I- DENOMINAZIONE
Art.1
È stata costituita in Genova l’associazione: ASAKA-Italia
Art.2
L’associazione ha sede a Torino, in via Berthollet 3/b. Potrà
essere trasferita la propria sede legale con semplice deliberazione dell’assemblea
dei soci assunta in sede ordinaria. Potranno essere altresì istituite
agenzie, filiali, altri punti o centri operativi locali con semplice delibera
consigliare.
II- FINALITÀ E OGGETTO
Art.3
L’associazione è senza scopo di lucro.
I suoi obbiettivi principali sono:
- la diffusione delle culture nordafricane (nella loro complessità
e pluralità) in Italia,
- la promozione di progetti orientati verso l’incontro, la cooperazione
e lo scambio culturale ed economico e delle esperienze per favorire l’apertura
culturale e conoscitiva tra le due sponde del Mediterraneo (Nord e Sud)
in particolare e tra le varie culture in generale,
- promuovere proposte di sviluppo sostenibile e alternativo,
- Favorire lo scambio e l’incontro tra giovani di varie regioni del
mondo.
- Creare una proposta di diffusione e interscambio di prodotti culturali,
- Promuovere un turismo a “volto umano” basato sull’incontro e la conoscenza
reciproca.
- Promuovere un’informazione rivolta a tutti i tipi di pubblico attorno
alle realtà economiche, sociali e culturali del Nordafrica,
- Creare delle proposte formative relative ai suoi obbiettivi principali,
- Creare una rete di formazione e di informazione affine di rendere
accessibili ed efficienti le proposte di cambiamenti economico-sociali
e di partecipazione cittadina attiva promosse dall’associazione.
A tal fine:
- promuove ed organizza programmi culturali, spettacoli, mostre, corsi
di formazione, laboratori, seminari, conferenze, convegni, viaggi e scambi
culturali, campagne d’informazione o tutt’altra attività culturale
o informativa ritenuta necessaria per raggiungere le proprie finalità;
- Promuove progetti di cooperazione economica e di sviluppo locale
nei paesi del Nordafrica;
- Promuove progetti culturali e di integrazione lavorativa, sociale
ed economica degli immigrati nordafricani in Italia;
- Edita libri, riviste, materiale culturale, letterario, artistico
e scientifico su supporto cartaceo, audiovisivo, magnetico, elettronico
o qualsiasi altro supporto giudicato necessario o tutt’altro prodotto in
grado di permettere la realizzazione degli obbiettivi dell’associazione;
- Collabora con organizzazioni ed enti privati e pubblici, locali,
nazionali, esteri o internazionali per la promozione comune dello scambio
culturale, della conoscenza reciproca fra varie culture, dello scambio
economico su basi equi e solidali e l’organizzazione dei progetti
di sviluppo locale nei paesi del Nordafrica;
- Pone in essere inoltre ogni altra iniziativa ritenuta necessaria
per il proseguimento degli scopi istituzionali.
III- I SOCI
Art.4
Possono entrare a far parte dei soci tutte le persone che condividono
le stesse idee e vogliono proseguire gli stessi obiettivi dell’associazione
come espressi nell’articolo 3 di questo stesso documento.
Art.5
Chi intende essere ammesso quale socio dell’associazione deve farne
la richiesta scritta al consiglio direttivo che deciderà sull’ammissione
in modo inappellabile, specificando, tuttavia, per scritto I motivi in
caso di rifiuto.
Art.6
Essere socio vuol dire pagare la quota sociale, partecipare attivamente
ad una o più delle attività dell’associazione, partecipare
alle assemblee ordinari o straordinari dei soci e averci diritto di presentarsi
alle elezioni degli altri organi sociali, averci diritto a un voto (e solo
a uno) secondo il principio di una persona un voto.
Art.7
I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e tutte le deliberazioni
legittimamente assunte dagli organi sociali.
Art.8
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Art.9
Il recesso è concesso a qualunque socio in qualsiasi momento.
Art.10
Il consiglio direttivo può espellere il socio che non osserva
le disposizioni dello statuto, le deliberazioni degli organi sociali, o
che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione,
ovvero non risulti in regola con il pagamento delle quote sociali, ovvero
ancora risulti essere assente in modo non giustificato ad almeno
due consecutive riunioni assembleari.
IV- IL PATRIMONIO SOCIALE
Art.11
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dall’introito delle quote sociali, siano esse di natura ordinaria che
straordinaria,
dai contributi, donazioni, lasciti, elargizioni e/o contributi
di soci e/o terzi soggetti, fra cui imprese individuali e/o collettive,
enti pubblici e/o privati,
Dai corrispettivi derivanti dalle convenzioni/contratti stipulati
con enti/società pubbliche e private,
Da ogni altro provento derivante dalle iniziative di cui all’Art.3
del presente statuto. Le quote sociali sono deliberate ogni anno dal consiglio
direttivo.
Art.12
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Il rendiconto consuntivo annuale sarà sottoposto all’assemblea
dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno
sociale ovvero al massimo entro sei mesi . qualora richiedano particolari
esigenze.
Art.13
Sono previsti la costituzione e l’incremento di fondi di riserva. L’utilizzo
e la gestione di tali fondi è vincolato alla decisione del consiglio
direttivo ed alla approvazione dell’assemblea dei soci.
