Visto l'articolo
87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;
Visto
il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto
il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto
il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti
gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
Vista
la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;
Visto
l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista
la legge 25 marzo 1985, n. 106;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 12 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i
rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati
dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi:
la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale
fotografico acquisito.
Art. 3. Disciplina delle attivita' di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici.
2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.
3. E' fatta salva l'applicazione delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente
ai dati raccolti nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal regolamento.
Art. 4. Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attivita' di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni
di cui al comma 1, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza,
possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti
che hanno realizzato le riprese.
Art. 5. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre
2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio
n. 7
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, e viene qui riportato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Cosi' recita il testo
del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
(Torna alle premesse)
-
Cosi' recita l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa": "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina,
salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno
di legge e' presentata una relazione sullo Stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti amministrativi. 2. In sede di attuazione della delegificazione,
il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che
possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione
dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle
fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi
dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione
e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe
a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione
dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini,
costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano
piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte
le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla
presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi
di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano
le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente
legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione
del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e
funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza
e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre
il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione
alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri
e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette
a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e)
procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno
di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento
le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione
di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede
di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
(Torna alle premesse)
-
Cosi' recita il testo del punto n. 112-undecies, dell'allegato 1, previsto
dall'art. 20, comma 8, della succitata legge n. 59/1997: "112-undecies.
Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari
sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio
1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e
1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, art.
1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n.
801, art. 12; legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
(Torna alle premesse)
- Il regio
decreto 11 gennaio 1925, n. 356,
reca: "Approvazione del regolamento per la navigazione aerea".
- Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1939, n. 279, e abrogato dal presente regolamento, recava: "Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri".
-
Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: "Norme relative al
segreto militare".
(Torna alle premesse)
-
Cosi'
recitano gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' l'art. 1200
cosi' come modificato dal presente regolamento: "Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni).
- I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole
di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza
del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti
dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente
capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti. I servizi di trasporto
aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni
di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di
voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto
in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva
del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente
accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Conseguita
la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto
di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni
del regolamento di cui al primo comma. Le scuole di pilotaggio possono
operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968,
n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in applicazione
dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988, modificativo del
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante
norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni
limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni
delle singole aviosuperfici". "Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle
licenze). - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere
rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'art. 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano
le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000". "Art.
790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a
cinque anni. Dette licenze sono revocabili prima del la loro scadenza solo
per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per
uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo
corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima
della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda
o della irregolarita' della documentazione presentata almeno novanta giorni
prima di detta scadenza". "Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). -
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere
ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei
trasporti. Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche'
del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi
piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione
e, per i recidivi, con la revoca della licenza. Le sanzioni sono applicate
con decreto del Ministro dei trasporti". "Art. 793 (Divieti di volo). -
Il sorvolo su determinate zone del territorio della Repubblica puo' essere
vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi militari o di sicurezza
pubblica. Lo stesso Ministro puo' altresi', per eccezionali motivi di interesse
pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti).
- Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione
prescritta, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Alla stessa sanzione soggiace
chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili,
senza la concessione prescritta nell'art. 814. Se il fatto di cui al primo
comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici
milioni".
(Torna alle premesse)
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404,
recante: "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e del rilevamenti terrestri e idrografici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, abrogato dal presente regolamento, recava: "Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui e' vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio".
- Cosi' recita l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, recante: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato": "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
- La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina del volo da diporto o sportivo".
Nota all'art. 3: - Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, si vedano le note alle premesse.