.7.2003, dopo la convalida dell'arresto, l'imputato chiedeva che il giudizio venisse definito con le forme del rito abbreviato. Le parti formulavano le rispettive conclusioni e il giudice decideva come da dispositivo, di cui dava lettura. Le risultanze processuali non consentono di affermare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascritto. In data 23.6.2003, il Prefetto della Provincia di Imperia emetteva nei confronti del OMISSIS decreto di espulsione immediata dal territorio nazionale, notificato lo stesso giorno.

Il Questore di Imperia, in pari data, ordinava all'imputato, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, d. l.vo 286/98, di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Anche questo provvedimento risultava notificato all'imputato il 23.6.2003.

Il difensore del OMISSIS sollevava eccezione di illegittimità dell' ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, in quanto emesso in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 14 d.lvo 286/98. Quantomeno, nel provvedimento non sarebbero stati indicati tali presupposti. Sosteneva, inoltre, l'illegittimità dello stesso provvedimento per violazione dei principi della legge 241/90, in quanto non si farebbe menzione delle modalità di impugnazione.

Passando all'esame della prima eccezione, la stessa deve essere accolta.

L'art. 14 del d.l.vo 286/98, intitolato dell'esecuzione dell'espulsione, prevede, al primo comma, che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino. In questi casi, il trattenimento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica, e può avere una durata di trenta giorni, prorogabili di altri trenta dal giudice, su richiesta del questore. Ai sensi del comma 5 bis, dello stesso articolo 14, solo ove non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che sia stato eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore può ordinare - con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione - allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, È chiaro, quindi, che la legge subordina l'emanazione dell'ordine di allontanamento alla ricorrenza di determinati presupposti: in primo luogo, è necessario che non sia possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ricorrendo gli impedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 14; in secondo luogo, che non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero, che sia trascorso il termine di trattenimento, Solo in presenza delle suddette situazioni, l'adozione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da parte del questore, può considerarsi legittima, e può configurarsi il reato di cui al comma 5 ter dell'art. 14, ove lo straniero contravvenga all'ordine.

Nel caso specifico, non risultano rispettate le prescrizioni di cui al comma 5 bis dell'art. 14. Infatti, nel provvedimento emesso dal questore si legge: "visto che nei confronti del OMISSIS...è stata disposta l'espulsione con decreto nr. 302 del Prefetto di Imperia, emesso il 23.6.2003", "visto che il sig. Questore di Imperia, in data 5.5.2003, ha emesso e notificato il 5° ordine di allontanamento da Territorio Nazionale entro cinque gironi, ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis T.a. 286/98", "considerato che il OMISSIS...non ha ottemperato a tale ordine", "ordina a OMISSIS...di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni", Il provvedimento non indica alcuno dei presupposti previsti dal comma 5 bis, anzi, fa riferimento a situazioni non prese in alcun modo in considerazione dal legislatore. Non è, quindi, possibile accertare se, prima dell'adozione del provvedimento, sia stata tentata l'espulsione dell'imputato mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero se la stessa sia risultata impossibile, ricorrendo gli impedimenti previsti dal primo comma dell'art. 14. Il P.M. ha chiesto il rigetto dell'eccezione di illegittimità sollevata dalla difesa, in quanto trattasi di situazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnativa del provvedimento dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Le argomentazioni del P.M, non possono essere accolte. La giurisprudenza, a proposito della valutazione che il giudice penale può compiere sulla legittimità degli atti amministrativi in sede di accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo della fatti specie criminosa sottoposta al suo esame, afferma: "Pur non sussistendo nel nostro ordinamento un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice penale, a quest'ultimo deve essere riconosciuto il potere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo tutte le volte in cui esso è integrativo della fattispecie penale, oggetto del giudizio. (Fattispecie in cui, sul presupposto che una concessione edilizia illecitamente ottenuta è giuridicamente inesistente, è stata ritenuta integrata la contravvenzione di costruzione realizzata in assenza di concessione edilizia). (Cassazione, sez. V, 12 gennaio 1996, n, 2361, Amendola e altro, in Cass. pen. 1996, 3455, s.m,); "il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi di cui occorre dare applicazione ai fini del decidere investe tutti i vizi di legittimità, ossia l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, secondo la specificazione di cui all'art, 26 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054", (Fattispecie in tema di ordine di ricollocazione di statue lignee di valore storico artistico emesso dal ministro dei beni culturali in costanza di sequestro penale). (Cassazione, sez. III, 11 maggio 1982, Nicoletti, in Giust. Pen. 1983, III,659, s.m.).

Alla luce di tali principi, l'ordine del Questore della Provincia di Imperia emesso nei confronti del OMISSIS deve essere disapplicato, in quanto affetto dal vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti, e l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto con la formula: perche il fatto non sussiste.

L'accoglimento della prima eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, rende superfluo l'esame delle altre argomentazioni.

PQM

Il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, in composizione monocratica, visto l'art. 530 c.p.p., assolve OMISSIS dal reato ascritto perche il fatto non sussiste.

Ventimiglia, 9.7.2003

Il Giudice (dott. Ilaria Guarriello)