Il residuo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo
di riserva. E il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative
consone agli scopi di cui all’Art.3 e per eventuali e per eventuali nuovi
impianti o attrezzature.
V- GLI ORGANI SOCIALI
Art.14
Gli organi sociali dell’associazione sono l’Assemblea Generale dei
Soci, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.
VI- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.15
L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in modo ordinario o straordinario,
la convocazione deve effettuarsi entro otto giorni dalla data fissata per
la prima adunanza.
Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione
con la presenza di almeno il terzo dei soci e deliberano a maggioranza
assoluta dei soci presenti.
Nel caso della mancanza del numero legale dei soci in prima adunanza,
la seconda adunanza deve avere luogo almeno 7 giorni dopo la prima ed è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, che
delibereranno a maggioranza assoluta.
Art.16
L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria
dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione,
per i motivi previsti dagli articoli 17,18e 23, e ogni qualvolta ne faccia
richiesta motivata il revisore dei conti o almeno un quarto dei soci aventi
diritto di voto.
Art.17
L’Assemblea dei Soci è in riunione straordinaria quando si riunisce
per deliberare
? Su ogni questione istituzionale inerente la vita dell’associazione,
? Sulle modifiche da apportare allo statuto.
In tal caso l’adunanza dell’assemblea dei soci è validamente
costituta sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno
il 30% dei soci che dovranno deliberare a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.18
L’assemblea in riunione straordinaria può altresì deliberare
sulla liquidazione e lo scioglimento dell’associazione stessa, ma in tal
caso l’adunanza è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci, che dovranno deliberare
a maggioranza assoluta.
Art.19
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario
eletti in seno alla stessa.
Partecipano all’Assemblea dei Soci tutti i soci che abbiano versato
la quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea
stessa.
Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo
nell’assemblea.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,
secondo le indicazioni dell’assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione
dei soci per consultazione.
VII- CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente e dura in
carica due anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal presidente o da
almeno la metà dei consiglieri.
Art.21
Il consiglio direttivo elegge al suo interno :
? Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell’associazione
ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca
e presiede il consiglio;
? Il primo Vice Presidente, coadiuva il presidente e, in caso di assenza
di questo, ne assume le mansioni;
? Il secondo Vice Presidente, coadiuva il presidente in assenza del
primo, assume le mansioni della presidenza in assenza del presidente e
del primo vice presidente e asseconda il segretario generale nella
gestione amministrativa dell’associazione;
? Il Segretario Generale, cura gli aspetti amministrativi dell’associazione
redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma col presidente;
? Il Consiglio Direttivo può distribuire fra i suoi componenti
altre funzioni attinenti le esigenze legate alle attività dell’associazione.
Art.22
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
? Redigere i programmi dell’attività sociale sulla base delle
linee stabilite dall’assemblea dei soci;
? Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea dei soci;
? Approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività
sociale;
? Deliberare sugli argomenti ad esso attribuiti dal presente statuto;
? Più in generale coordinare ed esercitare l’intera attività
associativa.
? Al consiglio direttivo competono i più ampi poteri di gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione.
VIII- REVISORE DEI CONTI
Art.23
Il Revisore dei Conti è eletto dall’assemblea dei soci anche
al di fuori dei suoi membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Ha il mandato di controllare la contabilità dell’associazione,
di verificare la consistenza di cassa e di tesoreria, e, più in
generale, di verificare la regolare gestione amministrativa.
IX- REMUNERABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Art.24
Le cariche sociali previste dal presente statuto di Presidente, 1°
Vice Presidente, 2° Vice Presidente, Segretario Generale, membro del
consiglio direttivo e Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso
delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni.
Il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni
è altresì previsto anche per i soci ordinari che vengano
investiti di incarichi particolari inerenti le attività previste
dall’Art.3 dall’Assemblea Generale dei soci o dal Consiglio Direttivo.
X- SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.25
In caso di scioglimento dell’associazione il Consiglio Direttivo nomina
uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci e stabilendone
i poteri.
Nel caso di cessazione, l’intero patrimonio sociale, comprese le quote
sociali versate, è devoluto a favore di iniziative compatibili agli
scopi istituzionali.
XI- CONTROVERSIE
Art.26
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci relativamente ai
rapporti sociali, e tra essi e i membri del Consiglio Direttivo e/o l’Associazione,
escluse quelle non compromissibili per legge, saranno deferite al giudizio
inappellabile di un collegio arbitrale, composto da tre o più arbitri,
sempre in numero dispari, da nominarsi uno da ciascuna delle parti e uno
con funzioni di presidente d’accordo con quelli nominati dalle parti, fra
soggetti non coinvolti nel contenzioso, o in mancanza d’accordo dal presidente
del tribunale di Genova, il quale provvederà a nominare l’arbitro
di quella parte che non vi avesse provveduto entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta fattale con lettera raccomandata.
Il collegio arbitrale avrà sede a Genova e dovrà decidere
secondo equità quale amichevole compositore senza formalità
di procedura, deliberando anche a semplice maggioranza, entro novanta giorni
dalla accettazione dell’incarico e motivando la sua decisione.
XII- RINVIO A NORME DI LEGGE
Art.27
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge
compatibili con le clausole di cui al presente statuto relative alle associazioni
prive di finalità di
lucro. |