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STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE 
 I- DENOMINAZIONE

Art.1
È stata costituita in Genova l’associazione:  ASAKA-Italia

Art.2
 L’associazione ha sede a Torino, in via Berthollet 3/b. Potrà essere trasferita la propria sede legale con semplice deliberazione dell’assemblea dei soci assunta in sede ordinaria. Potranno essere altresì istituite agenzie, filiali, altri punti o centri operativi locali con semplice delibera consigliare.

II- FINALITÀ E OGGETTO

Art.3
 L’associazione è senza scopo di lucro.
 I suoi obbiettivi principali sono:
- la diffusione delle culture nordafricane (nella loro complessità e pluralità) in Italia,
- la promozione di progetti orientati verso l’incontro, la cooperazione e lo scambio culturale ed economico e delle esperienze per favorire l’apertura culturale e conoscitiva tra le due sponde del Mediterraneo (Nord e Sud) in particolare e tra le varie culture in generale,
- promuovere proposte di sviluppo sostenibile e alternativo,
- Favorire lo scambio e l’incontro tra giovani di varie regioni del mondo.
- Creare una proposta di diffusione e interscambio di prodotti culturali,
- Promuovere un turismo a “volto umano” basato sull’incontro e la conoscenza reciproca.
- Promuovere un’informazione rivolta a tutti i tipi di pubblico attorno alle realtà economiche, sociali e culturali del Nordafrica,
- Creare delle proposte formative relative ai suoi obbiettivi principali,
- Creare una rete di formazione e di informazione affine di rendere accessibili ed efficienti le proposte di cambiamenti economico-sociali e di partecipazione cittadina attiva promosse dall’associazione.
A tal fine:
- promuove ed organizza programmi culturali, spettacoli, mostre, corsi di formazione, laboratori, seminari, conferenze, convegni, viaggi e scambi culturali, campagne d’informazione o tutt’altra attività culturale o informativa ritenuta necessaria per raggiungere le proprie finalità;
- Promuove progetti di cooperazione economica e di sviluppo locale nei paesi del Nordafrica;
- Promuove progetti culturali e di integrazione lavorativa, sociale ed economica degli immigrati nordafricani in Italia;
- Edita libri, riviste, materiale culturale, letterario, artistico e scientifico su supporto cartaceo, audiovisivo, magnetico, elettronico o qualsiasi altro supporto giudicato necessario o tutt’altro prodotto in grado di permettere la realizzazione degli obbiettivi dell’associazione;
- Collabora con organizzazioni ed enti privati e pubblici, locali, nazionali, esteri o internazionali per la promozione comune dello scambio culturale, della conoscenza reciproca fra varie culture, dello scambio economico su basi equi e solidali e l’organizzazione  dei progetti di sviluppo locale nei paesi del Nordafrica;
- Pone in essere inoltre ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per il proseguimento degli scopi istituzionali.

III- I SOCI

Art.4
Possono entrare a far parte dei soci tutte le persone che condividono le stesse idee e vogliono proseguire gli stessi obiettivi dell’associazione come espressi nell’articolo 3 di questo stesso documento.

Art.5
Chi intende essere ammesso quale socio dell’associazione deve farne la richiesta scritta al consiglio direttivo che deciderà sull’ammissione in modo inappellabile, specificando, tuttavia, per scritto I motivi in caso di rifiuto.

Art.6
Essere socio vuol dire pagare la quota sociale, partecipare attivamente ad una o più delle attività dell’associazione, partecipare alle assemblee ordinari o straordinari dei soci e averci diritto di presentarsi alle elezioni degli altri organi sociali, averci diritto a un voto (e solo a uno) secondo il principio di una persona un voto.

Art.7
I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e tutte le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Art.8
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Art.9
Il recesso è concesso a qualunque socio in qualsiasi momento.
 
 

Art.10
Il consiglio direttivo può espellere il socio che non osserva le disposizioni dello statuto, le deliberazioni degli organi sociali, o che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione, ovvero non risulti in regola con il pagamento delle quote sociali, ovvero ancora risulti  essere assente in modo non giustificato ad almeno due consecutive riunioni assembleari.

IV- IL PATRIMONIO SOCIALE

Art.11
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dall’introito delle quote sociali, siano esse di natura ordinaria che straordinaria,
 dai contributi, donazioni, lasciti, elargizioni e/o contributi di soci e/o terzi soggetti, fra cui imprese individuali e/o collettive, enti pubblici e/o privati,
 Dai corrispettivi derivanti dalle convenzioni/contratti stipulati con enti/società pubbliche e private,
 Da ogni altro provento derivante dalle iniziative di cui all’Art.3 del presente statuto. Le quote sociali sono deliberate ogni anno dal consiglio direttivo.

