Anno 2003
Sentenza n° 401/03
Emessa il 09/07/2003
R.G.T. n° 10392/03
R.G.N.R. n° 2702/03
TRIBUNALE DI SANREMO
SEZIONE DISTACCATA DI
VENTIMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Ilaria
Guarriello all'udienza del 9/7/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA - Direttissima
nel procedimento penale a
carico di:
(OMISSIS)
Libero-Presente
IMPUTATO
del reato di cui all'art, 14
c. 5 bis. ter e quinquies D.L.gs. 25/7/1998 n. 286, casi come modificato dalla
L. 189/2002, per avere, sebbene espulso con provvedimento emesso dal Questore di
Imperia il 23/6/2003 e notificato lo stesso giorno, omesso di lasciare il
territorio dello Stato entro il prescritto termine di giorni 5.
Accertato in Ventimiglia il
7/7/2003. Con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale
(art. 99 up C.P.)
CONCLUSIONI:
Il Pubblico Ministero: mesi 8
arresto (ritenuta attenuante generica equivalente alla recidiva contestata (P.B.
mesi 12 arresto - riduzione per il rito alla pena suddetta). Il difensore
dell'imputato: assoluzione perche il fatto non sussiste. In subordine
trasmissione atti al P .M. per essere il fatto diverso da quello contestato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO.
In data 7.7.2003, l'imputato
veniva tratto in arresto, in quanto sorpreso in flagranza del reato di cui
all'art. 14, comma 5 ter, d.lvo 286/98. All'udienza del 9.7.2003, dopo la
convalida dell'arresto, l'imputato chiedeva che il giudizio venisse definito con
le forme del rito abbreviato. Le parti formulavano le rispettive conclusioni e
il giudice decideva come da dispositivo, di cui dava lettura. Le risultanze
processuali non consentono di affermare la responsabilità dell'imputato in
relazione al reato ascritto. In data 23.6.2003, il Prefetto della Provincia di
Imperia emetteva nei confronti del OMISSIS decreto di espulsione immediata dal
territorio nazionale, notificato lo stesso giorno.
Il Questore di Imperia, in
pari data, ordinava all'imputato, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, d. l.vo
286/98, di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni.
Anche questo provvedimento risultava notificato all'imputato il 23.6.2003.
Il difensore del OMISSIS
sollevava eccezione di illegittimità dell' ordine del Questore di
allontanamento dal territorio nazionale, in quanto emesso in assenza dei
presupposti richiesti dall'art. 14 d.lvo 286/98. Quantomeno, nel provvedimento
non sarebbero stati indicati tali presupposti. Sosteneva, inoltre,
l'illegittimità dello stesso provvedimento per violazione dei principi della
legge 241/90, in quanto non si farebbe menzione delle modalità di impugnazione.
Passando all'esame della
prima eccezione, la stessa deve essere accolta.
L'art. 14 del d.l.vo 286/98,
intitolato dell'esecuzione dell'espulsione, prevede, al primo comma, che, quando
non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.
In questi casi, il trattenimento deve essere convalidato dal tribunale in
composizione monocratica, e può avere una durata di trenta giorni, prorogabili
di altri trenta dal giudice, su richiesta del questore. Ai sensi del comma 5
bis, dello stesso articolo 14, solo ove non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini di permanenza senza che sia stato eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore può ordinare - con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione - allo straniero
di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, È
chiaro, quindi, che la legge subordina l'emanazione dell'ordine di
allontanamento alla ricorrenza di determinati presupposti: in primo luogo, è
necessario che non sia possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ricorrendo gli impedimenti previsti
dal comma 1 dell'art. 14; in secondo luogo, che non sia possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero, che sia trascorso
il termine di trattenimento, Solo in presenza delle suddette situazioni,
l'adozione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da parte del
questore, può considerarsi legittima, e può configurarsi il reato di cui al
comma 5 ter dell'art. 14, ove lo straniero contravvenga all'ordine.
Nel caso specifico, non
risultano rispettate le prescrizioni di cui al comma 5 bis dell'art. 14.
Infatti, nel provvedimento emesso dal questore si legge: "visto che nei
confronti del OMISSIS...è stata disposta l'espulsione con decreto nr. 302 del
Prefetto di Imperia, emesso il 23.6.2003", "visto che il sig. Questore
di Imperia, in data 5.5.2003, ha emesso e notificato il 5° ordine di
allontanamento da Territorio Nazionale entro cinque gironi, ai sensi dell'art.
14 comma 5 bis T.a. 286/98", "considerato che il OMISSIS...non ha
ottemperato a tale ordine", "ordina a OMISSIS...di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni", Il provvedimento
non indica alcuno dei presupposti previsti dal comma 5 bis, anzi, fa riferimento
a situazioni non prese in alcun modo in considerazione dal legislatore. Non è,
quindi, possibile accertare se, prima dell'adozione del provvedimento, sia stata
tentata l'espulsione dell'imputato mediante accompagnamento alla frontiera,
ovvero se la stessa sia risultata impossibile, ricorrendo gli impedimenti
previsti dal primo comma dell'art. 14. Il P.M. ha chiesto il rigetto
dell'eccezione di illegittimità sollevata dalla difesa, in quanto trattasi di
situazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnativa del
provvedimento dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Le argomentazioni
del P.M, non possono essere accolte. La giurisprudenza, a proposito della
valutazione che il giudice penale può compiere sulla legittimità degli atti
amministrativi in sede di accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo
della fatti specie criminosa sottoposta al suo esame, afferma: "Pur non
sussistendo nel nostro ordinamento un principio generalizzato di disapplicazione
degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice penale, a
quest'ultimo deve essere riconosciuto il potere di sindacare la legittimità
dell'atto amministrativo tutte le volte in cui esso è integrativo della
fattispecie penale, oggetto del giudizio. (Fattispecie in cui, sul presupposto
che una concessione edilizia illecitamente ottenuta è giuridicamente
inesistente, è stata ritenuta integrata la contravvenzione di costruzione
realizzata in assenza di concessione edilizia). (Cassazione, sez. V, 12 gennaio
1996, n, 2361, Amendola e altro, in Cass. pen. 1996, 3455, s.m,); "il
sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi di cui occorre dare
applicazione ai fini del decidere investe tutti i vizi di legittimità, ossia
l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, secondo la
specificazione di cui all'art, 26 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054",
(Fattispecie in tema di ordine di ricollocazione di statue lignee di valore
storico artistico emesso dal ministro dei beni culturali in costanza di
sequestro penale). (Cassazione, sez. III, 11 maggio 1982, Nicoletti, in Giust.
Pen. 1983, III,659, s.m.).
Alla luce di tali principi,
l'ordine del Questore della Provincia di Imperia emesso nei confronti del
OMISSIS deve essere disapplicato, in quanto affetto dal vizio di eccesso di
potere per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
legittimanti, e l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto con la
formula: perche il fatto non sussiste.
L'accoglimento della prima
eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, rende superfluo l'esame delle
altre argomentazioni.
PQM
Il Tribunale di Sanremo,
sezione distaccata di Ventimiglia, in composizione monocratica, visto l'art. 530
c.p.p., assolve OMISSIS dal reato ascritto perche il fatto non sussiste.
Ventimiglia, 9.7.2003
Il Giudice (dott. Ilaria
Guarriello)
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