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30 Novembre 2002: La tutela dei lavori. Tavola rotonda a Castellanza con Tiziano Treu, Natale Forlani, Ivan Guizzardi, Filippo Di Nardo

Lombardia Nord Ovest  

Lavoro temporaneo o interinale
Legge n. 196/97

Che cos'è Le imprese fornitrici Il rapporto di lavoro Casi in cui è previsto Casi in cui è vietato Consigli utili Il contratto di lavoro Lavoro interinale e artigianato Il lavoro interinale nell'Alto Milanese Il pacchetto Treu
La disoccupazione per i lavoratori interinali  Sicurezza e prevenzione
Le  novità della finanziaria 2000

Per saperne di più: sono disponibili i quaderni ALAI





CHE COS'E'?
Il lavoro temporaneo o interinale è un rapporto di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa che ha bisogno di personale.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura della manodopera.

IMPRESE FORNITRICI
L'attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse. Nel territorio Ticino Olona (Busto Arsizio, Legnano, Saronno, Gallarate) negli ultimi mesi hanno aperto numerose agenzie autorizzate.

RAPPORTO DI LAVORO TEMPORANEO
Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa) o a tempo indeterminato.

Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro interinale con un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.

Nei contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo comunque un'indennità mensile. Un recente contratto nazionale di lavoro ha regolamentato in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo.

CASI IN CUI E' PREVISTO IL RAPPORTO DI LAVORO TEMPORANEO
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità estranee ai normali assetti aziendali e casi da definire nei contratti collettivi nazionali di categoria. Di recente la sua possibilità di utilizzazione è stata prevista anche per il settore artigiano.

CASI IN CUI E' VIETATO:
Il lavoro interinale è vietato per qualifiche a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori in sciopero, nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste, nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso alla cassa integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori particolarmente pericolosi.

CONSIGLI UTILI
Il lavoro interinale è particolarmente indicato per chi:

Fate attenzione alle agenzie abusive. Accertarsi sempre che la società di Lavoro Interinale sia regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.

MODIFICHE INTRODOTTE ALLA LEGGE 196/97
CON LA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2000

Con la legge finanziaria relativa l’anno 2000, si sono modificati alcuni articoli della Legge 196/97  e si sono introdotti le seguenti novità per l’utilizzo del lavoro temporaneo:

1. Utilizzo del lavoro temporaneo e limiti numerici:
E’ superato il divieto di utilizzare figure impiegatizie nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia. Per quanto riguarda le altre qualifiche, viene esteso a questi settori il decreto di surroga: ciò significa che se le parti non si accorderanno entro 4 mesi su aree e modalità della sperimentazione, come già previsto dall’art.1, comma 3, il Ministero dovrà intervenire con un proprio decreto.
Il decreto di surroga già previsto dall’art. 11 della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena visto, ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura, vede anche estesa la propria portata, nel senso che dovrà decidere non soltanto i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ma anche le percentuali massime di utilizzo relativamente agli occupati a tempo indeterminato.

2. Qualifiche di esiguo contenuto professionale:
E’ superato il divieto per le qualifiche di esiguo contenuto professionale ed è sostituito da un divieto per le mansioni individuate dai CCNL di categoria che possano presentare il pericolo per la sicurezza del lavoratore o di terzi.
Inoltre è stato introdotto il divieto di inquadrare il lavoratore temporaneo a livelli di inquadramento che abbiano carattere esclusivamente transitorio.
 

3. Fondo Formazione e contributo a carico dei datori di lavoro:
Il fondo per la formazione, mai decollato per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura giuridica: si tratterà di un fondo bilaterale appositamente costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura e il Ministero del lavoro eserciterà la vigilanza sulla gestione.
Il contributo per la formazione, a carico dei datori di lavoro (imprese fornitrici), viene ridotto dal 5% al 4% delle retribuzioni. Si prevede  in ogni caso che le somme già pagate dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa  siano versati al nuovo Fondo.
 

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