Art.12
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo annuale sarà sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale ovvero al massimo entro sei mesi . qualora richiedano particolari esigenze.

Art.13
Sono previsti la costituzione e l’incremento di fondi di riserva. L’utilizzo e la gestione di tali fondi è vincolato alla decisione del consiglio direttivo ed alla approvazione dell’assemblea dei soci.
Il residuo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva. E il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’Art.3 e per eventuali e per eventuali nuovi impianti o attrezzature.

V- GLI ORGANI SOCIALI

Art.14
Gli organi sociali dell’associazione sono l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.
 
 

VI- L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15
L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in modo ordinario o straordinario, la convocazione deve effettuarsi entro otto giorni dalla data fissata per la prima adunanza.
 Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno il terzo dei soci e deliberano a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Nel caso della mancanza del numero legale dei soci in prima adunanza, la seconda adunanza deve avere luogo almeno 7 giorni dopo la prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, che delibereranno a maggioranza assoluta.

Art.16
L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, per i motivi previsti dagli articoli 17,18e 23, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il revisore dei conti o almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.

Art.17
L’Assemblea dei Soci è in riunione straordinaria quando si riunisce per deliberare
? Su ogni questione istituzionale inerente la vita dell’associazione,
? Sulle modifiche da apportare allo statuto.
In tal caso l’adunanza dell’assemblea dei soci è validamente costituta sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci che dovranno deliberare a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.18
L’assemblea in riunione straordinaria può altresì deliberare sulla liquidazione e lo scioglimento dell’associazione stessa, ma in tal caso l’adunanza è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci, che dovranno deliberare a maggioranza assoluta.

Art.19
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Partecipano all’Assemblea dei Soci tutti i soci che abbiano versato la quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.
Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nell’assemblea.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le indicazioni dell’assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei soci per consultazione.

VII- CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente e dura in carica due anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal presidente o da almeno la metà dei consiglieri.

Art.21
Il consiglio direttivo elegge al suo interno :
? Il Presidente,  ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio;
? Il primo Vice Presidente, coadiuva il presidente e, in caso di assenza di questo, ne assume le mansioni;
? Il secondo Vice Presidente, coadiuva il presidente in assenza del primo, assume le mansioni della presidenza in assenza del presidente e del primo vice presidente  e asseconda il segretario generale nella gestione amministrativa dell’associazione;
? Il Segretario Generale, cura gli aspetti amministrativi dell’associazione redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma col presidente;
? Il Consiglio Direttivo può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti le esigenze legate alle attività dell’associazione.

Art.22
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
? Redigere i programmi dell’attività sociale sulla base delle linee stabilite dall’assemblea dei soci;
? Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea dei soci;
? Approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
? Deliberare sugli argomenti ad esso attribuiti dal presente statuto;
? Più in generale coordinare ed esercitare l’intera attività associativa.
? Al consiglio direttivo competono i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

VIII- REVISORE DEI CONTI

Art.23
Il Revisore dei Conti è eletto dall’assemblea dei soci anche al di fuori dei suoi membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Ha il mandato di controllare la contabilità dell’associazione, di verificare la consistenza di cassa e di tesoreria, e, più in generale, di verificare la regolare gestione amministrativa.

IX- REMUNERABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Art.24
Le cariche sociali previste dal presente statuto di Presidente, 1° Vice Presidente, 2° Vice Presidente, Segretario Generale, membro del consiglio direttivo e Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni.
Il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto anche per i soci ordinari che vengano investiti di incarichi particolari inerenti le attività previste dall’Art.3 dall’Assemblea Generale dei soci o dal Consiglio Direttivo.

X- SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.25
In caso di scioglimento dell’associazione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.
Nel caso di cessazione, l’intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate, è devoluto a favore di iniziative compatibili agli scopi istituzionali.

XI- CONTROVERSIE

Art.26
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci relativamente ai rapporti sociali, e tra essi e i membri del Consiglio Direttivo e/o l’Associazione, escluse quelle non compromissibili per legge, saranno deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, composto da tre o più arbitri, sempre in numero dispari, da nominarsi uno da ciascuna delle parti e uno con funzioni di presidente d’accordo con quelli nominati dalle parti, fra soggetti non coinvolti nel contenzioso, o in mancanza d’accordo dal presidente del tribunale di Genova, il quale provvederà a nominare l’arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fattale con lettera raccomandata.
Il collegio arbitrale avrà sede a Genova e dovrà decidere secondo equità quale amichevole compositore senza formalità di procedura, deliberando anche a semplice maggioranza, entro novanta giorni dalla accettazione dell’incarico e motivando la sua decisione.

XII- RINVIO A NORME DI LEGGE

Art.27
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge compatibili con le clausole di cui al presente statuto relative alle associazioni prive di finalità di
lucro.

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