Lavoro temporaneo
o interinale
Legge n. 196/97
Che
cos'è Le
imprese fornitrici Il
rapporto di lavoro Casi
in cui è previsto Casi
in cui è vietato Consigli
utili Il
contratto di lavoro Lavoro
interinale e artigianato Il
lavoro interinale nell'Alto Milanese Il
pacchetto Treu
La
disoccupazione per i lavoratori interinali Sicurezza
e prevenzione
Le
novità della finanziaria 2000
CHE
COS'E'?
Il lavoro temporaneo o interinale è
un rapporto di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza di tre
soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa che
ha bisogno di personale.
Il lavoratore è assunto e retribuito
dall'agenzia di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia
l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di
fornitura della manodopera.
IMPRESE
FORNITRICI
L'attività di fornitura di prestazione
di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese iscritte
ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione
è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità
e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse. Nel
territorio Ticino Olona (Busto Arsizio, Legnano, Saronno, Gallarate) negli
ultimi mesi hanno aperto numerose agenzie
autorizzate.
RAPPORTO
DI LAVORO TEMPORANEO
Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha
un duplice legame: con l'agenzia da cui è assunto e con l'impresa
presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore
con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato
(corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa)
o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro interinale con un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Nei contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo comunque un'indennità mensile. Un recente contratto nazionale di lavoro ha regolamentato in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo.
CASI
IN CUI E' PREVISTO IL RAPPORTO DI LAVORO TEMPORANEO
Il lavoro temporaneo o interinale è
previsto per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità
estranee ai normali assetti aziendali e casi da definire nei contratti
collettivi nazionali di categoria. Di recente la sua possibilità
di utilizzazione è stata prevista anche per il settore
artigiano.
CASI
IN CUI E' VIETATO:
Il lavoro interinale è vietato
per qualifiche a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori
in sciopero, nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti
ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste,
nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso alla cassa
integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori
particolarmente pericolosi.
CONSIGLI
UTILI
Il lavoro interinale è particolarmente
indicato per chi:
MODIFICHE
INTRODOTTE ALLA LEGGE 196/97
CON
LA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2000
Con la legge finanziaria relativa l’anno 2000, si sono modificati alcuni articoli della Legge 196/97 e si sono introdotti le seguenti novità per l’utilizzo del lavoro temporaneo:
1. Utilizzo del lavoro temporaneo e
limiti numerici:
E’ superato il divieto di utilizzare
figure impiegatizie nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia. Per quanto
riguarda le altre qualifiche, viene esteso a questi settori il decreto
di surroga: ciò significa che se le parti non si accorderanno entro
4 mesi su aree e modalità della sperimentazione, come già
previsto dall’art.1, comma 3, il Ministero dovrà intervenire con
un proprio decreto.
Il decreto di surroga già previsto
dall’art. 11 della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena visto, ai
settori dell’edilizia e dell’agricoltura, vede anche estesa la propria
portata, nel senso che dovrà decidere non soltanto i casi in cui
può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
ma anche le percentuali massime di utilizzo relativamente agli occupati
a tempo indeterminato.
2. Qualifiche di esiguo contenuto professionale:
E’ superato il divieto per le qualifiche
di esiguo contenuto professionale ed è sostituito da un divieto
per le mansioni individuate dai CCNL di categoria che possano presentare
il pericolo per la sicurezza del lavoratore o di terzi.
Inoltre è stato introdotto il
divieto di inquadrare il lavoratore temporaneo a livelli di inquadramento
che abbiano carattere esclusivamente transitorio.
3. Fondo Formazione e contributo a
carico dei datori di lavoro:
Il fondo per la formazione, mai decollato
per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura giuridica: si tratterà
di un fondo bilaterale appositamente costituito dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura e il Ministero
del lavoro eserciterà la vigilanza sulla gestione.
Il contributo per la formazione, a carico
dei datori di lavoro (imprese fornitrici), viene ridotto dal 5% al 4% delle
retribuzioni. Si prevede in ogni caso che le somme già pagate
dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa siano
versati al nuovo Fondo.
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